Novità multe autovelox: quelle emesse da dispositivi non registrati sono nulle

Patrizia Del Pidio

1 Dicembre 2025 - 15:27

Le multe elevate con l’autovelox possono essere annullate se il dispositivo non risulta correttamente registrato sul sito del Ministero dei Trasporti. Vediamo quali sono le novità.

Novità multe autovelox: quelle emesse da dispositivi non registrati sono nulle

A partire dal 29 novembre 2025 tutte le multe elevate da autovelox non registrati sul sito del Ministero dei Trasporti saranno nulle. Anche se lo strumento che ha rilevato la violazione del codice della strada è perfettamente funzionante, se non risulta registrato regolarmente sul portale del Ministero, le multe derivanti dalla violazione potranno essere contestate e annullate.

Inoltre per gli apparecchi regolarmente censiti si potrà richiedere la dimostrazione dell’omologazione, che rimane fondamentale per far sì che la rilevazione effettuata abbia validità legale.

Censimento degli autovelox italiani

Le amministrazioni e gli enti locali da cui dipendono gli organi di polizia stradale hanno avuto tempo fino al 28 novembre 2025 per inviare i dati degli autovelox in uso. Per ogni dispositivo le amministrazioni hanno dovuto indicare:

  • marca;
  • modello;
  • versione;
  • matricola, laddove presente;
  • estremi del decreto MIT di approvazione od omologazione;
  • collocazione chilometrica (qualora necessario);
  • direzione di marcia.

La conclusione del censimento non comporta, però, che gli enti locali non possano aggiungere altri dispositivi poiché gli aggiornamenti delle liste continueranno e saranno consultabili sul portale del Ministero da chiunque.

Lista autovelox online

L’elenco ufficiale dei 3.625 autovelox autorizzati in Italia è disponibile online. Quando un automobilista riceve un verbale per violazione dei limiti di velocità rilevata tramite autovelox, potrà consultare se il dispositivo è presente nell’elenco. Se non è presente potrà fare ricorso per annullare la multa che ha ricevuto.

Il Ministero dei Trasporti, in un comunicato, parla del censimento come di un passaggio essenziale per garantire la legittimità dei dispositivi di accertamento che rilevano le violazioni dei limiti di velocità sulle strade italiane.

La novità comporta che dal 29 novembre, per ogni verbale che si riceve da un dispositivo che non è presente nell’elenco la possibilità di annullamento. Gli autovelox non censiti, infatti, sono considerati non a norma. Va tenuto conto, però, che l’elenco dei dispositivi censiti è in continuo aggiornamento poiché, anche dopo la scadenza, i Comuni potranno comunicare qualsiasi novità al riguardo. Un dispositivo appena installato, quindi, potrebbe non essere presente nell’elenco anche se il Comune ha già inviato i dati.

Doppio controllo sugli autovelox

Il corretto censimento degli autovelox si somma all’obbligo già previsto di omologazione dell’apparecchio.Le multe elevate da un autovelox censito ma non omologato non sono valide in base a quanto stabilito dalla Corte di Cassazione. I Giudici hanno affermato che un dispositivo per essere considerato a norma deve non solo essere stato approvato, ma anche aver concluso il processo di omologazione.

L’automobilista, quindi, prima di pagare un eventuale verbale per eccesso di velocità, deve fare un doppio controllo: la presenza del dispositivo negli elenchi del Ministero e la sua corretta omologazione.

Dove consultare l’elenco degli autovelox

L’elenco ufficiale dei dispositivi e dei sistemi di rilevamento della velocità autorizzati nel territorio nazionale è consultabile QUI.

La ricerca del dispositivo rilevato l’infrazione può essere effettuata dall’automobilista con i seguenti dati:

  • codice accertatore;
  • denominazione del comando di polizia locale/stradale;
  • codice catastale del Comune;
  • matricola del dispositivo.

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