Notifica PEC Equitalia: è nulla o valida?

Anna Maria D’Andrea

20 Gennaio 2017 - 11:23

Notifica a mezzo PEC Equitalia, quando è nulla e quando invece è da considerarsi valida? Ecco una guida e alcune informazioni utile aggiornate con le ultime sentenze dei Tribunali di Napoli e Lecce.

Notifica PEC Equitalia: è nulla o valida?

Notifica PEC Equitalia: nulla o valida? In molti si chiedono quando è da considerarsi valida la notifica a mezzo PEC, posta elettronica certificata e quando, invece, non ha effetti di legge ed è quindi da considerarsi nulla.

A riguardo, è la stessa Equitalia che nel suo sito ha ben chiarito i casi in cui la notifica PEC è da considerarsi valida. Ricordiamo che a partire dal 1° giugno 2016 è stato introdotto l’obbligo di notifica PEC da parte di Equitalia nei confronti di determinate categorie ma, ancora oggi, la situazione non è chiara.

Per chi si è visto recapitare una cartella Equitalia a mezzo PEC la domanda è quando è da considerarsi valida e quando invece si può presentare ricorso per nullità. In merito si è espressa più volte anche la giustizia tributaria che, con sentenze e motivazioni tutt’altro che illogiche, ha stabilito che la notifica Equitalia a mezzo posta elettronica certificata non è sempre valida e che se non vengono rispettate specifiche procedure è da considerarsi nulla.

Accedendo al sito Equitalia si legge, però, che la notifica a mezzo posta elettronica certificata è obbligatoria ed ha gli stessi effetti di quella notificata a mezzo posta. Insomma, c’è ancora oggi, a quasi un anno dall’avvio della notifica PEC delle cartelle Equitalia, gran confusione.

Quando è valida o nulla la notifica a mezzo PEC da Equitalia? Ecco tutti i chiarimenti necessari, cosa dice la legge e quali sono le sentenze dei Tribunali da tenere a mente qualora vi venisse notificata una cartella esattoriale a mezzo posta elettronica certificata.

Notifica PEC Equitalia: è nulla o valida?

La notifica a mezzo PEC delle cartelle Equitalia è stata introdotta a partire dal 1 giugno 2016 quando è stata definita come obbligo per imprese individuali, società e professionisti. Nonostante ciò è ancora oggi un dubbio la validità.

Quando è nulla e può essere presentato ricorso? Sono stati molti i casi di contenzioso tra Equitalia e contribuenti che si sono visti recapitare una cartella esattoriale a mezzo posta elettronica certificata e le sentenze dei Tribunali di Napoli e Lecce hanno, in due importanti casi, dato ragione al contribuente: la notifica tramite PEC non è da ritenersi valida ed è un mezzo discutibile per la notifica delle cartelle esattoriali.

Bisogna sottolineare che Equitalia ha anche disposto specifici adempimenti in caso di problemi al recapito della notifica a mezzo PEC di cartelle esattoriali ma c’è chi continua a sostenere che in ogni caso questa modalità è da ritenersi nulla. Le motivazioni portate dai Giudici tributari nelle due importanti sentenze di Napoli e Lecce hanno aperto ad ulteriori dubbi.

Ma scendiamo subito nel dettaglio per chiarire la situazione, ovvero vediamo quando è da considerarsi valida la notifica a mezzo PEC e quando invece è nullo l’avviso Equitalia.

Notifica PEC Equitalia: valida e obbligatoria

L’obbligo di notifica a mezzo PEC delle cartelle Equitalia è stato introdotto, a partire dal 1 giugno 2016, per determinate categorie di contribuenti: imprese individuali, società e professionisti iscritti ad albi ed elenchi con indirizzi PEC inseriti nell’indice nazionale INI-PEC. Per quanto riguarda i privati, la notifica PEC è valida soltanto sotto specifica richiesta da parte del contribuente all’atto di richiesta dell’indirizzo di posta elettronica certificata o di comunicazione diretta ad Equitalia.

Valida e obbligatoria, quindi, la notifica a mezzo PEC così come illustrato con la circolare n. 98/2015. Equitalia ha anche precisato cosa è necessario fare nel caso in cui la PEC del professionista o dell’impresa risulti inattiva, non valida o piena. In sostanza, per la logica della semplificazione, è stato disposto che la notifica a mezzo PEC sia obbligatoria per determinate categorie ma che l’Ente debba provvedere a determinati adempimenti in caso di mancata notifica tramite posta elettronica certificata.

La notifica a mezzo PEC, insomma, è valida a tutti gli effetti ed è da ritenersi nulla soltanto qualora l’indirizzo risulti inattivo, non corretto o non valido. In questi casi, Equitalia dovrà procedere con la notifica alla Camera di Commercio, la pubblicazione sul sito web CCIA e l’invio tramite raccomandata A/R della comunicazione al titolare della cartella di debito.

Eppure, i giudici tributari di Napoli e Lecce non la pensano proprio così: le sentenze dicono che la notifica PEC è nulla.

Notifica PEC Equitalia: nulla per Tribunali di Lecce e Napoli

La notifica a mezzo PEC per il Tribunale di Lecce e di Napoli è da considerarsi nulla, illegittima e un mezzo non consono alla comunicazione di debiti e cartelle Equitalia. Le sentenze n. 611 del 26/02/2016 e n. 1817 del 12/05/2016 hanno aperto la strada a nuovi contenziosi tra imprese e professionisti contro Equitalia ma a dirla tutta anche nuovi dubbi.

La notifica PEC, secondo i Tribunali sopra citati, sarebbe da considerarsi nulla e non valida e le motivazioni apportate sono tutt’altro che futuili. Infatti, la nullità della notifica a mezzo posta elettronica certificata sarebbe motivata da una serie di motivazioni valide, che secondo i giudici di Lecce e Napoli sono:

  • notifica via PEC senza originale della cartella: la copia elettronica non ha valore poiché priva di attestato di conformità da parte di Pubblico Ufficiale;
  • impossibile provare la consegna della mail: non si può stabilire l’effettiva notifica al destinatario tramite PEC ma soltanto l’avvenuto invio della cartella Equitalia;
  • data di ricezione e avvenuta messa a conoscenza giuridica non dimostrabile.

Come si può considerare, non si tratta di sentenze immotivate e tra i principali motivi che farebbero risultare nulla la notifica a mezzo PEC l’impossibilità di dimostrare l’effettiva conoscenza dell’atto e la mancanza di un soggetto abilitato alla notifica, così come indicato all’art. 26 del D.P.R. 602/1973. La sostanza è che la giustizia tributaria si è più volte espressa affermando che un pdf inviato tramite posta elettronica certificata non ha valore giuridico di notifica e, pertanto, la notifica a mezzo PEC è da ritenersi nulla.

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