Addio al telemarketing selvaggio e alle telefonate indesiderate: i contratti stipulati per telefono, senza che il clienta abbia richiesto di essere contattato, saranno nulli.
I contratti di fornitura di luce e gas stipulati con telefonate indesiderate sono nulli, anche se il consumatore volesse confermarli. Si tratta di un emendamento al decreto bollette (21/2026) approvato dalla Commissione Attività produttive della Camera, presso la quale il decreto è in discussione per essere convertito in legge d’urgenza.
L’emendamento presentato ha l’obiettivo di porre un freno alle telefonate moleste che i cittadini, ormai, ricevono quotidianamente con proposte commerciali per luce e gas. Il quadro delle normative esistenti, infatti, non è riuscito ad arginare il fenomeno del telemarketing selvaggio che è ancora una realtà nonostante il registro delle opposizioni e la modifica al codice di condotta.
Stop ai contratti effettuati con telefonate illegittime
L’emendamento stabilisce la nullità di qualsiasi contratto che sia nato da una telefonata illegittima e l’annullamento non prevede eccezioni quando la presa di contatto con l’utente sia effettuata in questo modo (ed è nulla anche il contratto che il consumatore decida di mantenere perché gli porta un vantaggio economico).
In questo caso, però, il Garante della Privacy, per non andare contro la volontà del cliente, prevede una sorta di procedura di sanatoria con la quale l’impresa deve informare il cliente che il contratto sottoscritto è illecito e verificare se il cliente sia intenzionato a mantenere la fornitura.
Niente più telefonate selvagge
L’emendamento potrebbe mettere fine alle continue chiamate di telemarketing per la vendita di contratti di luce e gas ponendo nuovi obblighi per gli operatori. Nell’emendamento si legge che i nuovi limiti sono a tutela dei clienti finali, ma anche delle imprese rispettose delle regole che non tartassano i cittadini con continue telefonate.
Cosa prevede l’emendamento? La principale novità è che i contratti stipulati con un contatto telefonico per il quale il cliente non ha dato un consenso preventivo sono nulli. Trascorsi 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, le promozioni telefoniche saranno vietate se il cliente non ha firmato un’autorizzazione per ricevere comunicazioni commerciali.
I contratti promossi per telefono saranno possibili solo in due casi:
- quando il cliente, tramite sito o app chiede di essere ricontattato;
- se il cliente è già acquisito dall’azienda e ha autorizzato le offerte commerciali.
Deve essere la società elettrica a dimostrare di aver avuto il consenso da parte del cliente e non sarà, invece, il cliente a dover contestare di aver ricevuto telefonate aggressive e ricorrenti da parte dei call center.
Le nuove regole tecniche prevedono che le società debbano usare numeri di telefono identificabili e riconducibili all’azienda. Vengono meno, quindi, i numeri sempre diversi con cui i call center chiamano. Il cliente quando riceve la telefonata, sa già chi sta chiamando.
Per i soggetti che non si adeguano alle nuove regole è previsto il blocco immediato delle linee telefoniche e la sospensione dei numeri di telefono.
I consumatori, a loro volta, potranno segnalare all’Agcom eventuali chiamate indesiderate che hanno ricevuto e il numero da cui provengono.
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