Naspi e reddito da lavoro autonomo in agricoltura: i chiarimenti dell’INPS

Martina Cancellieri

21 Settembre 2018 - 17:30

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L’INPS il 21 settembre 2018 ha pubblicato un messaggio contenente chiarimenti in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione Naspi.

Naspi e reddito da lavoro autonomo in agricoltura: i chiarimenti dell’INPS

Naspi: con il messaggio del 21 settembre 2018 l’INPS ha fornito chiarimenti in materia di reddito derivante da attività di lavoro autonomo in agricoltura ai fini della cumulabilità con l’indennità di disoccupazione.

Con il messaggio n. 3460 l’INPS ha risposto alle richieste di chiarimento pervenute dalle Strutture territoriali e dagli intermediari autorizzati in materia di Naspi.

Naspi e reddito da lavoro autonomo in agricoltura: i chiarimenti dell’INPS

L’INPS fornito chiarimenti riguardo la compatibilità dell’indennità di disoccupazione Naspi con lo svolgimento di un’attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale.

Con il messaggio n. 3460 del 21 settembre 2018 l’INPS ha fornito informazioni riguardo al reddito derivato dall’attività lavorativa autonoma, informando sulla necessità che esso corrisponda a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell’articolo 13 del TUIR.

Viene precisato dall’INPS che per quanto riguarda il lavoro autonomo tale reddito rimane fissato nei limiti già individuati pari a 4.800 euro annui.

Nel caso specifico del reddito derivante dallo svolgimento di attività di lavoro autonomo in agricoltura l’Agenzia delle Entrate ha fornito la presente precisazione:

“gli imprenditori agricoli individuali continuano ad essere assoggettati al regime di cui all’articolo 32 del TUIR, che consente di applicare le stime catastali ai fini della determinazione del reddito, dominicale e agrario, derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui all’articolo 2135 del codice civile, purché rispettino i limiti previsti dallo stesso articolo 32. Ne consegue che […] i terreni utilizzati per l’esercizio delle attività agricole, nei limiti imposti dal citato articolo 32, concorrono alla formazione del reddito sulla base delle risultanze catastali.”

Pertanto, ai fini delle verifiche reddituali da parte delle Strutture territoriali per la cumulabilità in oggetto, sempre nel rispetto del limite annuo di 4.800 euro, il reddito derivante da attività lavorativa autonoma agricola va individuato nel reddito agrario di cui al citato art. 32 del TUIR se sono rispettati i limiti di sfruttamento della potenzialità del terreno ivi stabiliti, contrariamnte nel reddito di impresa se sono superati i predetti limiti.

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