Modello 770/2026 definitivo, chi deve presentarlo, scadenze, modelli e sanzioni

Nadia Pascale

02/03/2026

Con provvedimento del 27 febbraio è stato approvato il modello 770/2026 definitivo per sostituti d’imposta. Poche le novità introdotte. Ecco il modello e le istruzioni 770/2026.

Modello 770/2026 definitivo, chi deve presentarlo, scadenze, modelli e sanzioni

Entro il 31 ottobre deve essere presentato il modello 770/2026, cadendo quest’anno di sabato, l’adempimento slitta al 2 novembre 2026. Il nuovo modello Irap 2026 è stato approvato con il provvedimento 72221/2026 dell’Agenzia delle del 27 febbraio 2026 insieme alle istruzioni per la compilazione e le specifiche tecniche per la trasmissione.

Il modello 770/2026 deve essere presentato da coloro che fungono da sostituti di imposta, ad esempio i datori di lavoro che operano ritenute d’acconto sui redditi dei lavoratori, ma non solo.
Anche per il 2026 l’adempimento può essere evitato dai sostituti di imposta che abbiano fino a 5 dipendenti. In questo caso è necessario effettuare comunicazioni mensili delle ritenute operate con il modello 770/F24, come previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, riguardante la semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta..

Fatta questa premessa, vediamo cosa deve essere indicato nel modello 770/2026 da presentare entro il 2 novembre 2026, i modelli, le scadenze e i soggetti obbligati.

Quali ritenute devono essere dichiarate con il modello 770/2026?

Per il 2026 resta confermata la possibilità per i sostituti di imposta che occupano fino a 5 dipendenti di evitare il modello 770/2026 e optare per l’uso del modello F24 al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate tutti i dati delle ritenute effettuate.

Il modello 770/2026 predisposto dai sostituti di imposta deve essere inviato telematicamente all’Agenzia delle Entrate, in esso devono essere indicate le ritenute a titolo di acconto di imposta o imposta definitiva operate su:

  • redditi da lavoro dipendente o assimilati;
  • redditi da lavoro autonomo o assimilati;
  • dividendi, proventi e redditi di capitale;
  • locazioni brevi inserite all’interno della CU;
  • somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi;
  • somme liquidate in seguito a esproprio;
  • somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi;
  • somme comunque liquidate per effetto di acquisizioni coattive in seguito a occupazioni di urgenza.

Per poter inviare il modello 770/2026, relativo alle imposte versate nel 2025, è necessario aver adempiuto all’obbligo di trasmettere la Certificazione Unica e avere effettuato il versamento delle imposte trattenute.
Si ricorda che anche quest’anno non è necessario predisporre la Certificazione Unica per i compensi corrisposti a forfettari.

Chi sono i soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2026?

I soggetti obbligati alla presentazione del modello 770/2026 sono numerosi, si tratta di tutti coloro che per legge sono obbligati ad assumere il ruolo di sostituti di imposta.

Il sostituto di imposta è un soggetto che in virtù di una disposizione di legge è obbligato al pagamento di un’imposta al posto di altro soggetto (sostituito).

La sostituzione può essere a titolo di acconto o definitiva, ad esempio è sostituzione di imposta a titolo di acconto quella operata dal datore di lavoro sui redditi percepiti dal lavoratore. La sostituzione definitiva si ha quando il presupposto dell’imposta può essere considerato unico e si applica una tassazione separata, ad esempio in caso di tassazione di vincite e premi.

L’obiettivo del legislatore con l’applicazione della sostituzione è quello di facilitare la riscossione e limitare l’evasione fiscale, infatti, il sostituto opera una rivalsa sull’obbligato ed è neutrale rispetto all’imposta, di conseguenza non ha interesse a evadere.

Sono sostituti di imposta:

  • società di capitali;
  • società di persone;
  • enti commerciali equiparati alle società di capitali;
  • enti non commerciali, ad esempio enti pubblici, come le Regioni, Provincie, Comuni e privati non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;
  • Le società di fatto o irregolari che risiedono nel territorio dello Stato italiano;
  • Le società o le associazioni senza personalità giuridica, costituite tra persone fisiche per l’esercizio in forma associata di arti e professioni, residenti nel territorio dello Stato italiano;
  • persone fisiche che esercitano arti e professioni;
  • persone fisiche che esercitano imprese commerciali o agricole;
  • aziende coniugali;
  • trust;
  • condomini;
  • associazioni non riconosciute, i consorzi, le aziende speciali e le altre organizzazioni non appartenenti ad altri soggetti
  • Società di armamento che risiedono nel territorio dello Stato italiano;
  • Gruppi europei di interesse economico, Geie;
  • curatori fallimentari, commissari liquidatori, eredi che non proseguono l’attività del sostituto di imposta estinto;
  • Amministrazioni dello Stato;
  • coloro che applicano l’imposta sostitutiva sugli interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari e sui dividendi;
  • rappresentanti fiscali di soggetto non residente.

Ricordiamo che il sostituto di imposta entro il 16 di ogni mese deve provvedere a versare le imposte trattenute per il mese di competenza precedente utilizzando il modello F24 e che annualmente deve disporre il modello CU da consegnare all’Agenzia delle Entrate e al soggetto passivo dell’imposta.

I modelli 770 disponibili con le novità per il 2026

Il modello 770/2026 può essere presentato autonomamente dal sostituto di imposta, utilizzando i servizi Fisconline o Entratel, oppure può essere presentato per il tramite di intermediari abilitati tra cui dottori commercialisti, CAF, patronati.

Per il modello 2026, in cui indicare le ritenute operate nel 2025, non vi sono particolari novità.
L’unica novità prevista è nel quadro SX dove è stato inserito un nuovo rigo dedicato alla gestione del credito relativo alla “somma che non concorre alla formazione del reddito” riconosciuta dal sostituto d’imposta.

Il Quadro SX prevede l’esposizione del riepilogo delle compensazioni effettuate, è stato predisposto in modo che potesse trovare spazio l’esposizione del credito correlato al “bonus tredicesima” riconosciuto dal datore di lavoro ai dipendenti (colonna 7).
Nella colonna 6 deve essere indicato il credito maturato per effetto dell’erogazione del trattamento integrativo speciale del lavoro notturno e straordinario.

Dichiarazione correttiva modello 770/2026

Nel caso in cui sia necessario integrare le informazioni contenute nel modello 770/2026 è possibile presentare una dichiarazione correttiva nei termini, questa deve essere inoltrata entro il termine di scadenza del 31 ottobre 2026 (slitta al 2 novembre 2026).
Scaduto il termine per eventuali correzioni, si presenta il modello 770 integrativo.

Ricordiamo, infine, che, come disposto dal decreto Semplificazioni, dal 2025 i sostituti di imposta potranno evitare di comunicare i dati su esposti con il modello 770. I dati potranno essere comunicati attraverso il modello F24. Potranno agevolarsi di questa semplificazione i sostituti con meno di 5 dipendenti a partire dai versamenti per l’anno di imposta 2025.

Modello 770/2026
Modello 770/2026
Istruzioni modello 770/2026
Istruzioni compilazione
Specifiche tecniche trasmissione
Specifiche tecniche trasmissione

Sanzioni per omessa presentazione e dichiarazione infedele

In caso di omessa presentazione del modello 770/2026, si applicano sanzioni. Dal primo settembre 2024 sono entrate in vigore le nuove sanzioni ridotte. La dichiarazione si considera omessa nel caso in cui non sia presentata entro 90 giorni dal termine entro il quale doveva essere presentata.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione, la sanzione è del 120% del valore delle ritenute non versate con una sanzione minima di 250 euro. Anche in questo caso è possibile avvalersi del ravvedimento operoso.

Sono previste sanzioni anche nel caso in cui si versi nell’ipotesi di dichiarazione infedele, tale fattispecie si verifica nel caso in cui l’ammontare dei compensi, interessi ed altre somme dichiarati sia inferiore a quello accertato.

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