Detrazione mascherine Ffp2 e Ffp3 nel 730: i requisiti per avere il rimborso Irpef

Rosaria Imparato

16/04/2022

13/05/2022 - 10:43

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I costi delle mascherine Ffp2 e ffp3 si possono portare in detrazione nel modello 730/2022: vediamo quali sono i requisiti per avere diritto al rimborso Irpef.

Detrazione mascherine Ffp2 e Ffp3 nel 730: i requisiti per avere il rimborso Irpef

Le mascherine Ffp2 e Ffp3 sono detraibili, ma solo se hanno determinati requisiti. E allora come funziona la detrazione delle spese sostenute per le mascherine nel modello 730/2022? Le istruzioni di riferimento si trovano nella circolare n. 23 del 2020 dell’Agenzia delle entrate.

La circolare fornisce delle risposte a una serie di quesiti. Quello che riguarda la detrazione delle mascherine è il 5.12, il quale specifica che occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute contenenti l’elenco delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

La stagione della dichiarazione dei redditi è alle porte: il modello 730 precompilato sarà messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate a partire dal 23 maggio 2022.

Le mascherine Ffp2 e Ffp3 sono detraibili nel modello 730: i requisiti

Le mascherine Ffp2 e Ffp3 rientrano tra i dispositivi medici che si possono portare in dichiarazione dei redditi, ma per ottenere il rimborso Irpef del 19% è necessario che ci siano determinati requisiti. Per l’individuazione delle spese sanitarie detraibili, occorre fare riferimento ai provvedimenti del Ministero della Salute con l’elenco delle specialità farmaceutiche, dei dispositivi medici e delle prestazioni specialistiche.

Ma come si fa a sapere se le mascherine acquistate finora danno diritto al rimborso Irpef? Il primo passo è consultare l’elenco nel sistema «Banca dati dei dispositivi medici» pubblicato sul sito del Ministero della Salute, così da verificare se la singola tipologia di «mascherina protettiva» rientri fra i dispositivi medici individuati dal ministero.

Non tutti i tipi di mascherine tra quelli venduti, infatti, hanno le caratteristiche per rientrare nella categoria di dispositivo medico.

La natura del prodotto, come dispositivo medico, può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate ai fini della trasmissione dei dati al sistema tessera sanitaria come il codice AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE).

Per agevolare l’individuazione dei prodotti che danno diritto alla detrazione e che rispondono alla definizione di dispositivo medico, in allegato alla circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, è stato pubblicato l’elenco non esaustivo, fornito dal Ministero della Salute, dei dispositivi medici e medico diagnostici in vitro più comuni.

In tutti i casi in cui il documento di spesa riporti il codice «AD», attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici, ai fini della detrazione, non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.

Detrazione mascherine ffp2 e Ffp3: i documenti da conservare

Non sempre però il codice AD viene riportato nel documento di spesa. In questo caso, come spiega la circolare n. 11 del 6 maggio 2020 dell’Agenzia delle entrate, è necessario:

  • per i dispositivi medici compresi nell’elenco di cui sopra, conservare (per ciascuna tipologia di prodotto) la documentazione dalla quale risulti che lo stesso ha la marcatura CE;
  • per i dispositivi medici non compresi in tale elenco, che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea.

Inoltre, il soggetto che vende il dispositivo medico può assumere l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, integrando le indicazioni da riportare sullo scontrino/fattura con la dicitura «prodotto con marcatura CE» e, per i dispositivi diversi da quelli di uso comune, elencati in allegato alla citata circolare 13 maggio 2011, n. 20/E, il numero della direttiva comunitaria di riferimento.

In questo caso, il contribuente non deve conservare anche la documentazione comprovante la conformità alle direttive europee del dispositivo medico acquistato.

Con riferimento, invece, ai dispositivi medici «su misura», fabbricati appositamente per un determinato paziente, sulla base di una prescrizione medica, gli stessi non devono recare la marcatura CE, ma ne deve essere attestata la conformità al decreto legislativo 24 febbraio 1997 n. 46 (Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici).

Circolare n. 11 del 6 maggio 2020 - Agenzia delle entrate
Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» e decretolegge 8 aprile 2020, n. 23, recante «Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali». Ulteriori risposte a quesiti.

Le mascherine non acquistate in farmacia sono detraibili?

Anche le mascherine non acquistate in farmacia sono comunque detraibili, perché, come spiegato nei paragrafi precedenti, i requisiti che danno diritto al rimborso Irpef non riguardano il luogo in cui viene comprato il dispositivo. Per avere il bonus del 19% è necessario che le mascherine acquistate abbiano le condizioni lo stesso abbia le condizioni indicate, che lo caratterizzano come «dispositivo medico».

Considerato che l’elencazione dei dispositivi medici contenuta nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, si legge nel documento di prassi Ade del 2020, è da considerarsi esemplificativa e non esaustiva, si ritiene che:

“qualora le «mascherine protettive» siano classificate, in base alla tipologia, quali «dispositivi medici» dai provvedimenti del Ministero della Salute o rispettino i requisiti di marcatura CE declinati precedentemente, le relative spese di acquisto siano detraibili nella misura del 19 per cento come stabilito dall’articolo 15, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.”

Come pagare le mascherine per avere diritto al rimborso in dichiarazione dei redditi

In linea generale, con riferimento alle spese di acquisto di dispositivi medici, nella circolare 31 maggio 2019, n. 13/E, è stato ribadito che per fruire della detrazione è necessario che, dallo scontrino o dalla fattura, risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa, non potendo essere considerati validi i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione «dispositivo medico».

Dal 2020 ricordiamo che è entrato in vigore l’obbligo di tracciabilità di spesa per fruire delle detrazioni. L’obbligo, tuttavia, è solo parziale per quanto riguarda le spese sanitarie. Alcune spese possono essere effettuate in contanti senza perdere le detrazioni, come l’acquisto di farmaci e dispositivi medici, le visite mediche presso strutture pubbliche e quelle presso strutture private accreditate con il Ssn.

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