Mobilità sostegno 2017/2018, la guida: chi può presentare la domanda e per cosa?

Simone Micocci

20 Febbraio 2017 - 12:45

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Mobilità insegnanti di sostegno, come funziona? Obbligo vincolo quinquennale, ecco chi deve rispettarlo e per quali tipologie di trasferimenti.

Mobilità sostegno 2017/2018, la guida: chi può presentare la domanda e per cosa?

Mobilità 2017/2018: l’accordo con le linee guida sui trasferimenti per il prossimo anno scolastico è stato ormai definito, anche se bisognerà aspettare l’accordo sulla chiamata diretta per la firma definitiva. Per questo motivo, dopo aver analizzato la situazione relativa alla mobilità per i posti comuni, oggi vogliamo soffermarci su quella per il sostegno.

La mobilità per gli insegnanti di sostegno segue delle regole specifiche, sia per quanto riguarda i titoli necessari che per i vincoli temporali a cui questi devono attenersi.

Nel primo caso, il CCNI 2017/2018 prevede che possano partecipare alle operazioni di mobilità per i posti di sostegno solamente gli insegnanti che hanno il titolo di studio corrispondente e la relativa specializzazione. Per questa categoria di insegnanti c’è anche il vincolo della permanenza quinquennale, confermato con l’ultimo accordo.

I docenti che devono rispettare il vincolo dei 5 anni, però, possono comunque presentare la domanda di trasferimento, ma solo per alcune tipologie di posti che vedremo di seguito.

Quindi, se siete dei docenti di sostegno e per l’a.s. 2017/2018 volete presentare domanda di trasferimento vi consigliamo di continuare a leggere perché qui trovate la guida con tutte le informazioni che vi servono.

Mobilità sostegno 2017/2018: cosa significa e chi rientra nel vincolo quinquennale?

Il comma 7 del CCNI per la mobilità 2017/2018 conferma il vincolo quinquennale per i docenti di sostegno anche per i trasferimenti del prossimo anno scolastico. Nel dettaglio, il comma 7 stabilisce che:

“Il trasferimento ai posti di tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la permanenza per almeno un quinquennio a far data dalla decorrenza del trasferimento su tali tipologie di posti”.

Tuttavia, ci sono alcuni docenti esclusi dal suddetto obbligo; si tratta di quei docenti soprannumerari trasferiti da posto comune a posto di sostegno.

Nel conteggio dei 5 anni, esiste una intercambiabilità tra le seguenti tipologie di servizio:

  • scuole speciali;
  • posti di sostegno;
  • scuole a indirizzo didattico differenziato.

Quindi, un docente che ad esempio negli ultimi 5 anni ha insegnato nelle scuole sociali per poi passare ad un posto di sostegno, o anche viceversa, può presentare domanda di trasferimento perché è perfettamente in regola con il vincolo quinquennale.

Nel calcolo del quinquennio, a differenza di quanto succede per la continuità didattica degli insegnanti comuni, rientra anche l’anno scolastico in corso.

A seconda dei casi in cui un docente sia ancora nel vincolo quinquennale, oppure ne sia escluso, c’è una variazione delle tipologie di domande che possono presentare. Ecco tutto quello che c’è sapere a riguardo.

Mobilità 2017/2018: quali domande possono presentare i docenti nel vincolo quinquennale

I docenti di sostegno che non hanno ancora terminato il quinquennio di servizio nella stessa scuola, possono presentare la domanda di trasferimento solamente per il:

  • trasferimento sostegno provinciale e interprovinciale;
  • passaggio di ruolo, ma sempre sul sostegno.

Quindi, questi insegnanti non possono chiedere il passaggio di ruolo su posti di tipo comuni, ma solo sul sostegno. E nel caso in cui un docente ottenga il trasferimento di ruolo richiesto, avrà l’obbligo di permanenza per almeno 5 anni.

Mobilità 2017/2018: quali domande possono presentare i docenti che hanno superato il vincolo quinquennale

Per i docenti che invece hanno superato il vincolo quinquennale le opportunità di trasferimento sono molteplici. Questi infatti possono partecipare alle operazioni di mobilità 2017/2018 per:

  • fare domanda di trasferimento provinciale e interprovinciale non solo sul sostegno, ma anche su posto comune;
  • fare domanda per il passaggio di cattedra;
  • per fare domanda per il passaggio di ruolo, anche su posto comune.

Insomma, una volta rispettato il vincolo quinquennale non ci sono limitazioni per questi docenti, che hanno la libertà di passare anche al posto comune.

Discorso diverso invece per gli insegnanti di sostegno che non hanno superato l’anno di prova. Questi, infatti, non potranno partecipare alla mobilità professionale, neppure sul sostegno.

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# Scuola

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