Mobilità 2017/2018: calcolo del punteggio per gli anni di precariato

Simone Micocci

7 Marzo 2017 - 15:55

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Mobilità 2017/2018: il nuovo CCNI equipara i punteggi attribuiti agli anni del servizio di ruolo a quelli del pre-ruolo, ma con alcune eccezioni. Ecco tutte le informazioni utili ai fini del calcolo dei punteggi.

Mobilità 2017/2018: calcolo del punteggio per gli anni di precariato

Mobilità 2017/2018: continuano le nostre guide di approfondimento sulla compilazione della domanda di trasferimento e sul calcolo dei punteggi.

Qui trovate tutto quello che c’è da sapere sui punteggi riservati agli anni di servizio pre-ruolo, una delle novità più importanti introdotte con il contratto per la mobilità 2017/18.

Nel dettaglio, sia per gli insegnanti che per il personale ATA che vorranno prendere parte alle operazioni di mobilità è riservato lo stesso punteggio per gli anni di servizio pre-ruolo e per quelli di ruolo “riconoscibili ai fini della carriera”. Il punteggio attribuito per ogni anno sarà di 6 punti per la mobilità volontaria e di 3 punti per la mobilità d’ufficio.

Inoltre, come vedremo di seguito in maniera approfondita, ci sono delle eccezioni per il calcolo del punteggio da attribuire agli anni di servizio pre-ruolo ai fini della mobilità. Infatti, nel contratto sono indicati alcuni requisiti che gli anni di servizio devono avere per rientrare nel conteggio. Per determinate fattispecie, invece, sono previste delle agevolazioni con le quali ottenere dei punteggi extra.

Ecco la nostra guida con tutto quello che c’è da sapere sul calcolo dei punteggi del servizio pre-ruolo ai fini delle operazioni di mobilità per l’a.s. 2017/2018.

Mobilità 2017/2018: come funziona il calcolo del servizio pre-ruolo?

Come abbiamo appena visto ad ogni anno di servizio, sia da docente di ruolo che da precario, ai fini della mobilità volontaria vengono attribuiti 6 punti, mentre per la mobilità a domanda i punti sono 3. Il calcolo del punteggio segue le determinate regole:

  • il servizio prestato nelle piccole Isole, escluse Sicilia e Sardegna, ottiene un punteggio raddoppiato;
  • viene raddoppiato anche il punteggio attribuito ad un anno di servizio su posto di sostegno prestato con il titolo di specializzazione (ma solo per la mobilità sostegno);
  • per essere valido ai fini del calcolo il servizio deve essere “effettivamente svolto”, salvo i casi di assenze di gravidanza, puerperio, servizio militare o sostitutivo;
  • è valido il servizio svolto per almeno 180 giorni, ma anche le prestazioni svolte ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni per lo scrutinio finale.

Tuttavia ci sono dei servizi che non rientrano nel conteggio, come quelli che vi riportiamo di seguito:

  • doposcuola nelle elementari;
  • servizio prestato nelle scuole paritarie, ad eccezione di quelli svolti prima del 31 agosto del 2008 (ma solo negli Istituti che hanno mantenuto sia lo status di parificate che paritarie), nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali, e nelle scuole secondarie pareggiate.

Queste sono le regole generali che determinano il calcolo dei punteggi per il servizio pre-ruolo, ma come vedremo di seguito nel dettaglio il CCNI 2017/2018 ha indicato i criteri particolari per la valutazione.

Mobilità 2017/2018: criteri particolari per la valutazione del servizio pre-ruolo

Ma quali sono gli anni di pre-ruolo che meritano di rientrare nel conteggio? Per fare chiarezza riportiamo interamente quanto indicato nella nota 4 della Tabella Titoli allegata al CCNI 2017/18 per la mobilità, per il quale ricordiamo non c’è ancora la firma definitiva.

Nel dettaglio, per la valutazione del servizio pre-ruolo si terrà conto dei seguenti criteri:

  • Per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 l’insegnante deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l’autunnale);
  • Per gli anni scolastici dal 1945/46 al 1954/55 l’insegnante deve aver percepito la retribuzione anche durante le vacanze estive;
  • Per gli anni scolastici dal 1955/56 al 1973/74 l’insegnante deve essere attribuita la qualifica. Per gli anni scolastici dal 1974/75 a oggi l’insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine delle attività educative;
  • Il servizio su posti di sostegno o su posti speciali prestati senza il possesso del titolo di specializzazione;
  • Il servizio di ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica;
  • Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 2006/2009;
  • I servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai corrispondenti servizi prestati nelle suole italiane, anche se prestati prima dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea. Ai fini della valutazione tali servizi devono essere debitamente certificati dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero;
  • Il servizio militare o il sostitutivo servizio civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto di impiego come docente a tempo determinato nella scuola statale;
  • Il servizio prestato come professore incaricato o assistente incaricato o straordinario (e come ricercatori anche riconfermati per effetto della loro equiparazione per effetto della legge 341/90 alla figura dell’assistente universitario) nelle università a decorrere dal 1/7/975;
  • Servizio prestato come contrattista all’università ai docenti che avevano in corso un servizio non di ruolo presso scuole statali;
  • Servizio militare di leva o per richiamo o per il servizio civile sostitutivo o per l’opera di assistenza tecnica prestata nei paesi in via di sviluppo, se in costanza di rapporto d’impiego non di ruolo presso scuole statali, pareggiate o elementare parificata prestati con il possesso del titolo di studio;
  • Servizi prestati nelle scuole popolari di tipo A, B e C plurimi, nei corsi di orientamento musicale, nei corsi CRACIS istituiti dai Provveditori agli studi direttamente o su proposta di Enti od Associazioni con finanziamento statale o a carico degli organizzatori; nei centri di lettura mobili e pedagogici e nei corsi di perfezionamento culturale per materie nelle scuole secondarie. È necessario aver prestato servizio per almeno 5 mesi o per l’intera del corso ed abbia riportato la qualifica;
  • Servizi prestati nelle libere attività complementari (LAC) e nello studio sussidiario e di doposcuola di scuola media;
  • Servizio di insegnamento (o in qualità di lettore) non di ruolo prestato negli istituti italiani di cultura e nelle istituzioni scolastiche all’estero, svolto con specifico incarico del Ministero degli Affari Esteri;
  • II servizio pre-ruolo nelle Scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali e pareggiate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole elementari è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad Educandati femminili statali. È valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari,sussidiarie o sussidiate.

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