Mascherine e dispositivi medici, chiarimenti delle Entrate sull’IVA agevolata

Rosaria Imparato

16 Ottobre 2020 - 17:17

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Mascherine e altri dispositivi medici con prezzo senza IVA per il 2020 e poi con IVA agevolata nel 2021: i chiarimenti sull’applicazione dell’agevolazione si trovano nella circolare n. 26/E del 15 ottobre dell’Agenzia delle Entrate.

Mascherine e dispositivi medici, chiarimenti delle Entrate sull’IVA agevolata

Mascherine e dispositivi medici con IVA agevolata dal 2021 e azzerata nel 2020, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia con la circolare n. 26/E del 15 ottobre.

Nella circolare vengono fornite delucidazioni in merito all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5% dal 2021: ricordiamo che per effetto del decreto Rilancio l’IVA è stata azzerata su mascherine, gel disinfettanti, guanti, camici e altri dispositivi per i restanti mesi del 2020.

L’azzeramento dell’IVA riguarda anche ventilatori polmonari, camici e termometri: il provvedimento si estende a tutti quei dispositivi fondamentali nella lotta all’epidemia.

Vediamo l’elenco di tutti quei dispositivi per cui non ci sarà l’agevolazione IVA nel 2020 e nel 2021, visto che si tratta di elementi diventati indispensabili sia negli ospedali che nella vita di tutti i giorni.

Mascherine e dispositivi medici, chiarimenti delle Entrate sull’IVA agevolata

Nella circolare n. 26/E del 15 ottobre 2020 l’Agenzia delle Entrate fornisce importanti chiarimenti in merito all’esenzione IVA prevista sulle mascherine e altri dispositivi medici per il 2020 e l’applicazione dell’aliquota agevolata al 5% nel 2021.

Circolare AdE n. 26/E del 15 ottobre 2020
Chiarimenti in merito all’applicazione dell’articolo 124 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19» – Risposte a quesiti

Partiamo dalla normativa del decreto Rilancio, che applica l’agevolazione IVA andando a integrare la tabella A, parte II-bis, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, il cosiddetto decreto IVA, con i seguenti dispositivi:

  • ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva;
  • monitor multiparametrico anche da trasporto;
  • pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale;
  • tubi endotracheali;
  • caschi per ventilazione a pressione positiva continua;
  • maschere per la ventilazione non invasiva;
  • sistemi di aspirazione;
  • umidificatori;
  • laringoscopi;
  • strumentazione per accesso vascolare;
  • aspiratore elettrico;
  • centrale di monitoraggio per terapia intensiva;
  • ecotomografo portatile;
  • elettrocardiografo;
  • tomografo computerizzato;
  • mascherine Ffp2 e Ffp3;
  • guanti in lattice, in vinile e in nitrile;
  • visiere e occhiali protettivi;
  • tuta di protezione;
  • calzari e soprascarpe;
  • cuffia copricapo;
  • camici impermeabili;
  • camici chirurgici;
  • termometri;
  • detergenti disinfettanti per mani;
  • dispenser a muro per disinfettanti;
  • soluzione idroalcolica in litri;
  • perossido al 3% in litri;
  • carrelli per emergenza;
  • estrattori RNA;
  • strumentazione per diagnostica per COVID-19;
  • tamponi per analisi cliniche;
  • provette sterili;
  • attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo.

Tutti i dispositivi elencati saranno venduti senza IVA nel 2020, e con la possibilità di portare in detrazione i costi sostenuti per tali spese nella dichiarazione dei redditi 2021.

La circolare in commento chiarisce che la suddetta lista di beni agevolabili è un elenco tassativo: questo significa che solo ed esclusivamente i prodotti della lista sono esenti IVA nel 2020 e con IVA al 5% nel 2021.

Un altro punto messo in chiaro dall’Agenzia è che è necessaria la finalità sanitaria per accedere all’agevolazione: sono esclusi quindi saponi e alcol per usi cosmetici o alimentari.

Mascherine e dispositivi medici, IVA agevolata anche per i kit per i test sierologici

L’IVA agevolata dal 2021 sarà applicata anche ai kit e agli strumenti per eseguire i test sierologici, sia per i saturimetri che per gli strumenti per eseguire i test, a condizione che siano classificabili nei codici doganali richiamati dalla circolare 12/D del maggio 2020 dell’Agenzia delle dogane e monopoli.

I termoscanner rientrano nella definizione di “termometro” data dal decreto Rilancio, e quindi rientrano tra i beni agevolabili.

La circolare in commento precisa anche, per quanto riguarda le mascherine, che l’agevolazione IVA si applica a:

  • quelle chirurgiche;
  • le Fp2;
  • le Fp3.

Il beneficio IVA però si può estendere anche a quelle riutilizzabili dotate di filtro, se vendute con esso.

I dispenser a muro per disinfettanti, quelli con elementi di ancoraggio al terreno o a muro rientrano tra i prodotti agevolabili, mentre sono esclusi quelli mobili (come le colonnine di cartone per poggiare il flacone).

Infine, le modalità di compilazione della dichiarazione IVA 2021 verranno illustrate nelle istruzioni da approvare entro la scadenza del prossimo 15 gennaio.

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