Marca da bollo virtuale: come ottenere l’autorizzazione dall’Ade

Caterina Gastaldi

22 Agosto 2022 - 13:00

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Attraverso la circolare 16/E del 2015 l’Ade ha fornito spiegazioni riguardanti la procedura da seguire per ricevere l’autorizzazione.

Marca da bollo virtuale: come ottenere l’autorizzazione dall’Ade

Quando non è possibile applicare l’Iva viene utilizzata la marca da bollo, il bollo da applicare sui documenti che spesso viene richiesto per le fatture delle prestazioni occasionali, nel caso in cui l’ammontare della ricevuta superi i 77,47 euro, o per gli atti civili o giudiziari.

Da qualche anno però è possibile utilizzarlo anche modalità virtuale, in sostituzione a quella fisica. Per poter usufruire di questa possibilità è necessario aver ricevuto un’apposita approvazione dall’Agenzia delle Entrate, che viene data a seguito dell’invio della domanda.

Le istruzioni relative a questo procedimento sono state pubblicate in passato dall’Agenzia stessa, attraverso la circolare numero 16/E del 14 aprile 2015 con all’interno le istruzioni del caso, dopo che questo metodo per assolvere la marca da bollo era stato reso disponibile a partire da gennaio dello stesso anno. Di seguito quanto previsto dall’Agenzia delle Entrate e come richiedere l’autorizzazione, preparare la documentazione, e inviare la richiesta.

Come funziona la richiesta

Al contrario della marca da bollo cartacea, quella virtuale non può venire acquistata di volta in volta e utilizzata quando necessario. Per poterne fare uso è necessario richiedere un apposito permesso all’Agenzia delle Entrate, rispettando le tempistiche previste a seconda della tipologia di professione che si svolge. Questo significa che non si tratta di una soluzione, per ora, ideata per chi fa uso sporadico di queste marche da bollo, ma di un’alternativa per le imprese e i professionisti dotati di partita Iva, oltre che i diversi Enti.

La richiesta, che deve essere inviata agli appositi uffici competenti, ovvero le direzioni provinciali, deve essere corredata da una dichiarazione all’interno della quale il richiedente segnala la quantità di marche da bollo che intende utilizzare nel corso dell’anno per cui sta venendo fatta la richiesta. A questo punto, a seguito dei controlli di rito, la richiesta può venire accettata o rifiutata.

Il numero di marche da bollo richieste deve essere congruente con quelle utilizzate negli anni precedenti, facendo una media. È più facile che il permesso venga dato a coloro che ne fanno un utilizzo maggiore, mentre se si tratta di 2 o 3 all’anno è più probabile che sia rifiutato.

Cos’è la dichiarazione e come inviarla

All’interno della dichiarazione da inviare agli uffici competenti i richiedenti devono inserire la quantità di marche da bollo che intendono utilizzare nel corso dell’anno, calcolate attraverso una stima. L’invio della dichiarazione e della richiesta può avvenire esclusivamente online, come stabilito dal portale dell’Agenzia delle Entrate, in maniera autonoma oppure attraverso un intermediario. L’autorizzazione, una volta ricevuta, non dovrà essere richiesta anche per gli anni successivi, ma si potranno modificare i dati e le marche da bollo richieste, se necessario.

Le domande devono essere inviate direttamente alle direzioni provinciali seguendo una delle due modalità previste: direttamente agli uffici oppure attraverso raccomandata con ricevuta di ritorno.

In seguito, ogni anno sarà necessario inviare una dichiarazione che rispetti le seguenti richieste: deve essere consuntiva e contenere il numero degli atti e documenti emessi nell’anno solare precedente, distinti per voce di tariffa. Per poterlo fare è necessario utilizzando l’apposito modello, all’interno del quale si possono trovare tutte le diverse voci da compilare.

Il modello in questione è anche da utilizzarsi in altri tre casi, oltre che per la richiesta dell’autorizzazione dall’Agenzia, ovvero:

  • per rinunciare all’autorizzazione;
  • per rettificare oppure integrare una dichiarazione della stessa tipologia, già presentata in precedenza;
  • in caso di operazioni straordinarie.
Modello dichiarazione consuntiva
Clicca qui per scaricare il file

Quando inviare la dichiarazione consuntiva

Il termine ultimo entro quando inviare la dichiarazione varia a seconda della categoria in cui si ricade. Nello specifico infatti l’Agenzia delle Entrate ha precisato che:

  • per i soggetti indicati nell’articolo 15bis del dpr n. 642 del 1972, andrà presentata entro il mese di febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento;
  • per tutti gli altri soggetti il termine ultimo è il mese di gennaio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il contribuente deve ricordarsi ogni anno di compilare sempre lo stesso modello, che varrà come dichiarazione dell’imposta di bollo assolta in modo virtuale, indicando il numero e le tipologie di documenti emessi, entro le scadenze previste.

Infatti una volta ottenuta l’approvazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, il Fisco procederà con la liquidazione iniziale dell’imposta, a partire dalla data di approvazione fino al 31 dicembre dello stesso anno, questa verrà poi ripartita in rate di pari importo. Sulla base di quanto viene dichiarato, alla fine dell’anno si procedere con la liquidazione definitiva di quanto dovuto e, se necessario, un conguaglio di quanto già pagato.

I codici tributo

Le rate della marca da bollo virtuale, e le eventuali sanzioni a essa collegata, sono da pagarsi attraverso l’utilizzo del modello F24 con gli appositi codici tributo.

I codici in questione sono:

Codice tributo Tipologia
2505 bollo virtuale rata, per il pagamento delle rate
2506 bollo virtuale acconto, per l’acconto
2507 bollo virtuale sanzioni, nel caso di sanzioni
2508 bollo virtuale interessi

Le sanzioni sono pari al 30% dell’imposta dovuta e non pagata. La scelta di utilizzare la marca da bollo virtuale può essere una comodità in più per coloro che ne fanno un uso frequente, ma per il momento non è ancora un’opzione praticabile per chi ricade in situazioni differenti.

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