Come funzionano le marche da bollo virtuali

Caterina Gastaldi

13 Agosto 2022 - 15:00

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Come la marca da bollo cartacea, anche quella virtuale viene acquistata per assolvere all’imposta dell’Iva. Ecco come funziona.

Come funzionano le marche da bollo virtuali

Le marche da bollo cartacee, vendute nelle tabaccherie, da qualche anno non sono l’unica alternativa per pagare l’imposta dell’Iva quando quest’ultima non è applicabile. Esiste anche la possibilità di utilizzare le marche da bollo virtuali.

Introdotte nell’ottica della digitalizzazione per snellire e semplificare alcuni procedimenti, evitando così che sia necessario dover uscire e acquistare fisicamente la marca da bollo cartacea, la versione digitale non è ancora molto conosciuta e non può essere utilizzata in ogni occasione. Essendo digitale, infatti, si tratta di un’opzione valida solo per via telematica, ed è utilizzabile per le fatture elettroniche.

A cosa serve la marca da bollo

La marca da bollo fisica, comunemente utilizzata, è un contrassegno adesivo acquistabile direttamente nelle tabaccherie provviste di apposita postazione atta alla stampa e vendita di queste oppure nelle ricevitorie autorizzate.

Viene applicata su documenti, atti, fatture (comprese quelle elettroniche), e ricevute fiscali e ha lo scopo di sostituire l’imposta dell’Iva quando quest’ultima non è applicabile, oppure a convalidare atti ufficiali, versando l’imposta di bollo. Ne esistono di diverso valore, anche se quelle più conosciute sono la marca da bollo da 2 euro, e quella da 16 euro.

La marca da bollo virtuale ha esattamente la stessa utilità, ma permette di evitare di acquistare fisicamente il contrassegno. Inoltre, essendo virtuale, non è necessario stampare il documento per poterla applicare, a meno che non sia specificatamente richiesto. Inoltre la versione virtuale è acquistabile solo ed esclusivamente online (non ci si potrà quindi rivolgere una tabaccheria per poterne entrare in possesso), ed è utilizzabile solo in via telematica.

Come si acquista la marca da bollo virtuale

L’acquisto della marca da bollo virtuale avviene in maniera particolare e, tecnicamente, non si può considerare in tutto e per tutto un “acquisto” in senso stretto. Si tratta infatti del versamento di un determinato importo, attraverso l’utilizzo del modello F24, che potrà avvenire solo a seguito della richiesta e dell’ottenimento dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Per poter acquistare e quindi utilizzare le marche da bollo virtuali è infatti necessario avere la specifica autorizzazione da parte dell’AdE, che deve essere richiesta esclusivamente per via telematica, sia in maniera autonoma, sia attraverso l’utilizzo di un intermediario.

Comunque, il tempo massimo disponibile per assolvere quanto dovuto è pari a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Essendo la marca bollo virtuale un versamento, questa non ha limiti di tempo, e quindi è priva di scadenza. Coloro che non hanno ottenuto i permessi richiesti, invece, devono appoggiarsi alle marche da bollo cartacee.

Chi la deve utilizzare

Le marche da bollo possono essere di importo variabile tra i 2 e i 16 euro. Quelle da 16 euro sono solitamente utilizzate per gli atti della pubblica amministrazione, documenti societari o notarili, contratti di locazione, mentre i contrassegni del valore di 2 euro vengono usati per fatture non soggette a Iva o per le ricevute fiscali che hanno un importo superiore a 77,47 euro.

L’utilizzo delle marche da bollo virtuali è obbligatorio per le stesse situazioni in cui sono richieste quelle cartacee. Questo significa che tutte le fatture e ricevute fiscali non soggette a Iva con importo superiore ai 77,47 euro devono avere applicato il contrassegno del valore di 2 euro, comprese quelle per le prestazioni occasionali, per esempio. In generale quindi è obbligatoria per:

  • le fatture esenti da Iva;
  • fatture emesse da chi rientra nel regime dei minimi o nel regime forfettario;
  • fatture emesse fuori campo Iva per qualsiasi ragione, come assenza del requisito territoriale, oppure del requisito oggettivo o soggettivo;
  • fatture non imponibili per qualsiasi motivo, dalla vendita, a quelle riguardanti i servizi internazionali o relativi a scambi internazionali.

Quando non è prevista

Così come non v’è l’obbligatorietà di utilizzo del contrassegno cartaceo in alcune situazioni, lo stesso vale per quello virtuale. Prima di tutto, non è obbligatorio che venga utilizzato dalle Onlus iscritte presso l’Anagrafe dell’Agenzia delle Entrate, dalle diverse federazioni sportive o Enti di promozione sportiva che siano stati riconosciuti dal Coni, oppure dalle associazioni di volontariato, quando sono iscritte presso il Registro regionale del Volontariato.

Inoltre, le marche da bollo non vanno utilizzate nelle seguenti situazioni:

  • per le operazioni di reverse charge;
  • nelle fatture dove l’Iva viene assolta all’origine;
  • nei documenti fiscali riguardanti le operazioni intracomunitarie;
  • nelle fatture in cui è esposta l’Iva (a patto che la quota in esenzione non superi i 77,47 euro);
  • per le fatture di esportazione della merce.

Sanzioni

Nel momento in cui non si utilizzano le marche da bollo, virtuali o cartacee che siano, quando questo risulta obbligatorio, allora si può incorrere nel pagamento di sanzioni di tipo pecuniario, come anche stabilito dall’articolo 23 del dpr 633/1972. Le sanzioni in questione vanno da 1 a 5 volte l’imposta evasa, che sarà applicata per ogni singolo documento che risulti irregolare.

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