Licenziamento insegnante: ecco quando è possibile

Teresa Maddonni

26 Settembre 2024 - 16:07

Si può licenziare un insegnante, di ruolo o con contratto a tempo determinato, e a stabilire le regole è il Ccnl Istruzione e Ricerca 2019 - 2021 che definisce infrazioni e relative sanzioni.

Licenziamento insegnante: ecco quando è possibile

Quando è possibile licenziare un insegnante? E se questo è di ruolo? Domande cui ci sentiamo rispondere alla luce dell’ultimo fatto di cronaca che avrebbe per protagonista un docente assunto con contratto a tempo indeterminato in una scuola e che, per aver accumulato oltre 500 giorni di assenza, sarebbe stato licenziato dalla scuola. Il docente, dopo l’immissione in ruolo, quindi la firma del contratto a tempo indeterminato nel 2021, non si sarebbe mai presentato a scuola.

Per capire quando è possibile licenziare un insegnante occorre far riferimento al Ccnl Istruzione e Ricerca che definisce infrazioni e sanzioni disciplinari correlate, ma anche al Testo unico per il pubblico impiego come vedremo nel dettaglio.

Licenziamento insegnante, quando è possibile? Infrazioni e sanzioni

Il Ccnl Istruzione e Ricerca all’articolo 48 introduce la “Responsabilità disciplinare per il personale docente ed educativo” rimanda chiaramente “a una specifica sessione negoziale a livello nazionale la definizione, per il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche, della tipologia delle infrazioni disciplinari e delle relative sanzioni”, suggerendo alcune fattispecie da farvi rientrare e che produrrebbero il licenziamento dell’insegnante e nel dettaglio:

  • atti, comportamenti o molestie a carattere sessuale, riguardanti studentesse o studenti affidati alla vigilanza del personale, anche ove non sussista la gravità o la reiterazione, dei comportamenti;
  • dichiarazioni false e mendaci, che abbiano l’effetto di far conseguire un vantaggio nelle procedure di mobilità territoriale o professionale.

Nelle more della contrattazione integrativa il Ccnl stabilisce che rimane fermo quanto stabilito dal Capo IV Disciplina, Sezione I Sanzioni Disciplinari del D.lgs. n. 297 del 1994. Nel dettaglio il personale che viola i propri doveri può incorrere nelle seguenti sanzioni disciplinari:

  • censura;
  • sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio fino a un mese;
  • sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio da oltre un mese a sei mesi;
  • sospensione dall’insegnamento o dall’ufficio per un periodo di sei mesi e l’utilizzazione, trascorso il tempo di
  • sospensione, per lo svolgimento di compiti diversi da quelli inerenti alla funzione docente o direttiva;
  • destituzione.

Facendo riferimento all’ultimo punto vediamo quando il docente può essere licenziato e nel dettaglio:

  • per atti che siano in grave contrasto con i doveri inerenti alla funzione;
  • per attività dolosa che abbia portato grave pregiudizio alla scuola, alla pubblica amministrazione, agli alunni, alle famiglie;
  • per illecito uso o distrazione dei beni della scuola o di somme amministrate o tenute in deposito, o per concorso negli stessi fatti o per tolleranza di tali atti commessi da altri operatori della medesima scuola o ufficio, sui quali, in relazione alla funzione, si abbiano compiti di vigilanza;
  • per gravi atti di inottemperanza a disposizioni legittime commessi pubblicamente nell’esercizio delle funzioni, o per concorso negli stessi;
  • per richieste o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati per ragioni di servizio;
  • per gravi abusi di autorità.

A queste si andranno aggiungere, con la sessione negoziale, anche le infrazioni ulteriori indicate dal Ccnl. Resta ferma la disciplina circa il licenziamento per giusta causa o giustificato motivo e il Testo unico sul pubblico impiego sul licenziamento disciplinare (articolo 55 quater) che può avvenire anche “per assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell’arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall’amministrazione.”

Licenziamento insegnante, quando è possibile: il caso

Il docente di ruolo da tre anni, ma che mai si è presentato a scuola, è stato licenziato dalla scuola di titolarità di Treviso. Il professore assente dal 2021 nella mattinata di lunedì si sarebbe presentato a scuola, secondo quanto riporta Il Gazzettino chiedendo di entrare, ma senza successo per il provvedimento di licenziamento avviato dall’Amministrazione.

Il docente, secondo il giornale locale, il primo anno era stato in aspettativa, poi in malattia, producendo anche assenze ingiustificate per un totale di 550 giorni. La scuola, motivando il licenziamento, ha proceduto anche se il docente potrebbe comunque impugnare il provvedimento.

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