È legale usare gli smart glasses? Ecco cosa prevede la legge

Ilena D’Errico

19 Luglio 2026 - 01:12

La legge non regola ancora nello specifico gli smart glasses, ma alcuni principi di base possono essere dedotti dalle norme generali sulla privacy.

È legale usare gli smart glasses? Ecco cosa prevede la legge

Le novità sui Meta Glasses non fanno che riaccendere l’attenzione sui rischi per la privacy e le lacune giuridiche. È vero che la legge prevede delle regole generali e dei principi applicabili nei vari casi concreti che si possono presentare, ma è anche vero che i cosiddetti smart glasses aprono un capitolo molto diverso. Si parla di uno strumento indossabile, non immediatamente riconoscibile come può essere uno smartphone per esempio, che può acquisire immagini, video e audio in qualsiasi momento e non solo.

Gli smart glasses integrano l’intelligenza artificiale per fornire ampi servizi all’utente e, di conseguenza, possono facilmente far finire i dati personali di tutti in pasto a web e IA. È un importante successo per la tecnologia, non soltanto un vezzo e una comodità, ma anche un aiuto utile per moltissime persone. Come sempre, il rischio non risiede nello strumento, ma nell’uso che ne viene fatto.

A mettere degli argini deve essere proprio la legge, ecco perché il ritardo legislativo rispetto alla corsa tecnologica pesa sempre di più. Se per alcuni usi gli smart glasses possono essere disciplinati grazie alle norme esistenti, infatti, ce ne sono altri che toccano spazi giuridici poco definiti. Non a caso, il Garante della privacy è da qualche anno al lavoro per chiarire le regole dei dispositivi indossabili, come appunto gli occhiali. Ad oggi, però, sono le Big Tech a battere i tempi e, fortunatamente, anche ad attenzionare alcuni temi sensibili.

Smart glasses, cosa ci dice la legge oggi (e cosa no)

Per tutto quanto riguarda le riprese audiovisive che possono essere eseguite dagli smart glasses possiamo fare affidamento alle regole generali. Di fatto, poco cambia lo strumento con cui viene acquisito il contenuto, anche se alcuni sono più facilmente rilevabili di altri. Bisogna sapere che filmare persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico (o in parti private esposte al pubblico) è consentito dalla legge, contrariamente a quanto si pensa, proprio per la natura di tali spazi. Naturalmente, non è possibile arrecare molestie alle persone, ma nulla impedisce di registrare una passeggiata al parco in cui inevitabilmente si incontra altra gente.

Ciò su cui la legge pone un freno è piuttosto l’uso di tali riprese, vietando qualsiasi tipo di divulgazione dei contenuti senza il consenso dei diretti interessati. Chi scatta una foto a un monumento, per esempio, facilmente inquadrerà anche altre persone che lo stanno osservando. Ma se in questa immagine sono riconoscibili, in particolare con il volto, non potrà mostrarla ad altre persone, condividerla sul web o supporti di stampa, né a scopo personale né commerciale.

Per fare diversamente è richiesta l’autorizzazione, in alternativa al completo oscuramento dei tratti distintivi che rendono i soggetti ripresi riconoscibili (motivo per cui molte immagini hanno visi parecchio sfocati o barre nere). Le eccezioni, per così dire, riguardano soltanto personaggi famosi (e comunque entro certi limiti) e in situazioni di folla presente a un evento pubblico, senza attenzione specifica sui presenti. Nei luoghi privati serve anche il consenso del proprietario o custode. Quanto detto riguarda ogni mezzo di ripresa, inclusi gli smart glasses. Il problema risiede più che altro nella condivisione con l’intelligenza artificiale di tali riprese e nelle promesse tecniche di identificazione con il riconoscimento facciale.

Con uno sguardo sarebbe possibile conoscere l’identità dei passanti, grazie all’incrocio tra l’immagine e i dati presenti su social, registri pubblici e varie banche dati. Oggi non ci sono risposte chiare sull’identificazione che sarebbe possibile in questo modo, ma va considerato che avverrebbe comunque solo attraverso dati già pubblici, una versione più veloce ed efficiente di quanto ognuno potrebbe fare da solo. Il vero tasto dolente è piuttosto il trattamento, con annessa conservazione, dei dati così raccolti con l’uso degli smart glasses, con software e anche app di terze parti peraltro.

Si può poi ritenere, a prescindere, tali possibilità delle violazioni del diritto alla riservatezza previsto dal Gdpr. Nel complesso, quindi, la situazione è piuttosto articolata. Prima di un intervento normativo bisogna inquadrare correttamente ogni rischio e fattispecie, tutelando i principi previsti nell’ordinamento italiano ed europeo in modo coerente e realistico. In ogni caso, gli smart glasses sono di per sé legali e come ogni altro strumento devono essere utilizzati nel rispetto della legge. A maggior ragione rileva che Meta abbia scelto di includere l’accensione di un led quando la fotocamera è in uso (anche se molti stanno già cercando di aggirare il blocco), annunciando controllo anche sull’uso degli occhiali.