Lavoro part-time: esiste un orario minimo settimanale?

Paolo Ballanti

5 Settembre 2022 - 09:42

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Sei un lavoratore part-time e pensi che il tuo orario settimanale sia troppo basso? Ecco una guida per capire come comportarsi con il datore di lavoro e quali diritti e tutele garantisce la legge

Lavoro part-time: esiste un orario minimo settimanale?

Il rapporto a tempo parziale (o part-time) si caratterizza per essere un contratto di lavoro subordinato in cui l’impegno lavorativo, in termini temporali, definito dalle parti è inferiore rispetto a quello richiesto nel tempo pieno, come individuato dalla legge o dal contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicato.

Il decreto legislativo del 15 giugno 2015 numero 81, nell’ambito della più ampia riforma del cosiddetto «Jobs Act» ha abrogato (articolo 55) la normativa previgente sul part-time (contenuta nel decreto legislativo del 25 febbraio 2000 numero 61), inserendola negli articoli dal 4 al 12.

Le disposizioni del decreto numero 81 sono poi integrate da quelle dei singoli Contratti Collettivi Nazionali, territoriali o aziendali.

Considerando che tutti i datori di lavoro (compresi quelli appartenenti al settore agricolo) possono stipulare contratti part-time, esistono tre differenti tipologie di articolazione del tempo parziale, al fine di abbracciare le esigenze di ogni realtà:

  • part-time orizzontale, in cui la riduzione di orario rispetto al full-time è prevista in relazione all’orario normale giornaliero di lavoro (ad esempio attività svolta dal lunedì al venerdì per 4 ore al giorno dalle 8 alle 12);
  • part-time verticale, dove l’attività è svolta a tempo pieno, limitatamente a periodi predeterminati nel corso della settimana, del mese o dell’anno (ad esempio 8 ore giornaliere ma solo per 3 giorni alla settimana);
  • part-time misto, con una combinazione della modalità orizzontale con quella verticale (ad esempio in alcuni periodi dell’anno il dipendente lavora tutti i giorni dalle 8 alle 12, mentre nei mesi restanti 8 ore al giorno ma dal mercoledì al venerdì).

Una volta ben compreso che il part-time rappresenta una riduzione di orario rispetto al tempo pieno, non resta che chiedersi se esiste un impegno lavorativo minimo richiesto a livello settimanale, al di sotto del quale la distribuzione oraria definita nel contratto individuale di lavoro non può spingersi.

Analizziamo la questione in dettaglio.

Esiste un limite minimo di legge per l’orario part-time?

L’aspetto principale da considerare è quello per cui la legge non prevede un orario minimo settimanale per i dipendenti part-time.

Il decreto legislativo numero 81/2015 (articolo 5) dispone infatti che il «contratto di lavoro a tempo parziale è stipulato in forma scritta ai fini prova» (comma 1) e, in esso, è «contenuta puntuale indicazione della durata della prestazione lavorativa e della collocazione temporale dell’orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all’anno» (comma 2).

Le disposizioni citate si inseriscono in parte nel solco già tracciato dall’abrogato Decreto legislativo numero 61/2000 in cui, all’articolo 1, comma 1, lettera b), per «tempo parziale» si intendeva «l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore».

Di conseguenza, sia nella normativa attuale che in quella previgente, è data assoluta importanza all’orario di lavoro definito nel contratto individuale, a seguito degli accordi tra azienda e lavoratore.

Tuttavia, è bene sottolineare che eventuali previsioni, in materia di orario minimo per i rapporti a tempo parziale, possono essere contemplate dai singoli contratti collettivi.

Vediamo due esempi.

Commercio e terziario - Confcommercio

L’articolo 82 del Ccnl Commercio e terziario - Confcommercio afferma che la prestazione individuale part-time sarà «fissata fra datore di lavoro e lavoratore in misura non inferiore» ai seguenti limiti, distinti in base alla dimensione occupazionale dell’azienda.

Per le realtà che occupano complessivamente fino a 30 dipendenti, il part-time non potrà scendere al di sotto di:

  • 16 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
  • 64 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
  • 532 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

Nelle aziende che occupano complessivamente più di 30 dipendenti, le soglie minime passano a:

  • 18 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
  • 72 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
  • 600 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

Cooperative sociali

Il Ccnl Cooperative sociali prevede (articolo 26) che la prestazione individuale part-time «sarà fissata tra le parti in misura non inferiore» a:

  • 12 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario settimanale;
  • 52 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario mensile;
  • 624 ore nel caso di orario ridotto rispetto al normale orario annuale.

È ammessa comunque la stipula di contratti con un minimo inferiore alle quantità sopra elencate, per un numero massimo di lavoratori pari complessivamente al 10% dell’organico, con riferimento al 31 dicembre dell’anno precedente (con esclusione delle cooperative cosiddette di tipo «B», di cui all’articolo 1,legge numero 381/1991, previa verifica).

Su quale orario devono essere calcolati i contributi?

L’Inps, con il Messaggio del 14 febbraio 2005 numero 5143, ha affrontato la questione sul calcolo dei contributi in presenza di un orario di lavoro definito tra le parti in misura inferiore (su base settimanale, mensile o annuale) rispetto a quello tracciato dal Ccnl di riferimento.

L’Istituto pone l’accento sul fatto che nella definizione legale di rapporto di lavoro a tempo parziale, contenuta (trattasi della disciplina previgente) all’articolo 1, comma 1, decreto legislativo numero 61/2000, l’orario di lavoro è fissato dal contratto individuale e, affinché possa dirti sussistente tale tipologia di rapporto di lavoro, è sufficiente che l’orario pattuito risulti comunque inferiore a quello pieno.

Dispone infatti tale norma, prosegue il Messaggio Inps, che per tempo parziale si intende «l’orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore a quello indicato nella lettera a) dello stesso comma».

Pertanto, in base a tali disposizioni, conclude l’Istituto:

  • non sussiste «alcun limite minimo o massimo di orario da pattuirsi tra le parti perché si possa parlare di rapporto di lavoro a tempo parziale»;
  • i contributi previdenziali e assistenziali devono essere calcolati tenendo conto dell’orario pattuito tra le parti nel contratto di lavoro a tempo parziale, anche se inferiore a quello minimo definito dal Ccnl di riferimento.

Cosa può fare il lavoratore?

Il lavoratore part-time, titolare di un orario settimanale inferiore ai limiti previsti dal contratto collettivo applicato, può chiedere all’azienda, in un primo tempo in via informale, l’adeguamento dell’orario alle disposizioni del Ccnl.

Di fronte al rifiuto del datore di lavoro (o in mancanza di una risposta in tal senso) l’interessato ha la possibilità, in ordine cronologico (e nel caso in cui il passaggio precedente non sia andato a buon fine) di:

  • inviare una richiesta scritta al datore di lavoro;
  • rivolgersi a un sindacalista o a un legale affinché prendano contatto con il datore di lavoro, invitandolo ad adeguare l’orario settimanale;
  • rivolgersi all’Ispettorato del lavoro o promuovere una causa in tribunale.

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