4^ puntata del viaggio in 6 tappe nel mondo del D. Lgs n. 231/2001 vissuto dalle piccole imprese, un viaggio che affronterò unitamente all’avv. Agostino Imperatore, esperto in materia di diritto d’ impresa e di responsabilità amministrativa da reato.
Al 31 dicembre 2022, le denunce di infortunio sul lavoro presentate all’Inail sono state 697.773, in aumento del 25,7% rispetto alle 555.236 del 2021. Il dato è certamente preoccupante e le ragioni di tale incremento possono essere svariate: l ’aumento dei ritmi di produzione per far fronte alle perdite derivanti dalla situazione pandemica e dalla crisi derivante dal conflitto russo - ucraino nonché una già carente organizzazione di base sono certamente fattori da prendere in considerazione per analizzare al meglio lo stato dell’arte in materia.
La domanda sembra dunque spontanea: come prevenire o, quantomeno, limitare il rischio di infortuni sul lavoro?
Già nelle puntate precedenti di questo viaggio abbiamo sottolineato che l’adeguamento ai dettami del Decreto Legislativo 231/2001 potrebbe essere un deterrente giacché una corretta implementazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG), tarato sulle esigenze dell’ente, potrebbe radicalmente ridurre i rischi lavorativi, così come sottolineato anche dalle recenti pronunce INAIL che di fatto ne hanno riconosciuto l’efficacia a livello nazionale ed internazionale.
Ricordiamo il dettato legislativo: nel caso in cui un amministratore, un dipendente o più semplicemente un mero destinatario del MOG compia nello svolgimento delle sue funzioni un reato previsto dal decreto nell’interesse o vantaggio di quest’ultimo, potranno essere irrogate sanzioni di carattere amministrativo anche per l’azienda nel caso in cui la stessa non abbia adottato procedure, protocolli e regolamenti previsti da un “modello organizzativo” che, ove correttamente attuato, potrebbe esimerla dalla responsabilità ex decreto 231.
Un testo normativo con una enorme falla: la sua natura non obbligatoria.
Dunque, al netto delle considerazioni ontologiche che non potranno essere oggetto di disamina in questa sede, ci si chiede in che modo l’applicazione obbligatoria di un MOG ex d. lgs. 231/2001 possa incidere sul controllo preventivo degli infortuni e delle morti sul lavoro.
Facciamola semplice. Prendiamo in considerazione l’esempio di una azienda che operi nel settore delle analisi cliniche che abbia stabilito una “procedura per l’esecuzione del prelievo venoso e per la gestione dei trattamenti farmacologici da somministrare agli operatori in caso di infortunio a rischio biologico”.
Una procedura necessariamente da formalizzare all’interno di un modello organizzativo perché, in quel settore, gli infortuni a rischio biologico interessano circa il 10% del personale sanitario ed il 12% degli infortuni avvengono durante l’esecuzione del prelievo venoso.
La procedura, scritta e formalizzata a tutti i dipendenti già formati in maniera specifica sulle modalità di prelievo, prevede che l’operatore debba fare una serie di operazioni bene definite così come indicate in foto.
Esempio di procedura
La procedura, scritta e formalizzata a tutti i dipendenti già formati in maniera specifica sulle modalità di prelievo, prevede che l’operatore debba fare una serie di operazioni ben definite.
Infatti, è dimostrato che nelle aziende che effettivamente adottano un modello di organizzazione, gestione e controllo gli infortuni sono meno frequenti e meno gravi; si parla, invero, di un decremento del 16% di infortuni sul lavoro per le imprese più virtuose e addirittura di una deminutio del 60% degli infortuni gravi.
Come visto, peraltro, i benefici sono plurimi e non si limitano all’esenzione della responsabilità amministrativa per l’ente: si pensi al riguardo alla riduzione dei costi derivanti da incidenti, infortuni e malattie professionali fino all’aumento dell’efficienza e della prestazione di impresa.
La formalizzazione di una procedura, però, non ne assicura la sua applicazione. Molto spesso, invero, si tratta di un puro esercizio teorico che non contribuisce effettivamente alla riduzione del rischio.
A ciò si aggiunga la frequente assenza di un organo di controllo terzo ed indipendente - qual è l’Organismo di Vigilanza previsto dal Decreto - che verifichi periodicamente l’applicazione concreta delle procedure e valuti le criticità intrinseche alle attività da svolgere, che invero potrebbero essere da quest’ultimo segnalate e pertanto tempestivamente corrette: appare allora oltremodo chiara l’importanza di un OdV.
Ma soprattutto il corretto funzionamento di un sistema di governance societaria come quello prescritto dalla normativa potrebbe essere un fondamentale strumento di prevenzione dei rischi in una piccola impresa dove la responsabilità è concentrata solitamente nelle quattro identità della stessa unica persona, il proprietario-imprenditore-manager-garante che molto spesso non ha la lucidità, quando in buona fede, per percepire in maniera consapevole il pericolo.
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