L’indennità di accompagnamento fa reddito?

Patrizia Del Pidio

23 Febbraio 2026 - 11:25

L’indennità di accompagnamento non rientra nel reddito a disposizione dell’invalido e non è conteggiata neanche nell’Isee. Cosa dicono i giudici del Tar nella recente sentenza?

L’indennità di accompagnamento fa reddito?

L’indennità di accompagnamento non è reddito e pertanto non può essere sospesa o ridotta per il recupero dei crediti. È quanto stabilito dalla sentenza numero 169 del Tar della Puglia pubblicata il 9 febbraio 2026.

L’indennità di accompagnamento è una prestazione mensile che l’Inps eroga per 12 mensilità l’anno agli invalidi civili totali (100%) che non deambulano autonomamente o che non riescono a compiere i normali atti della vita quotidiana, necessitando di assistenza e cura. Si tratta di una prestazione che non è legata all’età o al reddito dell’invalido, ma solo alla sua condizione sanitaria.

Indennità di accompagnamento: il caso che ha portato alla sentenza

Il caso in questione nasce dalla situazione di una donna invalida al 100% e residente in una Rsa che nel 2025 aveva presentato al Comune di Taranto richiesta di integrazione della retta per quell’anno. Si tratta di un aiuto economico previsto dalla legge laddove l’invalido non riesce a coprire interamente i costi della degenza in struttura.

L’amministrazione comunale, però, rifiuta il sostegno alla donna fino a marzo 2026 perché la donna aveva percepito arretrati dell’indennità di accompagnamento. Il Comune aveva considerato gli arretrati come reddito disponibile ritenendo che la donna avesse le coperture finanziarie sufficienti a coprire la retta mensile da pagare alla Rsa.

Il ricorso e le motivazioni

L’avvocato della donna ha presentato ricorso al Tar della Puglia contro la decisione del Comune di Taranto e i giudici non solo hanno annullato il rigetto del Comune alla richiesta della donna, ma hanno condannato l’amministrazione comunale, la Regione Puglia e la Asl a pagare le spese legali ritenendo illegittimo il comportamento tenuto.

I giudici ribadiscono che l’indennità di accompagnamento non è reddito, ma una prestazione assistenziale esente da tassazione perché riconosciuta per compensare l’inabilità della persona. Le somme percepite non possono essere finalizzate a coprire i costi di ricovero. Tra l’altro l’indennità di accompagnamento, come la pensione di invalidità civile, non entra neanche nell’Isee che è l’unico parametro che deve essere utilizzato per misurare la capacità contributiva dell’invalido per le prestazioni socio-sanitarie e residenziali.

Per i giudici considerare l’indennità di accompagnamento come reddito è illegittimo.

Cosa succede dopo la sentenza per l’indennità di accompagnamento?

La sentenza del Tar della Puglia mette un freno a una pratica burocratica purtroppo diffusa e ribadisce un orientamento giurisprudenziale consolidato che sottolinea le prassi scorrette adottate, spesso, dai Comuni per negare prestazioni agli invalidi. Anche se le scelte dei Comuni, molto spesso, sono determinate dai bilanci, i diritti delle persone con disabilità non possono essere ignorati.

Un sostegno assistenziale che lo Stato riconosce ai disabili non può essere usato in contesti che ne vanificano la natura, come, ad esempio, includere le somme nel reddito per negare altri sostegni. E tra l’altro le prestazioni di natura assistenziale non possono essere sospese per recuperare altre somme.

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