In quali casi è riconosciuta l’IVA agevolata al 10% nelle ristrutturazioni e negli interventi edili? Vediamo l’elenco completo di tutti i casi in cui si applica e le istruzioni da seguire
In quali casi si può avere l’IVA agevolata al 10% per la ristrutturazione edilizia e per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria?
L’Iva agevolata al 10% è applicabile agli interventi svolti su immobili residenziali e rappresenta il regime naturale per tutti gli interventi di recupero edilizio ovvero per tutte le operazioni di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. Ovviamente la distinzione e la definizione del perimetro dell’Iva ridotta non è immediato; per questo motivo cerchiamo di fare chiarezza.
A fornire delucidazioni in merito è L’Agenzia delle Entrate.
Ristrutturare casa comporta una spesa a volte elevata, ma è possibile ottenere un doppio beneficio, oltre alle detrazioni fiscali previste per Ecobonus e Bonus ristrutturazioni, si può ottenere anche l’IVA al 10%. Occorre però fare attenzione perché non tutte le prestazioni e i beni da acquisire possono ottenere tale sconto.
Ricordiamo fin da subito che il beneficio dell’IVA su lavori edili al 10% si può avere solo per interventi eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.
Vediamo in quali casi spetta l’IVA al 10% per le ristrutturazioni edilizie.
leggi anche
Categorie catastali di lusso, quali sono e come influenzano la tassazione e le agevolazioni
Aliquota IVA al 10% per lavori edili, cos’è
Cosa vuol dire che si può applicare l’aliquota IVA agevolata al 10% in caso di ristrutturazioni edili?
L’aliquota IVA ordinaria è al 22%, vi sono però dei beni e dei servizi a cui può essere applicata l’IVA al 10%. Nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie a specificare per quali prestazioni è possibile ottenere tale beneficio è l’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione fiscale in oggetto è disciplinata dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n. 488/99.
IVA agevolata ristrutturazione
In materia di Iva agevolata al 10% un primo importante chiarimento va dato in ordine alla distinzione tra manutenzioni (ordinarie e straordinarie) ed interventi di restauro, risanamento e ristrutturazione.
Nel caso delle manutenzioni ordinarie e straordinarie su immobili residenziali, infatti, il regime Iva agevolata al 10% permette di fruire di un regime naturale di IVA ridotta. Tuttavia, la normativa di riferimento fissa un limite relativo ai cosiddetti beni significativi. Cosa sono i beni significativi? Si tratta, ad esempio, “di ascensori e montacarichi, infissi esterni ed interni, caldaie, video citofoni, apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria, sanitari e rubinetteria dei bagni, impianti di sicurezza”.
La regola prevede che “l’aliquota agevolata al 10% si applica solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi”.
Si ipotizzi, a titolo di esempio, di eseguire lavori di ristrutturazione del bagno di casa per 3.000 euro, di cui 500 per prestazioni lavorative e 2.500 per acquisto di beni significativi. L’IVA agevolata al 10% potrà essere applicata solo su 500 euro ovvero sulla differenza tra il valore complessivo della ristrutturazione del bagno ed il costo dei beni significativi.
IVA agevolata 10% manutenzione
Sottolinea l’Agenzia delle Entrate che sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’IVA ridotta al 10%. È esclusa l’applicabilità dell’IVA al 10% su materie prime e semilavorati, ad esempio non si applica l’IVA al 10% per l’acquisto di cemento.
Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Specifica l’Agenzia delle Entrate che in questo caso l’IVA agevolata si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
L’esempio pratico sull’applicazione dell’agevolazione al 10% per la fornitura di materiali e beni, nell’ambito del contratto di appalto, viene fatto dalla stessa Agenzia.
Se in un contratto di appalto il costo complessivo è di 10.000 euro e di questi 4.000 euro costituiscono i costi della manodopera, si potrà ottenere l’IVA ridotta sulla fornitura di beni, ad esempio sanitari, solo fino a concorrenza della spesa di manodopera, mentre per la restante quota trova applicazione l’IVA al 22%. Nel caso in oggetto su 4.000 euro di beni si applica l’IVA al 10% e su 2.000 euro l’IVA al 22%.
Da questo esempio appare quindi chiaro come la concreta applicazione dell’IVA ridotta al 10% non sia semplice ma vada correttamente analizzato caso per caso.
Quando si applica l’IVA al 10%
Il riferimento normativo essenziale in materia di definizione degli interventi realizzati su immobili residenziali soggetti ad aliquota IVA agevolata 10% è l’articolo 7 comma 1 lettera b della Legge 488/1999.
Questa norma contiene elenco e definizione della tipologia di interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente che possono fruire dell’aliquota IVA agevolata al 10%:
- manutenzione ordinaria, ovvero “interventi che riguardano le opere di
riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle
necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici
esistenti”; - manutenzione straordinaria, ovvero “le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”;
- restauro e risanamento conservativo, ovvero “interventi rivolti a
conservare l’organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, ne consentano destinazioni d’uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell’edificio, l’inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio”; - ristrutturazione edilizia, ovvero “interventi rivolti a trasformare gli organismi
edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti”.
Tutti questi interventi godono del regime aliquota IVA agevolata al 10% e possono essere formalizzati nell’ambito di contratti di appalto, di opera, di concessione con posa in opera o altri accordi negoziali aventi comunque ad oggetto le operazioni sopra elencate.
I fabbricati civili che possono fruire del regime IVA agevolata al 10% sono “quelli a prevalente destinazione abitativa privata, ovvero i fabbricati che hanno più del 50% della superficie sopra terra destinata ad uso abitativo privato”.
Si tratta, in particolare, delle seguenti categorie di immobili:
- unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali da A/1 ad A/11, esclusi gli uffici A/10;
- pertinenze;
- parti comuni degli edifici a prevalente destinazione abitativa;
- edifici di edilizia residenziale pubblica se connotati dalla prevalenza della destinazione abitativa;
- edifici assimilati alle case di abitazione non di lusso, se costituiscono stabile residenza di collettività (vedi i conventi o gli ospizi).
IVA al 10% sui beni significativi
La norma prevede che l’aliquota IVA al 10%, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, si applichi anche sul valore delle cessioni e prestazioni dei beni significativi e la regola prevede che “l’aliquota agevolata al 10% si applica solamente fino alla concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi”.
L’Agenzia delle Entrate determina anche quali sono i beni «significativi» per i quali è possibile ottenere l’IVA agevolata al 10%. Si è detto che sono escluse le materie prime e i semilavorati.
I beni «significativi» per i quali è possibile ottenere l’IVA agevolata sono indicati nel decreto 29 dicembre 1999, si tratta di:
- ascensori e montacarichi (beni che rientrano nel bonus barriere architettoniche);
- infissi esterni e interni;
- caldaie (impianti solari termici e fotovoltaici);
- video citofoni;
- apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria (comprese minuterie e pilettami, condizionatori, caminetti, radiatori, scaldabagni, stufe e pompe idrauliche);
- sanitari e rubinetteria da bagni (sanitari, cabine doccia, lavelli);
- impianti di sicurezza.
Perché si parla di beni «significativi»? La risposta è semplice, la normativa prevede che tali beni possano essere ceduti con IVA agevolata al 10% se funzionali rispetto al lavoro di ristrutturazione, restauro o recupero edilizio. Non può essere applicata l’IVA al 10% a beni che, benché ricadano nei casi visti, non sono forniti dalla ditta che ha il contratto da appalto o sono forniti da un soggetto diverso.
Per individuare il valore del bene ed effettuare lo scorporo di questo, si deve tenere in considerazione l’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
Nella circolare n. 12/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che in presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota IVA ridotta del 10%).
Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.
L’aliquota IVA del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
In questo caso l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Come ottenere l’IVA agevolata al 10% per ristrutturazioni
Per ottenere l’IVA agevolata al 10% in caso di ristrutturazioni edili è necessario rilasciare alla ditta che effettua i lavori di ristrutturazione una dichiarazione utilizzando un modello in carta libera con il quale il proprietario di casa si assume la responsabilità per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% . Si tratta di una vera e propria autocertificazione in cui il committente dichiara alla ditta di avere i requisiti per poter ottenere l’agevolazione in oggetto.
La fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.
© RIPRODUZIONE RISERVATA