Ispettorato del Lavoro, cosa fa e come richiederne l’intervento

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5 Maggio 2025 - 18:40

Cosa fa e quando interviene l’Ispettorato del Lavoro? Come si fa una segnalazione (o una denuncia) all’ispettorato? Ecco come funziona e cosa sapere.

Ispettorato del Lavoro, cosa fa e come richiederne l’intervento

Istituito il 14 settembre 2015, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta l’agenzia unica per le ispezioni lavorative in Italia, consolidando funzioni precedentemente gestite da Ministero del Lavoro, INPS e INAIL.

Con circa 80 uffici territoriali distribuiti in tutta Italia, l’Ispettorato vigila sul rispetto delle normative lavorative, previdenziali e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, questo ente può effettuare controlli senza preavviso, emettere sanzioni amministrative e persino sospendere le attività aziendali quando il 10% dei lavoratori risulta impiegato senza regolare contratto. Inoltre, l’Ispettorato del Lavoro accoglie segnalazioni anche in forma anonima, garantendo tutela a chi denuncia irregolarità. Nel caso in cui riscontriate violazioni dei vostri diritti lavorativi, infatti, potete richiedere l’intervento di questo importante organo di controllo.

Nella nostra guida, scopriremo esattamente cosa fa l’Ispettorato del Lavoro, quando e come richiederne l’intervento, quali documenti presentare e cosa aspettarsi dopo una segnalazione.

Cos’è l’Ispettorato Nazionale del Lavoro e come è composto

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è un’agenzia governativa con personalità giuridica di diritto pubblico, creata dal Decreto Legislativo n. 149 del 14 settembre 2015. Questo ente gode di autonomia regolamentare, amministrativa, organizzativa e contabile, pur rimanendo sotto la vigilanza del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Operativo dal 1° gennaio 2017, l’INL ha sostituito la precedente Direzione del Lavoro che, a sua volta, aveva assorbito i compiti del vecchio ispettorato soppresso nel 1996.

La struttura centrale dell’INL, con sede a Roma in Piazza della Repubblica 59, è composta da quattro Direzioni Centrali di livello dirigenziale generale.

  • Direzione centrale vigilanza e sicurezza del lavoro
  • Direzione centrale coordinamento giuridico
  • Direzione centrale innovazione tecnologica e pianificazione strategica
  • Direzione centrale risorse umane, amministrazione e bilancio

A queste si aggiunge l’ufficio di Segreteria del Direttore dell’Ispettorato, che cura i rapporti istituzionali e la comunicazione interna ed esterna.

A livello territoriale, l’INL è organizzato in tre Direzioni interregionali del lavoro (DIL) con sede a Milano (Nord), Roma (Centro) e Napoli (Sud). Queste Direzioni coordinano l’attività di vigilanza nelle rispettive macroaree e gestiscono le risorse finanziarie, strumentali e umane degli uffici territoriali.

La rete territoriale è ulteriormente articolata in undici Ispettorati di area metropolitana (IAM) e cinquantacinque Ispettorati territoriali del lavoro (ITL). Questi uffici, oltre alle competenze degli Ispettorati territoriali, svolgono anche attività di raccordo territoriale.
È importante notare che nelle regioni a statuto speciale Trentino-Alto Adige e Sicilia non sono presenti uffici dell’INL, poiché la materia è disciplinata dai relativi statuti regionali.

Collaborazione con INPS, INAIL e ASL

L’INL svolge le attività ispettive precedentemente esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dall’INPS e dall’INAIL. Questa unificazione ha permesso di creare un sistema integrato di vigilanza sul lavoro, con l’obiettivo di evitare duplicazioni negli interventi ispettivi e migliorare l’efficacia dei controlli.

Recentemente, con il Decreto-legge n.19/2024, sono stati ripristinati i ruoli degli ispettori sia INPS che INAIL, evidenziando l’importanza di mantenere l’elevata specializzazione di ciascun corpo ispettivo pur all’interno di un sistema coordinato.

L’Ispettorato, inoltre, coordina la propria attività con i servizi ispettivi delle Aziende Sanitarie Locali e delle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale, particolarmente importante nell’ambito della vigilanza sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ruolo degli ispettori del lavoro

Il corpo ispettivo coordinato dall’INL rappresenta il braccio operativo dell’agenzia. Al 31 dicembre 2021, la consistenza complessiva degli ispettori era pari a 3.848 unità, così suddivise:

  • 2.294 ispettori civili dell’INL (di cui 240 tecnici)
  • 942 ispettori dell’INPS
  • 223 ispettori dell’INAIL
  • 389 militari dell’Arma dei Carabinieri (10% del personale ispettivo)

Gli ispettori del lavoro sono funzionari con il titolo di poliziotti giudiziari che operano nei settantaquattro uffici territoriali distribuiti nelle regioni italiane. Il loro compito principale è verificare la legalità dei rapporti di lavoro, sia dal punto di vista contrattuale che previdenziale, e il rispetto delle norme di tutela della salute e sicurezza.

Presso gli Ispettorati opera anche il Nucleo Tutela del Lavoro del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, i cui militari svolgono prevalentemente funzioni di polizia giudiziaria. Il Direttore dell’Ispettorato ha il compito di dettare le linee di condotta e i programmi ispettivi periodici per l’attività di vigilanza svolta dall’Arma dei Carabinieri.

Con l’entrata in vigore della Legge n. 215/21, le competenze dell’Ispettorato in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, originariamente limitate al settore edile, sono state estese a tutti i settori produttivi, rafforzando ulteriormente il ruolo di questo importante organo di vigilanza a tutela dei vostri diritti lavorativi.

Ispettorato del Lavoro: cosa fa nel concreto?

L’Ispettorato del Lavoro opera in tutti quei contesti in cui il lavoratore - in quanto parte debole - non è nella condizione di difendere in maniera efficace i propri interessi.

Quindi, l’Ispettorato ha il compito di verificare il corretto rispetto delle leggi che regolano il rapporto di lavoro subordinato. Nel dettaglio, sono diversi gli aspetti su cui l’ispettorato effettua il proprio potere e, tra i tanti, si segnalano:

  • norme in materia di lavoro;
  • tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • riconoscimento delle prestazioni dovute per infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Possiamo riassumere, quindi, dicendo che:

quest’organo interviene ogni volta che si segnala una violazione di una norma in materia di lavoro. Inoltre, l’Ispettorato ha anche la facoltà di emettere circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, così come di coordinare le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro.

Infine, l’Ispettorato dà informazioni utili al Ministero del Lavoro, così come anche ad INPS e INAIL, per lo svolgimento e la programmazione delle attività istituzionali.

Quando è possibile richiedere l’intervento dell’Ispettorato?

Richiedere l’intervento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro rappresenta una soluzione concreta per i lavoratori che affrontano violazioni dei propri diritti. Questa agenzia accoglie specifiche tipologie di segnalazioni, garantendo tutele essenziali nel contesto lavorativo.

Tra le violazioni più comuni per cui si può richiedere l’intervento dell’Ispettorato troviamo:
Volendo fare alcuni esempi pratici, possiamo dire che la denuncia all’ispettorato del lavoro è utile nei casi di:

Questi sono solo alcuni esempi: vista la moltitudine di norme che tutelano il dipendente nei confronti del proprio datore di lavoro, infatti, sono diverse le fattispecie nelle quali ci si può rivolgere all’Ispettorato del Lavoro.

Le possibili conseguenze in base alle violazioni

Quando si parla di stipendi non pagati, prima di procedere con la denuncia formale, è consigliabile inviare al datore di lavoro una raccomandata A/R o PEC contenente una diffida. Successivamente, l’Ispettorato può avviare un tentativo di conciliazione monocratica ai sensi del D.Lgs. 124/2004, convocando le parti per risolvere bonariamente la controversia. In caso di mancato accordo, gli ispettori procederanno con gli accertamenti necessari.

Per quanto concerne le ferie negate, invece, qualora il datore di lavoro rifiuti completamente la vostra richiesta di godimento delle ferie maturate, potete segnalare tale violazione alla Direzione territoriale del lavoro. Accertata l’irregolarità, questa potrà comminare una sanzione variabile da 130 a 780 euro, obbligando il datore a concedervi il riposo dovuto.

E ancora, il lavoro «in nero» rappresenta una grave violazione che potete denunciare all’Ispettorato. Similmente, potete segnalare situazioni in cui il rapporto di lavoro viene svolto con modalità diverse da quelle indicate nel contratto (come un part-time fittizio a fronte di un orario pieno).

In questi casi, l’Ispettorato può imporre pesanti sanzioni all’azienda, che possono arrivare fino a 43.000 euro. Inoltre, si applicano ulteriori sanzioni da parte di:

  • INAIL per omesso versamento dei premi assicurativi;
  • INPS per omesso versamento dei contributi;
  • sanzioni relative alla corresponsione della retribuzione in contanti.

Infine, l’Ispettorato del Lavoro accoglie anche segnalazioni relative alle irregolarità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, come:

  • mancato rispetto degli orari e tempi di lavoro;
  • irregolarità relative a pause e riposi;
  • installazione di sistemi di videosorveglianza non autorizzati.
    In caso di violazioni, gli ispettori possono ordinare al datore di lavoro di porre rimedio entro un termine specifico. Qualora l’azienda non si adegui, scattano le dovute sanzioni.

Indipendentemente dalla tipologia di violazione, la richiesta di intervento deve essere accompagnata da tutti gli elementi di prova a disposizione del segnalante (contratto di lavoro, buste paga, testimonianze, fogli presenze, ecc.) per consentire all’Ispettorato di condurre verifiche efficaci e tempestive. Si tenga presente che, generalmente, non vengono accolte richieste anonime, fatte salve alcune limitate eccezioni particolarmente gravi e attendibili.

Come fare una segnalazione all’Ispettorato del Lavoro

Per far valere i propri diritti lavorativi tramite l’Ispettorato del Lavoro, occorre seguire procedure specifiche che variano in base alla tipologia di segnalazione che si intende presentare. La corretta compilazione della documentazione e la scelta del canale di comunicazione sono fondamentali per ottenere un intervento efficace.

Segnalazione nominativa: procedura e garanzie

Quando presenti una segnalazione nominativa all’Ispettorato del Lavoro, fornisci i tuoi dati personali identificativi, inclusa copia del documento d’identità. Questa modalità offre significativi vantaggi rispetto alla denuncia anonima.

Innanzitutto, la segnalazione firmata obbliga l’Ispettorato a dare seguito alla verifica ispettiva, soprattutto se i fatti denunciati hanno natura penale. Durante la procedura riceverai comunicazioni formali sullo stato della pratica e sarai informato sull’esito finale entro 30 giorni.

In merito alle garanzie, la legge tutela esplicitamente chi denuncia irregolarità. Le dichiarazioni dei lavoratori devono rimanere riservate e sono previste protezioni contro possibili ritorsioni. Queste misure si estendono anche ai facilitatori, ai familiari del segnalante (entro il quarto grado) e ai colleghi che lavorano nello stesso contesto.

Segnalazione anonima: limiti e validità

Al contrario della segnalazione nominativa, quella anonima presenta limiti significativi. Secondo la Direttiva del Ministero del Lavoro del 18 settembre 2008, non vengono generalmente accolte richieste anonime presentate via posta, email, fax o telefono.

Tuttavia, esistono eccezioni. Le segnalazioni anonime possono essere considerate quando emergono «con palese e incontrovertibile evidenza la particolare gravità e attendibilità dei fatti denunciati». Per aumentare le probabilità che la tua segnalazione anonima venga presa in considerazione, è essenziale:

  • descrivere i fatti in modo estremamente dettagliato;
  • fornire documenti e prove fotografiche a supporto;
  • indicare eventuali testimoni.
    L’invio può avvenire tramite posta ordinaria o prioritaria, permettendoti di non rivelare la tua identità, diversamente dalla raccomandata che richiede l’indicazione del mittente.

Modello INL 31 e invio tramite PEC o raccomandata

Per formalizzare la segnalazione all’Ispettorato del Lavoro, devi utilizzare il «Modulo INL 31 - Richiesta di intervento ispettivo», disponibile in diverse lingue sul sito ufficiale dell’Ispettorato. Il modulo va inviato all’Ispettorato territoriale competente, corrispondente alla provincia in cui si trova il tuo luogo di lavoro.

Nel modulo si dovranno indicare:

  • dati identificativi del denunciante;
  • dati del datore di lavoro e dell’azienda;
  • tipologia di rapporto di lavoro e la sua durata;
  • collocazione oraria della prestazione lavorativa;
  • tipo di irregolarità riscontrata;
  • specifiche richieste di intervento.

È fondamentale allegare copia del documento d’identità e tutta la documentazione utile a sostegno della denuncia (contratto, buste paga, prove testimoniali, fogli presenze). Senza documento d’identità, la denuncia non verrà presa in carico.

L’invio può avvenire recandoti personalmente presso l’ITL competente, oppure tramite posta ordinaria, raccomandata A/R o PEC. Per le richieste di intervento che potrebbero essere soggette a prescrizione, è consigliabile inviare preventivamente al datore di lavoro una raccomandata A/R di messa in mora.

Documenti da presentare per la denuncia

La documentazione accurata rappresenta l’elemento chiave per avviare un’efficace ispezione sul lavoro. Per formulare una denuncia valida, l’Ispettorato richiede specifici documenti che rafforzano la credibilità della segnalazione.

Dati identificativi del datore e dell’azienda

Quando presentate il modello INL 31, dovrete fornire informazioni precise riguardanti il datore di lavoro.

  • Nome e cognome del titolare o denominazione completa della ditta/società
  • Codice fiscale dell’azienda
  • Indirizzo della sede legale
  • Ubicazione della sede operativa o del luogo di lavoro effettivo
  • Insegna commerciale dell’attività
    Queste informazioni sono fondamentali poiché permettono all’Ispettorato di identificare correttamente il soggetto da ispezionare. Inoltre, è importante indicare la tipologia di attività svolta dall’azienda per consentire agli ispettori di inquadrare correttamente il contesto lavorativo.

Contratto di lavoro e buste paga

La documentazione contrattuale costituisce la base probatoria essenziale per qualsiasi denuncia. In particolare, si devono allegare:

  • copia del contratto di lavoro con indicazione del CCNL applicato;
  • buste paga ricevute, soprattutto quelle relative ai periodi contestati;
  • documentazione attestante eventuali pagamenti ricevuti.
    Nel caso di mancata consegna delle buste paga, è consigliabile inviare preventivamente una diffida formale al datore di lavoro tramite raccomandata A/R o PEC, allegandone poi copia alla denuncia.

Prove documentali e testimoni

Per rafforzare la segnalazione, risulta determinante raccogliere:

  • fogli presenze con indicazione di ore e giorni di lavoro;
  • ricevute comprovanti l’erogazione della retribuzione
  • corrispondenza con il datore di lavoro (email, messaggi);
  • eventuali fotografie o registrazioni che documentino le violazioni.

In aggiunta alle prove documentali, è possibile indicare i nominativi di testimoni che possano confermare quanto dichiarato. I testimoni devono essere persone informate sui fatti, come colleghi o collaboratori.

Cosa succede dopo la segnalazione?

Una volta inoltrata la segnalazione, l’Ispettorato avvia un iter procedurale ben definito che può concludersi con diversi esiti.

Il procedimento ispettivo si articola in tre momenti fondamentali. Innanzitutto, gli ispettori effettuano una fase preparatoria raccogliendo informazioni e documentazione utile prima dell’accesso. Successivamente, avviene il primo accesso presso l’azienda, durante il quale il personale ispettivo deve qualificarsi ed esibire il tesserino di riconoscimento. Questa fase si svolge cercando di arrecare «il minore pregiudizio possibile» all’attività lavorativa.

Durante l’ispezione, gli ispettori acquisiscono elementi utili attraverso l’analisi della documentazione e la raccolta di dichiarazioni dai lavoratori. Al termine del primo accesso viene redatto un verbale iniziale, seguito poi dal «verbale unico di accertamento e notificazione» alla conclusione degli accertamenti.

Possibili esiti: conciliazione, sanzione o sospensione

L’ispezione può concludersi in diversi modi. In caso di controversie per diritti patrimoniali, l’Ispettorato può avviare una «conciliazione monocratica». Se questa ha esito positivo, il procedimento ispettivo si estingue con il versamento dei contributi sulle somme pattuite.

Alternativamente, gli ispettori possono esercitare poteri di:

  • diffida, sia per crediti patrimoniali non pagati che per violazioni amministrative;
  • disposizione, imponendo nuovi obblighi specifici al datore di lavoro;
  • prescrizione obbligatoria per violazioni che costituiscono reato.
    Nei casi più gravi, come l’impiego di personale «in nero» pari o superiore al 10% o gravi violazioni in materia di sicurezza, l’Ispettorato può disporre la sospensione dell’attività imprenditoriale.

Tutela della riservatezza del lavoratore

La normativa garantisce protezione ai lavoratori che collaborano durante le ispezioni. Le dichiarazioni rese rimangono anonime nel verbale unico di accertamento e, secondo il D.M. 757/94, sono sottratte al diritto d’accesso le richieste di intervento e le notizie acquisite che potrebbero causare azioni discriminatorie verso i lavoratori.

Il datore di lavoro ha diritto di visionare la documentazione allegata al verbale ispettivo, ma non può accedere alle dichiarazioni rese dai dipendenti. Questa tutela è essenziale per proteggere chi denuncia irregolarità da possibili ritorsioni e garantire l’efficacia dell’azione ispettiva.

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