Ires: saldo 2017 e primo acconto 2018. Calcolo e scadenza

Francesco Oliva

5 Giugno 2018 - 07:30

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Scadenza saldo e primo acconto Ires 2018: ecco tutte le istruzioni per il calcolo e le modalità di pagamento.

Ires: saldo 2017 e primo acconto 2018. Calcolo e scadenza

Il prossimo 2 luglio 2018 è il termine di scadenza per il saldo Ires 2017 ed il primo acconto 2018.

Restano invariate le regole per il calcolo e le modalità di pagamento già previste per gli anni scorsi.

L’Ires dovuta sulla base della dichiarazione dei redditi presentata dalla S.r.l. – il Modello Redditi Società di Capitali – deve essere pagata in due o più tranche, secondo il sistema di saldi e acconti.

Alla luce di tale sistema:

  • entro il 30 giugno di ogni anno - 2 luglio 2018 in questo caso poiché il 30 cade di sabato - occorre versare il saldo dell’imposta relativa all’anno precedente più il primo acconto per l’anno in corso, pari al 40% dell’ammontare totale del saldo dovuto per l’anno precedente;
  • entro il 30 novembre occorre poi versare il secondo acconto per l’anno in corso pari al restante 60%.

Scadenza saldo e primo acconto Ires 2018: codice tributo modello F24

Il pagamento del saldo Ires 2017 e del primo acconto 2018 deve essere effettuato entro il prossimo 2 luglio 2018, utilizzando il modello F24 con due diversi codice tributo:

  • codice tributo 2003 per il saldo;
  • codice tributo 2001 per il primo acconto.

Il secondo acconto, scadente il prossimo 30 novembre, dovrà essere versato tramite il codice tributo 2002.

Scadenza saldo e primo acconto Ires 2018: le regole generali

I versamenti delle imposte risultanti dalla dichiarazione delle società o associazioni di cui all’articolo 5 del Tuir devono quindi essere effettuati entro il 30 giugno dell’anno di presentazione della dichiarazione medesima.

Il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’IRES e quello relativo alla prima rata di acconto, è effettuato entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (art. 17, comma 1, del d.P.R. 435/2001, modificato dall’art. 7-quater, comma 19, del decreto-legge 193/2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 225/2016).

I soggetti che, in base a disposizioni di legge, approvano il bilancio o il rendiconto oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio effettuano i versamenti entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio o rendiconto. Se il bilancio o il rendiconto non sono approvati entro il termine massimo previsto dalla legge (180 giorni dalla chiusura dell’esercizio) i versamenti devono, comunque, essere effettuati entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello sopra indicato (ad esempio: in caso di approvazione del bilancio in data 30 giugno 2018, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2018.

Ugualmente, in caso di mancata approvazione del bilancio entro il 30 giugno 2018, la società deve effettuare i versamenti entro il 31 luglio 2018.

I versamenti possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini stabiliti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo (art. 17, comma 2, d.P.R. n. 435 del 2001).

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