Invalidità 67%, cosa spetta: guida alle agevolazioni previste

Claudio Garau

28 Aprile 2022 - 12:30

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Il riconoscimento dell’invalidità al 67% comporta una serie di agevolazioni e prestazioni per il soggetto affetto da minorazioni psichica o fisica. Quali sono? Ecco la nostra sintetica guida.

Invalidità 67%, cosa spetta: guida alle agevolazioni previste

Per colui che patisce la condizione di invalidità pari al 67%, ovvero superiore ai due terzi, non sono poche le agevolazioni e le prestazioni economiche previste dalla legge vigente. E proprio di questo intendiamo occuparci nel corso di questo articolo, considerando anzitutto che cosa si deve intendere con il termine ’invalidità’ e poi vedendo da vicino le singole agevolazioni in gioco.

Parlarne appare sicuramente opportuno, alla luce delle norme di tutela che sono state emanate nel corso del tempo e che hanno tutte lo specifico scopo di ridurre le diseguaglianze e favorire la piena integrazione nella società, da parte di chi è affetto da minorazioni o handicap di vario tipo. I dettagli.

Invalidità al 67%: chi è l’’invalido’? Il contesto di riferimento

Che cos’è in concreto l’invalidità secondo le norme di legge vigente? Non è difficile rispondere a questa domanda, se teniamo conto che l’invalidità consiste di fatto nella riduzione della:

  • capacità lavorativa del soggetto affetto da disabilità;
  • capacità di compiere le funzioni ed i compiti propri dell’età, in ipotesi nella quale l’interessato non sia in età lavorativa (minorenne o in età pensionabile).

Inoltre, la capacità lavorativa - cui si ricollega citata la riduzione - può essere di due tipi, ovvero generica o specifica:

  • la capacità lavorativa generica attiene alla possibilità di svolgere qualsiasi lavoro, anche diverso dal proprio, ma confacente con le proprie attitudini;
  • la capacità lavorativa specifica invece ha a che fare con l’idoneità a svolgere la propria attuale occupazione (esperienza, attitudini e competenze dell’interessato).

Al fine di valutare l’invalidità civile il primo riferimento è la capacità lavorativa generica, ma una valutazione specifica è svolta in rapporto all’invalidità al lavoro. Ciò rileva in particolare per l’ottenimento dell’assegno ordinario d’invalidità, come tra poco vedremo.

Invalidità al 67%: la rilevanza delle percentuali di invalidità

Ciascuna percentuale di invalidità civile determina l’acquisizione di determinati diritti e agevolazioni per il contribuente. Dette tutele sono generalmente di tipo sanitario, assistenziale ed economico. Il requisito minimo affinché un soggetto possa ritenersi “invalido civile” implica una percentuale di invalidità uguale al 33%. Detto valore comprova la riduzione della capacità lavorativa di almeno un terzo, evidenziandosi una oggettiva compromissione fisica o psichica.

In particolare, il decreto del Ministro della Sanità del 5 febbraio 1992 ha indicato alcune tabelle aventi ad oggetto le percentuali di invalidità in rapporto al tipo di minorazione. Non vi sono particolari dubbi a riguardo: ogni grado di invalidità civile garantisce l’acquisizione di un quadro di tutele ad hoc per il soggetto, proprio come accade a chi presenta una invalidità al 67%. Lo ribadiamo: si tratta di una compromissione della capacità lavorativa e dunque di una chiara difficoltà nello svolgimento di attività o azioni di vita quotidiana.

E per rispondere alla domanda relativa a che cosa spetta con il 67% di invalidità, dobbiamo considerare che le agevolazioni e le prestazioni dovute dipendono dalla tipologia d’invalidità accertata, da parte delle commissioni mediche preposte alla valutazione. Queste ultime sono infatti tenute a valutare la domanda del richiedente i benefici per l’invalidità al 67%, inviando poi il giudizio all’Inps.

Invalidità al 67% e assegno ordinario di invalidità: i requisiti

La più rilevante agevolazione prevista in caso di invalidità al 67% è l’assegno ordinario di invalidità, ossia una misura di sostegno economico, riconosciuta dall’Inps su richiesta dell’interessato. Tuttavia, dobbiamo subito precisare che non è sufficiente questa percentuale di invalidità per conseguire il diritto all’assegno.

Occorre infatti che sia acclarata la cd. invalidità al lavoro specifica, relativa cioè a mansioni confacenti all’esperienza, alle attitudini ed alle competenze dell’interessato, in misura al di sopra dei 2/3. Chiaro allora che non dobbiamo confondere detto requisito di invalidità con l’invalidità civile generica - prevista per la maggior parte delle prestazioni di assistenza - ossia la riduzione della capacità lavorativa generica della persona. In ogni caso, deve essere acclarata l’infermità o il difetto fisico o mentale che determina una sensibile riduzione della capacità lavorativa.

Quanto appena ricordato ha un ben preciso fondamento. L’assegno ordinario di invalidità in oggetto non consiste in una prestazione assistenziale, ma di tipo previdenziale. Previsto infatti il requisito seguente: versamento di 5 anni di contribuzione, di cui 3 accreditati nell’ultimo quinquennio. Non esiste dunque un requisito anagrafico (lo si può ricevere a ogni età), ma piuttosto un requisito medico-legale ed uno contributivo.

Detto assegno è quantificato sulla scorta dei contributi versati, proprio come il trattamento pensionistico, ma senza maggiorazioni.

Invalidità al 67%, ausili e protesi e parcheggi per disabili: i benefici

Laddove la commissione medica preposta abbia riconosciuto un’invalidità non al di sotto del 67%, per l’invalido vi sarà la possibilità di sfruttare il diritto al contrassegno parcheggi per disabili. Occorrerà però la specifica indicazione da parte della citata commissione preposta a valutare il caso, in considerazione della tipologia di menomazione posseduta.

Giacché la persona in oggetto patisce un’invalidità superiore al 33,33%, avrà altresì diritto a protesi ed ausili che possano rivelarsi necessari, sulla scorta della patologia riconosciuta nel verbale di accertamento della commissione medica.

Invalidità al 67%: scelta della sede e esenzione ticket sanitario

La persona sulla quale è stata accertata una invalidità maggiore di due terzi può contare sull’esenzione dal ticket sulle prestazioni specialistiche e di diagnosi strumentale. Nel dettaglio, egli ha diritto all’esenzione parziale del pagamento ticket per quanto attiene alle visite specialistiche, esami ematochimici e diagnostica strumentale (da pagare invece la quota fissa per la ricetta). Si rinvia comunque alle disposizioni valide a livello locale, per eventuali casi specifici di esenzione.

Inoltre, il lavoratore in dette condizioni, che sia altresì sotto contratto nell’ambito del pubblico impiego, ha diritto di scelta prioritaria tra le sedi di lavoro disponibili. Ma attenzione: a questo scopo, l’interessato deve essere anche in possesso di certificazione di riconoscimento di handicap ai sensi della nota legge 104 (anche non grave).

Congedo per l’invalidità: come funziona?

Il lavoratore con invalidità civile oltre il 50%, ossia come in questo caso l’invalido civile in misura corrispondente al 67%, può anche sfruttare il congedo per cure collegate all’infermità riconosciuta. E ciò per un lasso di tempo non al di sopra dei 30 giorni ogni anno.

Il congedo è in oggetto:

  • è pagato come le assenze per malattia;
  • non rientra nel periodo massimo di conservazione del posto.

Per questo motivo il beneficio citato non comporta il superamento del comporto. I costi del congedo sono da considerarsi gravanti sul datore di lavoro. Ecco perché la possibilità di conseguire queste assenze per invalidità è rintracciabile negli articoli del CCNL di riferimento.

Categorie protette e invalidità al 67%: il collocamento mirato

Infine, alla luce della legge n. 68 del 1999, che indica le norme per il diritto al lavoro dei disabili, l’invalido in misura almeno pari al 67% ha la facoltà di accedere al cd. collocamento mirato. Con esso in pratica si deve intendere un insieme di servizi di sostegno e di collocamento, specificamente rivolti alle categorie protette. Di queste ultime fanno ovviamente parte gli invalidi civili. Infatti, in base alle norme vigenti, rientrano nelle categorie protette altresì le persone in età lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali ed i portatori di handicap intellettivo, che abbiano una riduzione della capacità lavorativa al di sopra del 45%, come in questo caso.

Onde usufruire di queste agevolazioni, l’interessato deve recarsi presso il proprio centro per l’impiego, portando con sé non solo il verbale di invalidità, ma anche la relazione conclusiva rilasciata dalla preposta commissione dell’Asl. Ciò sarà di evidente sostegno alla sua richiesta di sfruttare il meccanismo del collocamento mirato.

Inoltre, l’invalido al 67% può contare su quelle che la legge sul collocamento obbligatorio definisce ’quote di riserva’. In buona sostanza, si tratta di posti che l’azienda deve obbligatoriamente mettere a disposizione delle categorie protette.

Concludendo, ricordiamo altresì che ulteriori agevolazioni sono previste per l’invalido al 67%, in tema di assegnazione di case popolari, abbonamenti al trasporto pubblico ed esonero dalla reperibilità delle visite fiscali.

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