Quando si possono innaffiare le piante in condominio e cosa rischia chi fa cadere l’acqua dal balcone: cosa dice la legge e il regolamento condominiale sulla tenuta del verde e sul montaggio di vasi e fioriere.
In condomino anche innaffiare piante e fiori sul balcone può diventare oggetto di controversia e liti: chi fa cadere l’acqua al piano di sotto può incorrere in un vero e proprio reato e le conseguenze possono essere ancor più gravi in caso di caduta di vasi e fioriere (qualora non fossero stati montati adeguatamente).
Nel caso di caduta d’acqua e terriccio mentre si innaffia in condominio può scattare il reato previsto all’articolo 674 del Codice penale “Getto pericoloso di cose”, come ha precisato la Corte di cassazione in più occasioni.
Quindi cosa si può fare per innaffiare piante e fiori correttamente senza disturbare gli inquilini? E come reagire in caso di gocciolamento proveniente dal piano di sopra?
Ecco le regole da sapere per innaffiare le piante ed evitare la caduta (spesso molto pericolosa) di vasi e fioriere.
INNAFFIARE LE PIANTE IN CONDOMINIO: QUANDO SI PUÒ E RISCHI
Quando si possono innaffiare le piante in un condominio?
A meno che il regolamento condominiale non preveda diversamente, non esistono particolari orari per innaffiare piante e fiori sul balcone in condominio.
Di norma l’orario da rispettare per mettere l’acqua alle piante in balcone è tra le 23:00 e le 7:00 del mattino, fascia oraria in cui si limita il rischio di bagnare cose e persone ai piani sottostanti. Invece se l’operazione si rivela rumorosa, bisogna evitare gli “orari del silenzio” ovvero le ore in cui generalmente si dorme o si riposa.
Innaffiare le piante in balcone può essere reato
Le liti sulla caduta dell’acqua dalla piante non di rado arrivano in tribunale.
Secondo la Corte di cassazione la caduta di acqua, terriccio e foglie dal piano di sopra può integrare il reato previsto all’articolo 674 del Codice penale “Getto pericoloso di cose” che punisce:
“chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.
Sanzioni analoghe per chi immette gas, vapori e fumi molesti.
Tuttavia, affinché ci possa essere la condanna e la commissione di una condotta penalmente rilevante, occorre che il comportamento illecito sia “intollerabile”, quindi non bastano episodi isolati di gocciolamento mentre si annaffia.
Come non far cadere l’acqua dal balcone?
Avere le piante sul proprio balcone è un diritto che finisce laddove inizia lo spazio degli altri inquilini, per questo bisogna prendere degli accorgimenti ed evitare che l’acqua o le terra finiscano al piano di sotto o imbrattino spazi condominiali.
Per non far cadere l’acqua durante l’irrigazione è consigliato utilizzare i sottovasi, evitare la pressione e la quantità di acqua oppure portare le piante in casa per innaffiarle e poi riporle in balcone.
Allo stesso modo bisogna stare attenti quando si lava il pavimento del terrazzo o del balcone e si stendono i panni al sole.
Caduta di vasi e fioriere, cosa si rischia?
Quando si tratta di montare le fioriere o posizionare i vasi in balcone, anche se potrebbe sembrare un gesto banale, occorre prestare la massima attenzione. Infatti, a prescindere dal regolamento di condominio, se le piante o i fiori cadono e danneggiano automobili o feriscono i passanti, il proprietario è sempre responsabile del fatto.
Si tratta di una responsabilità sia civile (dalla quale deriva l’obbligo al risarcimento danni alla vittima) sia penale, con il rischio, nelle ipotesi più gravi, di commettere il reato di lesioni o omicidio colposo.
Il proprietario dell’immobile può difendersi dalle accuse dimostrando che la caduta è avvenuta non per sua colpa e che il fatto era imprevedibile e non altrimenti evitabile (ad esempio una tromba d’aria particolarmente violenta).
Piante e fiori in balcone, possono alterare il decoro dell’edificio?
Oltre al fissaggio dei vasi e delle fioriere, vi è anche una questione puramente estetica. Nessuna norma, né i regolamenti comunali né quelli di condominio, stabiliscono il numero di piante e fiori consentiti; bisogna quindi affidarsi al buon senso e non esagerare altrimenti si può rovinare il decoro della facciata.
Secondo la Corte di cassazione - sentenza n. 1286 del 2010 - gli ornamenti sul balcone sono consentiti purché non alterino l’armonia e la fisionomia della facciata dell’edificio.
Se i condomini ritengono che qualcuno abbia esagerato, possono rivolgersi all’autorità giudiziaria che avrà il compito di stabilire se le piante e fiori in balcone sono, in quello specifico caso, un abbellimento o se rovinano l’estetica dell’edificio. In quest’ultimo caso ne ordinerà la rimozione.
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