Come fare ricorso all’INAIL in caso di mancato riconoscimento di un infortunio sul lavoro? La procedura.
Fare un ricorso all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) è possibile se non si è d’accordo con una decisione presa dall’ente. Ma come si procede in caso di infortunio non riconosciuto?
In sintesi, se un lavoratore ha un’assicurazione per tutelarsi nella situazione malaugurata di un infortunio sul posto di lavoro - che deve corrispondere a determinate caratteristiche per ottenere la copertura assicurativa - può richiedere una indennità economica di risarcimento.
Tuttavia, è possibile che l’INAIL respinga la richiesta. Il soggetto vittima, però, può agire e fare ricorso. Come? Di seguito tutto quello che c’è da sapere sulla procedura da seguire.
Ricorso all’INAIL, come fare passo dopo passo
Prima di intraprendere il ricorso formale, si può inviare un ricorso amministrativo interno (detto anche “istanza di riesame”) all’INAIL entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento contestato.
Si tratta, in questo caso, di un infortunio sul lavoro non riconosciuto come tale e quindi senza indennizzo.
Come fare? Ecco i passaggi:
- presentare una richiesta scritta all’ufficio INAIL che ha emesso il provvedimento;
- allegare la documentazione utile (cartelle cliniche, relazioni mediche, referti, ecc.);
- scrivere i dati personali del ricorrente;
- indicare gli estremi del provvedimento contestato;
- sottolineare le motivazioni per cui si ritiene sbagliata la decisione
Tale richiesta deve essere trasmessa all’INAIL:
- di persona, recandosi allo sportello della sede competente;
- a mezzo posta ordinaria;
- a mezzo Posta elettronica certificata.
Nel caso in cui l’interessato (il quale può farsi assistere da un Patronato) non riceva risposta nel termine di 60 giorni dalla data della ricevuta della domanda o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, è possibile convenire in giudizio l’Istituto assicuratore presso il Tribunale del lavoro.
Se il riesame non va a buon fine o non si vuole passare per la fase amministrativa, si può fare ricorso al giudice del lavoro, entro 3 anni dalla comunicazione del provvedimento (o in alcuni casi entro 1 anno, a seconda del tipo di prestazione).
Mancato riconoscimento infortunio: la comunicazione INAIL
In caso di mancato riconoscimento dell’evento come infortunio sul lavoro, l’INAIL invia all’azienda una comunicazione con oggetto Segnalazione caso di dubbia competenza.
Nel documento si afferma che ai sensi della Convenzione Inail/Inps del 15 dicembre 2014, la pratica «è stata segnalata all’Inps in quanto dall’istruttoria amministrativa e/o dall’accertamento medico - legale è stata esclusa da parte dell’Inail l’indennizzabilità dell’evento quale infortunio / malattia professionale e si è ravvisata la presenza di requisiti che potrebbero qualificare l’evento come riconducibile alla tutela Inps».
A seguire, a seconda dei casi, si informa l’azienda che, in alternativa:
- è in corso l’erogazione delle prestazioni di cui all’articolo 8 della Convenzione Inail/Inps, con riserva di comunicare l’ammontare;
- non sono state erogate le prestazioni economiche per mancanza dei requisiti assicurativi (ipotesi più frequente);
- non sono state erogate le prestazioni economiche per errore materiale nell’invio della certificazione;
- ai sensi dell’articolo 10 della Convenzione Inail/Inps è stata attivata, a titolo cautelativo, la procedura per l’eventuale azione di rivalsa nei confronti del presunto responsabile
La missiva appena citata è seguita di norma da un’ulteriore comunicazione, da parte dell’Inail e indirizzata sempre al datore di lavoro, con oggetto «Definizione della pratica di infortunio o malattia professionale».
Nel documento si ribadisce che: «In merito alla pratica in oggetto, si comunica che la stessa è stata definita negativamente. Si provvederà ad effettuare la segnalazione all’Inps». Nelle ipotesi di carenze riguardanti la documentazione dell’infortunio l’Inail segnala invece che:
«In merito alla pratica in oggetto, si comunica che la stessa è stata definita negativamente per carenza di documentazione».
Perché si fa ricorso all’INAIL?
In generale, un ricorso all’INAIL si presenta in caso di:
- rigetto di una domanda per infortunio o malattia professionale;
- riconoscimento parziale di un danno;
- valutazione errata del grado di invalidità;
- sospensione o revoca di una prestazione
Soffermandosi sul primo punto, quello qui in esame, c’è da dire che le prestazioni economiche e sanitarie garantite dall’assicurazione Inail operano per gli eventi di infortunio sul lavoro e malattia professionale.
Nel primo caso, per infortunio si intende ogni lesione occorsa al lavoratore, in occasione di lavoro, da una causa violenta, da cui può derivare un’inabilità al lavoro:
- permanente (assoluta o parziale);
- temporanea assoluta (con l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni);
se non addirittura la morte.
Perché si parli di infortunio è necessario che sussista un nesso causale tra attività lavorativa e sinistro. Non è pertanto sufficiente la sola circostanza che l’infortunio sia avvenuto durante o sul luogo di lavoro.
Il nesso causale non sussiste (e di conseguenza l’evento non è qualificabile come infortunio) nelle ipotesi di:
- rischio elettivo, causato dalla condotta volontaria e arbitraria del lavoratore;
- rischio extra-professionale, occorso per motivi che esulano dallo svolgimento della prestazione lavorativa;
- rischio generico, occorso indipendentemente dalle condizioni peculiari del lavoro.
La tutela Inail si estende anche agli infortuni in itinere, occorsi ai lavoratori durante il normale percorso:
- di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
- che collega due luoghi di lavoro, per i dipendenti con più rapporti di lavoro;
- di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti, in mancanza di un servizio di mensa aziendale.
Il normale percorso può comunque subire deviazioni o interruzioni, tutelate dall’Inail se ritenute necessarie, in quanto dovute a:
- cause di forza maggiore;
- esigenze essenziali e improrogabili;
- adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
Tanto per gli infortuni ordinari quanto per quelli in itinere, non qualificati dall’Inail come tali, viene meno il diritto del lavoratore alla corrispondente indennità economica, anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto o liquidata direttamente al beneficiario.
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