Indennità sostitutiva del preavviso: gli errori da evitare nel calcolo

Paolo Ballanti

12 Luglio 2023 - 18:01

Il calcolo dell’indennità sostitutiva del preavviso presenta molti rischi per l’azienda. Vediamo in dettaglio quali sono gli errori più frequenti e come evitarli anche se si utilizza il software paghe

Indennità sostitutiva del preavviso: gli errori da evitare nel calcolo

Il periodo di preavviso è quel lasso di tempo imposto dalla contrattazione collettiva e, in mancanza di questa, dalla legge, che intercorre tra la comunicazione del recesso da parte dell’azienda o del dipendente e il momento in cui il contratto stesso si risolve.

Il preavviso, operante nei rapporti a tempo indeterminato, ha come scopo quello di evitare che l’interruzione immediata del contratto possa recare pregiudizio alla controparte, ad esempio:

  • In caso di recesso del dipendente, privando l’azienda del tempo necessario per trovare un sostituto e / o riorganizzare l’attività economico - produttiva;
  • In caso di licenziamento intimato dall’azienda, privando il dipendente del tempo necessario per cercare un’altra occupazione.

Per questo motivo, se la parte che risolve il contratto non rispetta il lasso di tempo definito dal contratto collettivo / legge è tenuta:

  • Se trattasi dell’azienda a corrispondere un’indennità sostitutiva del preavviso al dipendente;
  • Se trattasi del lavoratore, a subire una trattenuta in busta paga.

In entrambi i casi, la somma è pari alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto il dipendente nel corso del preavviso non garantito.

Il calcolo dell’importo non è, tuttavia, particolarmente semplice, in quanto sono numerose le somme e le variabili da considerare. Analizziamo in dettaglio quali errori sono dietro l’angolo e come evitarli.

Non includere la tredicesima e le altre mensilità aggiuntive

L’indennità sostitutiva del preavviso, spettante al lavoratore, dev’essere calcolata in base alla retribuzione cui avrebbe avuto diritto il dipendente se avesse continuato a lavorare.

Dal momento che, per i periodi di servizio, matura la tredicesima e l’eventuale quattordicesima, nella determinazione dell’indennità sostitutiva la retribuzione dev’essere assunta comprensiva dei ratei delle mensilità aggiuntive.

Utilizzare la tassazione ordinaria

L’indennità sostitutiva del preavviso appartiene a quel gruppo di importi riconosciuti in busta paga, per i quali opera la tassazione separata e non, al contrario, l’Irpef ordinaria determinata in base ai seguenti scaglioni di reddito:

  • 23% per i redditi fino a 15 mila euro;
  • 25% per i redditi da 15.001 a 28 mila euro;
  • 35% per i redditi da 28.001 a 50 mila euro;
  • 43% per i redditi pari o superiori a 50.001 euro.

Sarebbe quindi un errore di calcolo quello di includere l’indennità sostitutiva nella retribuzione imponibile del mese, soggetta invece all’Irpef ordinaria.

L’indennità deve pertanto essere considerata in un imponibile a parte, su cui applicare la tassazione separata.

L’imposta dev’essere pertanto calcolata sull’importo complessivo dell’indennità, al netto dei contributi a carico del lavoratore, applicando la stessa aliquota utilizzata per la tassazione del Tfr.

Non sottoporre l’indennità a contributi previdenziali ed assistenziali

Il fatto che sull’indennità sostitutiva debba applicarsi la stessa aliquota utilizzata per il Tfr non deve trarre in inganno. A differenza del trattamento di fine rapporto, importo esente da contributi previdenziali ed assistenziali, l’indennità sostitutiva del preavviso concorre per intero alla retribuzione imponibile ai fini Inps, al pari degli altri importi riconosciuti al lavoratore in busta paga.

Di conseguenza l’indennità sostitutiva del preavviso è soggetta a:

  • Contributi previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore;
  • Contributi previdenziali ed assistenziali a carico azienda;

con la conseguenza che quest’ultima deve versare all’Inps, con modello F24, tanto i contributi a suo carico quanto quelli trattenuti in cedolino al lavoratore.

Non indicare i dati dell’indennità sostitutiva del preavviso nella denuncia UniEmens

La denuncia UniEmens è quella comunicazione che l’azienda è tenuta a trasmettere all’Inps mensilmente, in cui sono riportati i dettagli di:

  • Contributi previdenziali ed assistenziali calcolati sulle retribuzioni spettanti ai dipendenti;
  • Somme anticipate in busta paga a titolo di indennità a carico dell’Inps.

Essendo l’indennità sostitutiva un importo soggetto a contributi previdenziali ed assistenziali, sarebbe un errore per l’azienda non indicarlo nella denuncia UniEmens.

Nello specifico, l’indennità dev’essere sommata all’imponibile previdenziale del mese e, altresì, esposta separatamente fra i precisando il numero di settimane alle quali l’importo in parola si riferisce.

Se l’indennità è trattenuta al lavoratore dev’essere netta

Può accadere che sia il lavoratore a non rispettare il periodo di preavviso, ad esempio in caso di dimissioni.

In tal caso la somma da trattenere al dipendente assume carattere risarcitorio, è da considerarsi netta e non riduce l’imponibile ai fini previdenziali.

Sarebbe pertanto un errore sottrarre la trattenuta per mancato preavviso dalle competenze lorde totalizzate dal dipendente e soggette a contributi previdenziali ed assistenziali.

Attenzione agli aumenti retributivi

Come affermato dalla giurisprudenza di Cassazione (sentenza 15 maggio 2007 numero 11094) gli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso rilevano ai fini del calcolo dell’indennità sostitutiva.

Sostiene infatti la Suprema Corte che «il contenuto dell’obbligazione prevista per la parte recedente dall’articolo 2118 c.c., di pagare, in mancanza di preavviso lavorato, una indennità equivalente all’importo della retribuzione spettata per il periodo di preavviso, attribuisce rilevanza agli aumenti retributivi intervenuti nel corso del preavviso, anche se non lavorato, ai fini della determinazione sia della indennità sostitutiva del preavviso, sia dell’indennità supplementare per i dirigenti».

Di conseguenza è bene controllare attentamente se, nelle settimane o mesi interessate dal preavviso e successivi al giorno di cessazione, sono previsti aumenti retributivi derivanti da:

  • Contratti collettivi nazionali di lavoro;
  • Contratti collettivi territoriali;
  • Accordi aziendali;
  • Accordi individuali tra azienda e dipendente.

Un elemento da tenere altrettanto monitorato sono gli scatti di anzianità. Infatti, questi ultimi devono essere considerati nel calcolo dell’indennità se maturano nel corso del periodo di preavviso non lavorato.

Dimenticarsi degli importi liquidati con periodicità

Il principio generale è quello per cui l’indennità sostitutiva del preavviso dev’essere calcolata sulla base della retribuzione normalmente spettante al lavoratore, in atto al momento in cui le parti dichiarano di voler recedere dal contratto.

Oltre alla retribuzione e ai ratei di mensilità aggiuntive, nel calcolo devono essere ricompresi anche tutta una serie di elementi accessori corrisposti al lavoratore con carattere di continuità.

Ci riferiamo, ad esempio, a provvigioni, premi di produzione, partecipazioni agli utili o ai prodotti, indennità sostitutive di mensa o alloggio.

Esclusi invece i rimborsi spese.

La platea degli importi da conteggiare nell’indennità sostitutiva del preavviso include altresì:

  • Gli emolumenti con carattere continuativo, periodico o automatico, non legati all’effettiva prestazione dell’attività lavorativa (come gli aumenti contrattuali, già citati);
  • I compensi non legati alla produttività del singolo lavoratore ma, al contrario, dipendenti dal raggiungimento di obiettivi di produzione annuali predeterminati.

L’azienda deve pertanto porre attenzione a valutare tutti gli elementi di paga che presentino caratteristiche tali da essere ricompresi nel calcolo. Il rischio, in caso contrario, è naturalmente quello di erogare al lavoratore un importo inferiore a quello effettivamente dovuto.

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