Indennità di accompagnamento, nuovo importo da gennaio 2026. Ecco quanto spetta, quando si può richiedere e con cosa è cumulabile.
L’importo dell’indennità di accompagnamento, conosciuta anche come pensione di accompagnamento, cambia dall’1 gennaio 2026 per effetto della rivalutazione, come ufficializzato dall’Inps con la circolare n. 153 pubblicata il 19 dicembre.
Anche l’indennità di accompagnamento, prestazione di tipo assistenziale spettante a coloro che hanno un’invalidità al 100% e non sono in grado di compiere azioni quotidiane o di deambulare senza l’assistenza di un’altra persona, gode infatti dell’aggiornamento annuale sulla base dell’inflazione.
Pertanto, nel 2026 spettano più soldi per l’indennità di accompagnamento che tra l’altro - ricordiamo - presenta una differenza molto importante rispetto alle altre prestazioni assistenziali riconosciute agli invalidi civili. In questo caso, infatti, basta soddisfare il requisito sanitario: non ce ne sono altri, visto che l’indennità di accompagnamento spetta a qualsiasi età e indipendentemente dal reddito.
A tal proposito, ricordando che per coloro che percepiscono questo strumento c’è anche l’opportunità offerta dalla nuova prestazione universale (ma solo per chi ha un bisogno gravissimo), vediamo a quanto ammonta l’assegno di accompagnamento nel 2026, nonché quali sono i requisiti per richiederlo.
Cos’è
L’indennità di accompagnamento, conosciuta comunemente anche come “accompagno”, è la prestazione assistenziale che viene erogata dall’Inps alle persone, mutilate o totalmente invalide, per le quali è accertata l’impossibilità di deambulare senza aiuto. Lo stesso vale per gli invalidi civili totali che sono risultati incapaci di compiere gli atti quotidiani della vita.
Si tratta di una prestazione non reversibile, ed è regolata dalla legge 18/1980.
Spetta su domanda della persona interessata, per un importo che quest’anno è aumentato per effetto della rivalutazione. Ricordiamo poi che a differenza degli altri sostegni riconosciuti agli invalidi civili, l’indennità di accompagnamento spetta indipendentemente dal reddito.
Possono esserci quindi invalidi civili che prendono solamente l’indennità di accompagnamento. Come pure potrebbe essere l’inverso: per avere diritto a quello che è anche conosciuto come accompagno, infatti, non basta avere una percentuale di invalidità del 100%. Nel verbale, infatti, deve essere chiaramente specificato che a causa della menomazione o dell’invalidità non si è nella condizione di poter svolgere le suddette funzioni.
Per ricevere la somma economica tuttavia è necessario soddisfare i requisiti stabiliti dall’Istituto previdenziale, pena il rifiuto della domanda. Vediamoli nel dettaglio.
Requisiti
L’indennità di accompagnamento spetta, unicamente al titolare della minorazione, indipendente dall’età e dalle condizioni reddituali proprie o del nucleo familiare convivente, in presenza di precisi requisiti stabiliti dalla legge e indicati dall’Inps:
- totale inabilità (100%) per affezioni fisiche o psichiche;
- impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore o impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita e necessità di un’assistenza continua;
- cittadinanza italiana;
- per i cittadini stranieri comunitari è necessaria l’iscrizione all’anagrafe del Comune di residenza;
- per i cittadini stranieri extracomunitari serve il permesso di soggiorno di almeno un anno (si veda l’articolo 41 TU immigrazione);
- residenza stabile e abituale sul territorio nazionale.
Per chi ha più di 65 anni (e quindi non è più valutabile sul piano dell’attività lavorativa) l’indennità di accompagnamento spetta a condizione che essi abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell’età.
Non ci sono limiti di reddito, in quanto l’accompagno spetta indistintamente dalla condizione economica dell’interessato. Potrebbe succedere, ad esempio, che un invalido civile al 100% con persistenti difficoltà a deambulare e un reddito mensile di 20.000€ non abbia diritto all’assegno mensile d’invalidità civile in quanto ha un reddito superiore alla soglia massima consentita, pari a 20.029,55 euro nel 2026, ma possa comunque godere dell’indennità di accompagnamento.
Chi è escluso
Sono esclusi dal diritto all’indennità di accompagnamento gli invalidi che:
- sono ricoverati gratuitamente in istituto per un periodo superiore a 30 giorni;
- percepiscono altra indennità analoga per invalidità contratta per causa di guerra, di lavoro o di servizio (salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole).
Importo 2026
È la circolare n. 153 del 19 dicembre 2025 a indicare l’importo dell’indennità di accompagnamento aggiornato.
Nel dettaglio, la cifra dell’assegno dal 1° gennaio 2026 è pari a 552,57 euro (rispetto ai 542,02 euro dello scorso anno). Spetta per 12 mensilità (senza tredicesima): quindi l’importo annuale è di 6.630,84 euro. Il beneficio è corrisposto in misura fissa indipendentemente dal reddito personale e familiare del disabile.
L’indennità di accompagnamento e Prestazione universale
L’indennità di accompagnamento non è cumulabile con altre prestazioni aventi la stessa finalità (come quelle riconosciute per causa di guerra, di lavoro o di servizio) né con l’indennità di frequenza.
Lo è, invece, con altri trattamenti assistenziali e previdenziali, come la pensione di inabilità civile e le pensioni dirette e indirette.
Tra le misure cumulabili rientra anche la Prestazione universale, nota come bonus 850 euro, introdotta dal decreto legislativo n. 29 del 15 marzo 2024 (Decreto Anziani) e destinata alle persone anziane non autosufficienti con bisogni assistenziali gravissimi.
Si tratta di una misura sperimentale che, per il periodo 2025-2026, si affianca all’indennità di accompagnamento e consente di rafforzare il sostegno economico per la cura e l’assistenza domiciliare. Di fatto, alla quota dell’accompagnamento si aggiunge un assegno integrativo di 850 euro mensili, utilizzabile esclusivamente per:
- il pagamento di lavoratori domestici regolarmente assunti con mansioni di assistenza alla persona;
- l’acquisto di servizi di cura e assistenza forniti da imprese qualificate dell’assistenza sociale non residenziale.
La Prestazione universale, quindi, non sostituisce l’indennità di accompagnamento ma la integra, portando il sostegno complessivo a un importo mensile vicino ai 1.400 euro, senza concorrere alla formazione del reddito e con vincolo di utilizzo per finalità assistenziali.
Come fare domanda
Il primo passaggio da seguire per richiedere l’indennità di accompagnamento è recarsi presso il proprio medico di base e domandare il rilascio del certificato medico, necessario all’accertamento sanitario. All’interno del certificato vi è un codice identificativo indispensabile per perfezionare la domanda.
Per inoltrare la richiesta sono disponibili due canali:
- direttamente dal sito Inps, se in possesso dello Spid, seguendo il percorso: Servizi on line>Servizi per il cittadino>Invalidità civile: invio domanda di riconoscimento dei requisiti sanitari;
- tramite i patronati o le associazioni di categoria dei disabili (ANMIC, ENS, UIC, ANFASS), usufruendo dei servizi telematici offerti dai siti degli stessi.
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Quando viene pagato
L’assegno di invalidità, e la relativa indennità di accompagnamento se riconosciuta, viene erogato dall’Inps dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, il tempo necessario a prendere in carico la richiesta e verificare la sussistenza dei requisiti.
Una volta riconosciuto questo viene pagato nello stesso giorno di paga delle pensioni, quindi il primo giorno bancabile di ogni mese.
Indennità di accompagnamento per ciechi assoluti
La suddetta misura non va confusa con un’altra tipologia d’indennità di accompagnamento, ossia quella che l’Inps riconosce in favore dei ciechi totali, o assoluti, ossia coloro che hanno un residuo visivo pari a zero in entrambi gli occhi anche in caso di correzioni.
È l’articolo 1 della legge 406/1968 a riconoscere l’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti, la quale - come l’accompagno per invalidi civili - non tiene conto né dell’età dell’invalido né della sua condizione reddituale. A differenza dell’accompagno, però, questa spetta per intero, e senza interruzioni, anche nel caso in cui il titolare della prestazione fosse ricoverato in istituto pubblico.
L’importo dell’indennità di accompagnamento per ciechi assoluti è stato anch’esso aggiornato al 1° gennaio 2026, salendo a 1.064,98 euro, cifra riconosciuta per dodici mensilità per un totale annuo di 12.779,76 euro.
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