Non sempre in un incidente stradale la responsabilità è totalmente a carico del conducente del veicolo, ecco quando è condivisa dal pedone.
Siamo abituati a pensare che il pedone abbia sempre ragione, ma non è del tutto corretto. Indubbiamente chi attraversa sulle strisce pedonali e con il semaforo verde, dunque rispettando la normativa del codice della Strada ha difficilmente la responsabilità di un eventuale sinistro. In ogni caso, il conducente di un veicolo è chiamato ad avere un’attenzione maggiore, perché è la parte che può con estrema facilità danneggiare l’altra, finanche causandone la morte.
Il Codice della strada impone ai conducenti di vigilare costantemente la strada ed essere pronti a reagire anche in caso di imprevisti, tant’è che in caso di sinistro stradale si parte da una presunzione di responsabilità del 100% a carico del conducente del veicolo. È poi vero che anche in caso di apparente colpa del pedone (per esempio che attraversa fuori dalle strisce pedonali o correndo) viene spesso riconosciuta la responsabilità totale del conducente, ma non si tratta comunque di una regola generale.
L’automobilista può superare la presunzione di colpevolezza dimostrando che il pedone ha attuato un comportamento tanto imprudente e imprevedibile da non poter impedire l’incidente stradale. Non si tratta certo di un onere leggero, visto che il codice della Strada chiede anche di anticipare gli imprevisti e mettere in conto possibili violazioni altrui. Insomma, si deve trattare di un comportamento davvero fuori dall’ordinario e imprevedibile secondo la normale circolazione.
Quando il pedone ha torto in un incidente stradale
Il primo comma dell’articolo 2054 del Codice della strada stabilisce quanto segue:
Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
La presunzione di responsabilità sopra citata che, in quanto tale, può essere superata. Per farlo è però necessario dimostrare che nonostante l’applicazione di tutte le misure di sicurezza e prudenza il sinistro non è stato evitabile. Ovviamente, ciò significa che la responsabilità è quanto meno condivisa dal pedone. Circostanza che accade quando l’azione del pedone è stata tanto insolita e repentina da non poter essere prevista, impedendo al conducente di reagire in maniera efficace per impedire o limitare il danno.
Tendenzialmente, questo implica un concorso di colpa e dunque una riduzione della responsabilità a carico del conducente. Quest’ultimo è infatti tenuto innanzitutto a rispettare il Codice della strada, in particolare riguardo ai limiti di velocità e al diritto di precedenza dei pedoni, dovendo anche essere pronto a reagire in caso di imprudenza altrui. Bisogna dunque tenere conto anche dell’ambiente e delle circostanze.
La medesima valutazione, tuttavia, spetta anche al pedone che dovrebbe evitare di mettere a rischio la propria incolumità. A prescindere dal corretto attraversamento della strada, i pedoni devono infatti tenere conto di eventuali ostacoli alla visibilità dei conducenti dovuti alle circostanze ambientali, atmosferiche e stradali o al proprio comportamento.
Un abbigliamento scuro di notte in una strada poco illuminata, se combinato a un attraversamento repentino, per esempio, potrebbe facilmente determinare uno scontro. È bene comprendere che la sola violazione del pedone, anche quando fuori dalle strisce pedonali, non implica in automatico una corresponsabilità del pedone.
L’automobilista, di conseguenza, deve riuscire a dimostrare anche che la condotta negligente del pedone ha reso impossibile evitare l’impatto e la sua portata. Ecco perché, quando viene effettivamente riconosciuta la colpa del pedone, viene più spesso ammesso un concorso di colpa tra le parti piuttosto che una responsabilità totale del conducente, al quale resta di solito la quota maggiore di colpa.
L’automobilista, infatti, dovrebbe comunque essere in grado di limitare l’entità dei danni controllando a dovere il veicolo, arrestando la marcia e deviando all’occorrenza. Sostanzialmente, l’aspetto rilevante in questi casi è di norma la riduzione del risarcimento danni spettante ai pedoni.
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