In queste regioni non si paga il bollo auto

Patrizia Del Pidio

15/02/2024

28/02/2024 - 16:51

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Ecco in quali Regioni e per quanto tempo il bollo auto non deve essere pagato: vediamo tutte le casistiche.

In queste regioni non si paga il bollo auto

Il bollo auto è uno dei tributi maggiormente odiati dagli italiani perché percepito come una sorta di patrimoniale. Sapere che in diverse Regioni sono previste esenzioni e non si paga, quindi, potrà rendere felice molti. Va considerato, però, che le esenzioni dal pagamento non sono generali, ma coinvolgono solo alcune categorie di veicoli e di proprietari.

Il bollo auto è un balzello a carattere regionale e, quindi, qualsiasi regola che riguarda esenzioni o riduzioni varia da Regione a Regione perché la tassa automobilista è un tributo a carattere locale e solo per Friuli Venezia Giulia e Sardegna è gestita dall’Agenzia delle Entrate. Le esenzioni previste per il pagamento sono molteplici e possono riguardare l’età del veicolo, la sua alimentazione o chi è il proprietario/guidatore. Proprio per questo motivo, procederemo a illustrare le diverse esenzioni o riduzioni chiarendo che posizione prendono le diverse Regioni al riguardo.

Dove non pagano il bollo le auto elettriche, a gas o ibride

Per i veicoli meno inquinanti sono previste in alcuni casi esenzioni e in altri riduzioni dell’importo da versare a titolo di bollo auto. Si parla, quindi di auto elettriche, con alimentazione a metano o Gpl e con alimentazione ibrida. Anche in questo caso le varie Regioni prevedono interventi diversi che andremo a elencare di seguito.

  • per i veicoli con motore elettrico esenzione dal pagamento per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione, dopo i cinque anni, invece, l’importo dovuto è pari a un quarto di quanto previsto per i veicoli a benzina in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto;
  • per autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, o gasolio-elettrica, o con alimentazione benzina-idrogeno, è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive in Abruzzo, Emilia Romagna (solo veicoli immatricolati nel 2016);
  • per i veicoli alimentati esclusivamente a Gpl o gas metano il pagamento previsto è pari a un quarto di quanto previsto per i veicoli a benzina in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto.

Inoltre le diverse Regioni prevedono:

  • Abruzzo: gli autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o elettrico-diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica;
  • Basilicata: I veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive. Per le autovetture immatricolate nuove a partire dal 2015, è prevista una esenzione dal pagamento per cinque anni. Trascorso questo periodo i veicoli a metano o gpl saranno chiamati a pagare il bollo auto ridotto del 75% mentre quelli con alimentazione ibrida pagheranno per intero;
  • Campania: i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive;
  • Lazio: dal 1° gennaio 2023 la Regione Lazio ha disposto l’esenzione temporanea pari a tre anni (36 mesi solari) decorrenti dalla data di immatricolazione per gli autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina/elettrica o con alimentazione doppia benzina/idrogeno fino al 31 dicembre 2022;
  • Liguria: Con Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 21 la Liguria all’art.5 ha disposto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica:
    • Del «primo bollo» e delle successive quattro annualità a favore delle autovetture con alimentazione ibrida benzina-elettrica (inclusiva di alimentazione termica), benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica nuovi di fabbrica e immatricolate nell’anno 2022;
    • del «primo bollo» e delle successive quattro annualità per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell’anno 2022 a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, gasolio/gpl, gasolio/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1. Sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione;
    • di quattro annualità per i veicoli omologati con alimentazione benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionaliM1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a gpl o metano collaudato nel 2022;
      Con Legge Regionale 15/2022 viene disposta anche per i veicoli immatricolati nel 2023 l’esenzione per i veicoli a più basso impatto ambientale, rientranti nelle medesime categorie già agevolate nel 2022. In particolare sono esentati dal pagamento della TA regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi:
    • autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell’anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica
    • veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nel 2023 omologati a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (sono da considerarsi nuovi a doppia alimentazione ai fini dell’agevolazione anche i veicoli delle medesime categorie, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1°gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione).
      Per l’anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della TA regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina e a gasolio appartenenti alle categorie internazionali N1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2023;
  • Lombardia: esenzione dal pagamento del bollo dal per 2022, 2023, 2024 per chi ha acquistato nel 2022 un veicolo demolendo il vecchio con le seguenti caratteristiche:
    • Euro 0, Euro 1, con alimentazione benzina, qualsiasi cilindrata;
    • Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, con alimentazione diesel, qualsiasi cilindrata;
    • con alimentazione ibrida o doppia a benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure Euro 1 a benzina, oppure gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4, qualsiasi cilindrata;
      L’esenzione è stata prorogata anche per chi ha acquistato nel triennio 2023/2025 e 2024/2026 un veicolo con potenza non superiore a 100 Kw, nuova o usata, appartenente alla classe emissiva EURO 6 purché immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021 e, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante;
  • Marche: per veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024, sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive;
  • Piemonte: per il 2024 disposta l’esenzione per i veicoli a benzina/metano o benzina/gpl e la riduzione del 50% per i veicoli benzina/elettrico;
  • Puglia: i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica e per quelli alimentati a idrogeno, è prevista l’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive. Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, oppure ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica, oppure a idrogeno devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero;
  • Sicilia: con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 all’articolo 3 ha disposto l’esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021, prorogata per veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024, con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno;
  • Provincia Autonoma di Trento: i veicoli con alimentazione esclusiva a metano, esclusiva a gpl, elettrica o alimentati a idrogeno, immatricolati dal 29/12/2010, godono dell’esenzione temporanea quinquennale intesa come 60 mesi solari a decorrere dalla data di immatricolazione. Decorso il quinquennio di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%;
  • Veneto: Dall’anno d’imposta 2014 i proprietari di autoveicoli cosiddetti “IBRIDI” – Benzina Elettrici; diesel elettrici; termici elettrici - e di quelli a doppia alimentazione benzina/idrogeno sono esentati dalla Tassa Automobilistica Regionale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione.

Dove non pagano il bollo le auto storiche

Per veicoli e motoveicoli che sono considerati storici le esenzioni o le riduzioni dipendono dall’età delle auto e variano per veicoli trentennali e ultra ventennali (da 20 a 29 anni dalla prima immatricolazione). Per i veicoli che hanno più di 30 anni, solitamente è prevista l’esenzione totale, per i secondi, se in possesso di certificato di rilevanza storica riportato sulla carta di circolazione è prevista una riduzione del pagamento del bollo.

Così come previsto dalla normativa nazionale, a tal riguardo è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 che ha disposto per i veicoli ultravetennali il pagamento del bollo auto per un importo pari al 50% di quanto previsto per i veicoli con meno di 20 anni di età. Discorso diverso per le auto trentennali per le quali è prevista l’esenzione nel caso di inutilizzo, ma in caso di circolazione il pagamento di una tassa di circolazione che è pari a:

  • 31,24 euro l’anno in Abruzzo, Campania;
  • 25,82 euro l’anno in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta;
  • 28,40 euro l’anno nel Lazio, Liguria, Veneto;
  • 27,88 euro l’anno nelle Marche;
  • 30,00 euro l’anno in Puglia;
  • 29,82 euro l’anno in Toscana.

Per la Regione Lombardia è prevista l’esenzione dal pagamento per i veicoli storici ventennali a patto che il veicolo sia iscritto a uno dei seguenti registri storici:

  • A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano);
  • F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana);
  • Storico FIAT;
  • Storico LANCIA;
  • Storico ALFA ROMEO.

Bollo auto, dove non lo pagano i disabili?

A prevedere l’esenzione del pagamento del bollo auto per i disabili è la legge e sono esentanti dal versamento autovetture, autoveicoli a trasporto promiscuo o trasporto specifico, motocarrozzette e motoveicoli. Per i veicoli a benzina l’esenzione si applica con limitazione di cilindrata fino a 2000 e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

A essere esentati dal pagamento, però, non sono indistintamente tutti i disabili ma solo quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (adattamento tecnico del veicolo);
  • disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione;
  • disabilità mentale o psichica con riconoscimento della indennità di accompagnamento;
  • disabilità per cecità o sordità.

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