Bollo auto, in queste Regioni non si paga

Patrizia Del Pidio

22 Luglio 2025 - 12:46

In alcune Regioni è prevista l’esenzione per un certo numero di anni dal pagamento del bollo auto, vediamo in quali e che requisiti sono richiesti.

Bollo auto, in queste Regioni non si paga

In alcune Regioni il bollo auto non è dovuto, o almeno non su tutti i veicoli. Il bollo è uno dei balzelli che gli italiani odiano di più perchè viene percepito come una tassa patrimoniale, ovvero che grava sulla proprietà di un’automobile.

In alcune Regioni, però, sono previste esenzioni importanti che portano a non dover pagare più l’importo annuale. Non si tratta di una cancellazione della tassa, ma di esenzioni che coinvolgono solo alcune categorie di veicoli e di proprietari.

Il bollo auto è un balzello a carattere regionale e, quindi, qualsiasi regola che riguarda esenzioni o riduzioni varia da Regione a Regione perché la tassa automobilista è un tributo a carattere locale e solo per Friuli Venezia Giulia e Sardegna è gestita dall’Agenzia delle Entrate. Le esenzioni previste per il pagamento sono molteplici e possono riguardare l’età del veicolo, la sua alimentazione o chi è il proprietario/guidatore. Proprio per questo motivo, procederemo a illustrare le diverse esenzioni o riduzioni chiarendo che posizione prendono le diverse Regioni al riguardo.

Dove non pagano il bollo le auto elettriche, a gas o ibride

Per i veicoli meno inquinanti sono previste in alcuni casi esenzioni e in altri riduzioni dell’importo da versare a titolo di bollo auto. Si parla, quindi di auto elettriche, con alimentazione a metano o Gpl e con alimentazione ibrida. Anche in questo caso le varie Regioni prevedono interventi diversi che andremo a elencare di seguito:

  • esenzione permanente dal pagamento del bollo auto per i veicolo elettrici o a idrogeno in Piemonte; la stessa agevolazione è prevista dalla Lombardia per i veicoli elettrici o alimentati completamente a metano;
  • per i veicoli con motore elettrico esenzione dal pagamento per i primi 5 anni dalla prima immatricolazione, dopo i cinque anni, invece, l’importo dovuto è pari a un quarto di quanto previsto per i veicoli a benzina in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Lombardia, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto;
  • per autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, o gasolio-elettrica, o con alimentazione benzina-idrogeno, è prevista l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive in Abruzzo, Emilia Romagna (solo veicoli immatricolati nel 2016);
  • per i veicoli alimentati esclusivamente a Gpl o gas metano il pagamento previsto è pari a un quarto di quanto previsto per i veicoli a benzina in Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle D’Aosta, Veneto.

Inoltre le diverse Regioni prevedono:

  • Abruzzo: gli autoveicoli ad alimentazione ibrida (elettrico-benzina o elettrico-diesel ovvero idrogeno-benzina o idrogeno-diesel), immatricolati per la prima volta nel 2020 o 2021, sono esonerati per tre anni dal pagamento della tassa automobilistica;
  • Basilicata: I veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, godono dell’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive. Per le autovetture immatricolate nuove a partire dal 2015, è prevista una esenzione dal pagamento per cinque anni. Trascorso questo periodo i veicoli a metano o gpl saranno chiamati a pagare il bollo auto ridotto del 75% mentre quelli con alimentazione ibrida pagheranno per intero;
  • Campania: i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive;
  • Lazio: dal 1° gennaio 2023 la Regione Lazio ha disposto l’esenzione temporanea pari a tre anni (36 mesi solari) decorrenti dalla data di immatricolazione per gli autoveicoli di nuova immatricolazione con alimentazione ibrida benzina/elettrica o con alimentazione doppia benzina/idrogeno fino al 31 dicembre 2022, dal 1° gennaio 2023 la tassa è dovuta per intero;
  • Liguria: Con Legge Regionale 29 dicembre 2021, n. 21 la Liguria all’art.5 ha disposto l’esenzione dal pagamento della tassa automobilistica:
    • Del «primo bollo» e delle successive quattro annualità a favore delle autovetture con alimentazione ibrida benzina-elettrica (inclusiva di alimentazione termica), benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica nuovi di fabbrica e immatricolate nell’anno 2022;
    • del «primo bollo» e delle successive quattro annualità per i veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nell’anno 2022 a doppia alimentazione a benzina/gpl o a benzina/metano, gasolio/gpl, gasolio/metano appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1. Sono da considerarsi veicoli nuovi a doppia alimentazione anche i veicoli appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio su cui viene installato un sistema di alimentazione a gpl o a metano, collaudato successivamente al 1° gennaio 2022, ma precedentemente alla loro immatricolazione;
    • di quattro annualità per i veicoli omologati con alimentazione benzina o a gasolio appartenenti alle categorie internazionaliM1 e N1 su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a gpl o metano collaudato nel 2022;
      Con Legge Regionale 15/2022 viene disposta anche per i veicoli immatricolati nel 2023 l’esenzione per i veicoli a più basso impatto ambientale, rientranti nelle medesime categorie già agevolate nel 2022. In particolare sono esentati dal pagamento della TA regionale per il primo periodo fisso e per i due successivi:
    • autovetture nuove, immatricolate per la prima volta nell’anno 2023, con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, benzina-idrogeno oppure gasolio-elettrica
    • veicoli nuovi immatricolati per la prima volta nel 2023 omologati a doppia alimentazione a benzina/GPL o a benzina/metano, gasolio/GPL, gasolio/metano, appartenenti alle categorie internazionali M1 e N1 (sono da considerarsi nuovi a doppia alimentazione ai fini dell’agevolazione anche i veicoli delle medesime categorie, omologati dal costruttore con alimentazione a benzina o a gasolio, su cui viene installato un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato successivamente al 1°gennaio 2023, ma precedentemente alla loro immatricolazione).
      Per l’anno 2023 sono, altresì, esentati dal pagamento della TA regionale per tre annualità i veicoli omologati con alimentazione a benzina e a gasolio appartenenti alle categorie internazionali N1 e N1, su cui viene installato, per la prima volta, un sistema di alimentazione a GPL o a metano, collaudato nel 2023;
  • Lombardia: prevista esenzione permanente per auto elettriche o a idrogeno. Inoltre è in vigore l’esenzione dal pagamento del bollo per chi ha acquistato nel 2024 un veicolo demolendo il vecchio con le seguenti caratteristiche:
    • Euro 0, Euro 1, con alimentazione benzina, qualsiasi cilindrata;
    • Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, con alimentazione diesel, qualsiasi cilindrata;
    • con alimentazione ibrida o doppia a benzina/metano o benzina/GPL, omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0 oppure Euro 1 a benzina, oppure gasolio/GPL, gasolio/metano purché omologati all’origine nella classe emissiva Euro 0, 1, 2, 3 o 4, qualsiasi cilindrata;
      L’esenzione è stata prorogata anche per chi ha acquistato nel triennio 2023/2025 e 2025-2027 un veicolo con potenza non superiore a 100 Kw, nuova o usata, appartenente alla classe emissiva EURO 6 purché immatricolata a partire dal 1° gennaio 2021 e, contestualmente, demolisce un veicolo inquinante;
  • Marche: per veicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica o gasolio-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta nella regione Marche nel corso degli anni 2023 e 2024 (con potenza non superiore ai 66 kilowat), sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale per il primo periodo fisso e per le cinque annualità successive;
  • Piemonte: l’esenzione dalla tassa automobilistica è prevista per le seguenti categorie predeterminate di autoveicoli. Nella Regione è prevista, inoltre, l’esenzione permanente per le auto elettriche o alimentate esclusivamente a gas metano. Per i veicoli ibridi con alimentazione elettrica immatricolati entro il 31 dicembre 2024 l’esenzione è di 5 anni. I veicoli immatricolati dal 1° gennaio 2025 e di classe almeno Euro 6 sono tenuti al pagamento del bollo in forma ridotta al 50% per i primi 5 anni;
  • Puglia: i veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 con alimentazione esclusiva a metano ed esclusiva a gpl, oppure dotati fin dall’origine di alimentazione doppia a benzina/GPL o a benzina/metano, immatricolati dal 1° gennaio 2013, veicoli nuovi appartenenti alle categorie M1 ed N1 immatricolati dal 1° gennaio 2014 con alimentazione ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica e per quelli alimentati a idrogeno, è prevista l’esenzione temporanea per il primo periodo fisso di cui al DM 462/1998 e per le cinque annualità successive. Decorso il periodo di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, oppure ibrida benzina-elettrica e diesel-elettrica, oppure a idrogeno devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%, mentre per quelli con alimentazione doppia la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero. La medesima esenzione vale anche per i veicoli alimentati a idrogeno immatricolati a partire dal 1° gennaio 2018;
  • Sicilia: con Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 1 all’articolo 3 ha disposto l’esenzione triennale per i veicoli immatricolati nuovi nel triennio 2019/2021, prorogata per veicoli immatricolati fino al 31 dicembre 2024, con alimentazione ibrida elettrica/termica di tipo plug-in, full hybrid e con alimentazione esclusiva a idrogeno;
  • Provincia Autonoma di Trento: i veicoli con alimentazione esclusiva a metano, esclusiva a gpl, elettrica o alimentati a idrogeno, immatricolati dal 29/12/2010, godono dell’esenzione temporanea quinquennale intesa come 60 mesi solari a decorrere dalla data di immatricolazione. Decorso il quinquennio di esenzione, i veicoli con alimentazione esclusiva a metano o a gpl, devono corrispondere la tassa automobilistica ridotta del 75%;
  • Veneto: Dall’anno d’imposta 2014 i proprietari di autoveicoli cosiddetti “IBRIDI” – Benzina Elettrici; diesel elettrici; termici elettrici - e di quelli a doppia alimentazione benzina/idrogeno sono esentati dalla Tassa Automobilistica Regionale per tre annualità a partire dalla data di immatricolazione.

Dove non pagano il bollo le auto storiche

Per veicoli e motoveicoli che sono considerati storici le esenzioni o le riduzioni dipendono dall’età delle auto e variano per veicoli trentennali e ultra ventennali (da 20 a 29 anni dalla prima immatricolazione). Per i veicoli che hanno più di 30 anni, solitamente è prevista l’esenzione totale, per i secondi, se in possesso di certificato di rilevanza storica riportato sulla carta di circolazione è prevista una riduzione del pagamento del bollo.

Così come previsto dalla normativa nazionale, a tal riguardo è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 che ha disposto per i veicoli ultravetennali il pagamento del bollo auto per un importo pari al 50% di quanto previsto per i veicoli con meno di 20 anni di età. Discorso diverso per le auto trentennali per le quali è prevista l’esenzione nel caso di inutilizzo, ma in caso di circolazione il pagamento di una tassa di circolazione che è pari a:

  • 31,24 euro l’anno in Abruzzo, Campania;
  • 25,82 euro l’anno in Basilicata, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino Alto Adige, Umbria, Valle d’Aosta;
  • 28,40 euro l’anno nel Lazio, Liguria, Veneto;
  • 27,88 euro l’anno nelle Marche;
  • 30,00 euro l’anno in Puglia;
  • 29,82 euro l’anno in Toscana.

Per la Regione Lombardia è prevista l’esenzione dal pagamento per i veicoli storici ventennali a patto che il veicolo sia iscritto a uno dei seguenti registri storici:

  • A.S.I. (Automotoclub Storico Italiano);
  • F.M.I. (Federazione Motociclistica Italiana);
  • Storico FIAT;
  • Storico LANCIA;
  • Storico ALFA ROMEO.

Bollo auto, dove non lo pagano i disabili?

A prevedere l’esenzione del pagamento del bollo auto per i disabili è la legge e sono esentanti dal versamento autovetture, autoveicoli a trasporto promiscuo o trasporto specifico, motocarrozzette e motoveicoli. Per i veicoli a benzina l’esenzione si applica con limitazione di cilindrata fino a 2000 e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

A essere esentati dal pagamento, però, non sono indistintamente tutti i disabili ma solo quelli appartenenti alle seguenti categorie:

  • disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie (adattamento tecnico del veicolo);
  • disabilità con patologia o con pluriamputazioni che comportano limitazione grave della deambulazione;
  • disabilità mentale o psichica con riconoscimento della indennità di accompagnamento;
  • disabilità per cecità o sordità.

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