Imu terreni agricoli 2023: chi paga, esenzioni e calcolo

Patrizia Del Pidio

24 Aprile 2023 - 13:59

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Anche per i terreni agricoli è dovuta l’Imu 2023, vediamo come si effettua il calcolo dell’imposta municipale dovuta e quali sono le esenzioni previste.

Imu terreni agricoli 2023: chi paga, esenzioni e calcolo

Imu 2023, l’imposta municipale unica si deve pagare anche sui terreni agricoli. Ma come si esegue il calcolo per capire quanto bisogna pagare? Intanto iniziamo con il vedere quali sono i soggetti obbligati al pagamenti e quelli che, invece, hanno diritto all’esenzione.

Il calendario per i versamenti Imu è molto semplice da ricordare, perché segue due scadenze su base semestrale:

  • il primo appuntamento, quello per pagare l’acconto o prima rata, è il 16 giugno;
  • il secondo appuntamento è il 16 dicembre, data entro la quale si deve corrispondere la seconda rata o il saldo, ma cadendo quest’anno di sabato fa slittare la scadenza al lunedì successivo, 18 dicembre.

Di seguito, vediamo anche come effettuare il calcolo dell’imposta municipale unica dovuta.

Imu terreni agricoli 2023: chi paga ed esenzioni

Anche per il 2023, riguardo all’Imu terreni agricoli, continuano a essere considerati esenti i terreni agricoli:

  • posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap), indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • ubicati nei comuni delle isole minori di cui all’allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
  • a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
  • ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.

Per l’Imu terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993, è previsto che, se il comune indicato nella circolare è contrassegnato dalla lettera PD – Parzialmente delimitato, l’esenzione Imu si applica solo per quei terreni ricadenti nella zona per la quale il comune ha deliberato l’esenzione. Laddove, invece, non sia presente alcuna sigla, l’esenzione Imu si applica per tutti i terreni ricadenti in quella zona.

L’Imu si applica, invece, su tutti gli altri terreni agricoli che non rientrano in nessuna delle suddette fattispecie.

In tale ipotesi:

  • il codice tributo per il versamento con modello F24 è “3914”
  • la base imponibile su cui calcolare l’imposta è data dal reddito dominicale del terreno, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.

Il tutto poi rapportato alla percentuale di possesso e ai mesi di possesso.

Imu agricola 2023 per terreni incolti e orti

I terreni incolti o gli orti, ovvero quelli non adibiti “all’esercizio delle attività indicate nell’art. 2135 del Codice civile” sono da considerarsi comunque agricoli: lo stabilisce la sentenza della Corte di cassazione n. 7369/2012.

La ratio alla base della sentenza è che tali terreni possono essere potenzialmente destinati all’uso agricolo, senza che per forza questo debba essere oggetto di effettivo esercizio dell’attività agricola.

Nei Comuni montani sono esentati dall’Imu tutti gli orti e i terreni incolti, nei Comuni di pianura, invece, l’esenzione è limitata ai terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali.

Resta fuori dall’esenzione Imu una sola casistica: i terreni incolti e gli orti di proprietari che non hanno la qualifica di coltivatore diretto o di Iap e che quindi continuano a pagare.

Calcolo Imu terreni agricoli

Per il calcolo dell’Imu agricola, bisogna applicare l’aliquota ordinaria dello 0,76% al reddito domenicale al primo gennaio dell’anno di riferimento, rivalutato del 25% e moltiplicato per il coefficiente 135.

L’aliquota ordinaria dello 0,76% è soggetta ad aumento o diminuzione da parte dei Comuni fino allo 0,3%, quindi l’aliquota ordinaria può variare in ogni Comune da un minimo di 0,46% a un massimo di 1,06%.

Il calcolo dell’Imu terreni agricoli si effettua, in sostanza, nel seguente modo:

  • calcolo dell’imponibile: reddito dominicale x 1,25 x 135;
  • applicazione dell’aliquota deliberata dal Comune.

Per consultare le aliquote del proprio Comune è possibile consultare il motore di ricerca del Mef.

Per i terreni agricoli e non coltivati, la base imponibile è costituita dal valore ottenuto applicando all’importo del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, un moltiplicatore pari a 135.

L’Imu per i terreni edificabili: le regole

Non è prevista esenzione per quei terreni qualificati come “edificabili”, salvo il caso in cui il terreno sia posseduto e condotto da coltivatore diretto o Iap (comma 741 lett. d, legge di bilancio 2020).

Se non esente, la base imponibile Imu del terreno edificabile è data dal valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell’anno di imposizione.

Il codice tributo per il versamento con modello F24 è “3916”.

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