Imu e Tasi residenti all’estero 2023, casi di esenzione e soggetti obbligati

Patrizia Del Pidio

30/05/2023

10/07/2023 - 12:04

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Imu e Tasi per chi risiede all’estero, quando nel 2023 il pagamento non è dovuto? Vediamo le regole per l’esenzione.

Imu e Tasi residenti all’estero 2023, casi di esenzione e soggetti obbligati

Anche per chi è residente all’estero vige l’obbligo di versare Imu e Tasi? Molti sono gli italiani residenti all’estero, infatti, che possiedono in Italia almeno un immobile e proprio per questo è necessario fornire chiarimenti in merito all’obbligo di pagamento di Imu e Tasi per questi soggetti.

Non tutti gli italiani residenti all’estero, infatti, devono pagare Imu e Tasi sugli immobili che detengono in Italia. In alcuni casi, infatti, sono previste esenzioni dal pagamento per l’abitazione principale e la riduzione per quel che riguarda la Tasi.

Imu residenti all’estero: chi paga e quali le esenzioni

Gli italiani residenti all’estero sono obbligati al pagamento dell’Imu sull’immobile posseduto in Italia a meno che non siano iscritti all’AIRE e pensionati nello Stato estero dove si ha la residenza.

Come chiarito dall’AIRE infatti:

“l’immobile in Italia si può considerare Abitazione principale (e quindi esente IMU) solo se si è pensionati nello Stato estero di residenza e con pensione rilasciata dallo stesso Stato estero.”

Solo in questo caso specifico si ha diritto all’esenzione dal versamento dell’imposta sulla prima casa, pertanto tutti gli altri cittadini italiani residenti all’estero che non rispettano tali criteri sono obbligati al pagamento dell’Imu sulla prima abitazione.

Nello specifico è stato l’art. 9-bis della legge n. 80/2014 ad apportare tali modifiche alla normativa in materia di Imu per immobili posseduti da cittadini residenti all’estero, eliminando la possibilità di dichiarare l’abitazione italiana come prima casa da parte dei pensionati in Italia residenti all’estero così come per i cittadini italiani che risiedono in un altro Stato.

Per completezza si riporta di seguito la norma disposta dell’art. 9-bis della legge n. 80/2014:

“A partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unita’ immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.”

Pertanto i soggetti che non rientrano nell’esenzione sono obbligati al pagamento dell’Imu dal momento che l’immobile posseduto in Italia da un cittadino italiano residente all’estero è considerato come seconda abitazione.

Tasi residenti all’estero: quali soggetti hanno diritto alla riduzione dell’imposta Legge 2014

I cittadini italiani residenti all’estero devono pagare la Tasi dal momento che la normativa di riferimento non prevede nessuna esenzione per gli iscritti all’AIRE, tuttavia è prevista una riduzione della tassa sui servizi indivisibili del Comune per i pensionati iscritti all’AIRE che ricevono la pensione dallo Stato estero di residenza.

Quindi per i medesimi soggetti pensionati di cui sopra esenti dall’Imu è prevista una riduzione della Tasi come anche per la Tari nella misura di due terzi dell’imposta.

È ancora la legge n. 80/2014 a disporre il pagamento della Tasi sull’immobile posseduto in Italia.

Oltre alla riduzione della Tasi per i pensionati di cui sopra la normativa citata stabilisce per tutti gli altri soggetti iscritti all’AIRE l’obbligo del pagamento dell’imposta secondo l’aliquota ordinaria deliberata dal Comune dove è ubicato l’immobile.

Tale disposizione è valida per tutti gli immobili abitativi o meno posseduti in Italia dai cittadini italiani residenti all’estero.

Imu eTasi residenti all’estero: aggiornamento 2020

Dal 2020 ci sono novità importanti che riguardano il pagamento delle tasse sugli immobili detenuti in Italia da cittadini residenti all’estero e queste novità sono state previste dall’articolo 1 commi 738/787 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 27 dicembre 2019 numero 160).
Dal 2020 per i cittadini iscritti all’Aire non è prevista più alcuna esenzione per gli immobili posseduti in Italia in quanto è stata esclusa la possibilità di assimilare, per il pensionato italiano che risiede all’estero, l’immobile posseduto in Italia all’abitazione principale.
Ogni immobile posseduto in Italia per tutti gli iscritti all’Aire, quindi, è soggetto a tassazione senza eccezione.

Imu eTasi residenti all’estero: aggiornamento 2021/2022

Un’altra importante novità in materia di Imu e Tasi per i residenti all’estero è portata dalla Legge di Bilancio 2021 per il Bilancio del triennio 201/2023. All’articolo 1, comma 48 è esplicitamente riportato che :

A partire dall’anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d’uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, l’imposta municipale propria di cui all’articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi.

La riduzione, quindi, si applica ai pensionati all’estero (e non necessariamente iscritti all’Aire) che percepiscono una pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia. L’agevolazione riconosciuta è pari alla riduzione dell’Imu al 50% per 2021 e del 62,5% per il 2022. Per il 2023 la riduzione torna ad essere del 50%.

Da sottolineare che la riduzione, però, si applica solo sull’abitazione ma non sulle sue pertinenze. Hanno diritto alla riduzione IMU i titolari di una pensione internazionale, che hanno lavorato in Stati esteri in convenzione con l’Italia e che sono residenti all’estero.

Imu e Tasi residenti all’estero: come pagare le imposte sulla casa

Gli italiani residenti all’estero che devono pagare l’Imu e la Tasi sono tenuti ad effettuare il pagamento delle imposte sulla casa tramite bonifico bancario al Comune di riferimento ed entro il termine di scadenza per il versamento dell’acconto o del saldo.

Le coordinate sul bonifico devono essere richieste presso l’Ufficio Tributi del Comune dove si trova l’immobile.

Tuttavia l’AIRE spiega che è buona norma inserire nella causale del versamento i dati presenti nel modello F24 e cioè:

  • codice fiscale o Partita IVA;
  • indicazione dell’imposta versata, Imu o Tasi;
  • anno di riferimento;
  • indicare se si tratta dell’acconto o del saldo dell’imposta;
  • codici tributo.

Il Comune potrebbe richiedere di inviare anche una copia del bonifico per mezzo di Fax o posta elettronica.

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