L’IMU si paga anche sulle parti comuni come portineria e parcheggi. Se l’amministratore sbaglia il calcolo, la responsabilità è sua: scopri i dettagli della nuova sentenza della Corte di Appello.
L’IMU si paga anche sulle parti comuni del condominio che sono state accatastate autonomamente e che rappresentano un bene accessibile a tutti. Quando si parla di IMU si è portati a pensare che si debba pagare solo per gli immobili che si possiedono, in pochi, però, sanno che anche sulle parti comuni del condominio si potrebbe dover pagare.
Si tratta di un’informazione che potrebbe essere utile conoscere soprattutto per chi è in procinto di comprare casa: sapere se per le parti comuni è dovuta l’IMU permette di avere un’idea di massima sulle spese da sostenere annualmente per l’immobile. Vediamo, quindi, quando l’IMU è dovuta anche dal condominio, chi è tenuto a versarla e cosa succede se non si paga.
IMU sulle parti comuni del condominio
L’IMU è forse il principale onere di natura fiscale che è previsto sulla casa. A prevedere che l’imposta vada pagata anche sulle parti comuni del condominio è l’articolo 1130 del codice civile in base al quale l’amministratore è tenuto a eseguire gli adempimenti fiscali. Il soggetto tenuto al versamento dell’imposta per le parti comuni, quindi, è l’amministratore.
L’IMU, però, si versa per le parti comuni solo quando a queste sono attribuite rendite catastali autonome. È il caso della portineria, dei locali di servizio, dell’alloggio del portiere, di stenditoi, di sottotetti destinati all’uso comune, dei locali lavanderia, dell’area parcheggio che non sono beni di proprietà del singolo, ma non possono essere considerate neanche pertinenze.
Su queste parti, quindi, a versare l’IMU è l’amministratore che, poi, recupererà gli importi dai condomini in base ai millesimi di proprietà. La dichiarazione IMU, in cui è indicata la quota di possesso di ogni condomino e i versamenti, quindi, sono un compito che spetta all’amministratore.
Cosa succede se non si paga l’IMU sulle parti comuni?
Se non si versa l’IMU sulle parti comuni autonomamente accatastate potrebbero scattare sanzioni e interessi. Va sottolineato che non tutte le parti comuni sono assoggettate all’IMU, ma solo quelle che hanno una propria rilevanza catastale.
Nonostante ad adempiere al pagamento sia l’amministratore di condominio, la titolarità dell’obbligo ricade su ogni singolo proprietario. La figura dell’amministratore che paga per tutti gli amministrati, infatti, serve solo a non dover riprodurre lo stesso pagamento per ogni quota di possesso.
Il condominio che non versa l’IMU sulle parti comuni, la paga in ritardo o in modo insufficiente deve pagare una sanzione ordinaria pari al 25% dell’importo omesso (se si paga, invece, entro 90 giorni dalla scadenza la sanzione è ridotta della metà).
Se il mancato versamento è frutto di un calcolo sbagliato dell’amministratore, i condomini potrebbero decidere anche di addebitargli l’errore per una cattiva gestione: in questo caso l’amministratore rischia anche la revoca dell’incarico.
La sentenza del 10 aprile
Proprio su questo argomento e sulla responsabilità dell’amministratore fa scuola la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 10 aprile 2026 la quale stabilisce che l’amministratore risponde in prima persona verso il condominio per le sanzioni e gli interessi che derivano da un’errata autoliquidazione dell’IMU o dall’omissione del versamento dell’imposta. Anche se l’assemblea ha approvato il rendiconto, l’errore dell’amministratore non risulta sanato, anche se consente all’amministratore di riscuotere le somme dai condomini.
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