Impatriati, fine del quinquennio agevolato e verifica requisiti per la proroga al 31 dicembre

Andrea Amantea

27 Ottobre 2025 - 13:47

Il vecchio regime impatriati può avere una durata complessiva di dieci anni solo nel rispetto di precisi requisiti

Impatriati, fine del quinquennio agevolato e verifica requisiti per la proroga al 31 dicembre

I lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza fiscale in Italia nel 2021 termineranno il primo quinquennio agevolato al 31 dicembre 2025. Entro tale data sarà necessario verificare la sussistenza di almeno uno dei due requisiti: presenza di un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo); acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia, effettuato successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti.

Ciò al fine di proroga la detassazione per ulteriori 5 anni.

Vediamo in che modo i suddetti requisiti si considerano rispettati.

Il regime impatriati

Il regime agevolato per i lavoratori impatriati ex art.16 del D.Lgs. 147/2015, riguarda i lavoratori che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia ai sensi dell’art.2 del DPR 917/1986 (TUIR).

Dopo l’introduzione del nuovo regime impatriati, art.5 D.Lgs 209/2023, possono ancora sfruttare il vecchio regime impatriati coloro i quali hanno trasferito la propria residenza anagrafica entro il 31 dicembre 2023.

L’agevolazione consiste nella detassazione del 70% dei redditi di lavoro dipendente e autonomo (compreso i redditi di impresa) prodotti nel territorio dello Stato, ridotta al 90% se la residenza è trasferita in una delle regioni del Mezzogiorno.

Possono beneficiare del regime i soggetti che non sono stati fiscalmente residenti in Italia nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento e che si impegnano a risiedervi per almeno due anni, svolgendo la propria attività prevalentemente in Italia.

Impatriati. Fine del quinquennio agevolato e verifica requisiti proroga al 31-12

Per prorogare il regime di detassazione, coloro i quali termineranno i 5 anni agevolati al 31-12, dovranno verificare: la sussistenza di almeno uno dei due requisiti: presenza di un figlio minorenne o a carico (anche in affido preadottivo); acquisto di un’unità immobiliare residenziale in Italia, effettuato successivamente al trasferimento o nei dodici mesi precedenti.

A tal proposito riprendendo le indicazioni operative di cui alla circolare n°33/2020, è corretto affermare che:

  • per un soggetto che sia fiscalmente rientrato in Italia nel 2021, il primo figlio (ovvero il terzo figlio) deve essere nato entro il 31 dicembre 2025;
  • sul requisito dell’acquisto dell’immobile, la compravendita definitiva deve avvenire entro il 31-12-2025 e può essere effettuata anche in comproprietà con il coniuge, con il convivente o con i figli dell’impatriato.

Attenzione: la sottoscrizione di un preliminare di compravendita non è sufficiente a integrare il presupposto per l’estensione del regime agevolato in quanto lo stesso produce, unicamente, effetti obbligatori in capo alle parti, che si impegnano a stipulare in un secondo momento un contratto definitivo, senza produrre l’effetto traslativo tipico della compravendita (vedi circolare n°33/2020).

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