Il Fisco va in ferie. Quali versamenti F24 si possono rinviare (e quali no)

Giacomo Astaldi

29 Luglio 2026 - 13:24

Ad agosto scatta la sospensione feriale: i versamenti F24 in scadenza fino al 20 agosto possono slittare senza sanzioni. Ecco quali pagamenti sono rinviati e quali restano esclusi.

Il Fisco va in ferie. Quali versamenti F24 si possono rinviare (e quali no)

Con l’arrivo di agosto scatta la cosiddetta sospensione feriale, la «tregua» che ogni anno concede ai contribuenti qualche giorno in più per mettersi in regola con il Fisco. I versamenti con modello F24 in scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza sanzioni né maggiorazioni. Nel 2026 quel giorno cade di giovedì 20 agosto e diventa, di fatto, la data più affollata dell’estate fiscale. Su di essa confluiscono tutti gli adempimenti che, in assenza della proroga, sarebbero caduti nei primi venti giorni del mese.

Non tutto, però, rientra nella sospensione. Alcune scadenze - a partire dalle rate delle rottamazioni - seguono regole proprie e non godono dello stesso differimento. Vediamo nel dettaglio cosa si può rinviare e cosa no.

Come funziona la sospensione feriale dei versamenti

La possibilità di differire i pagamenti è prevista dall’articolo 3-quater del decreto legge n. 16/2012 (convertito dalla legge n. 44/2012), che dispone il rinvio al 20 agosto degli adempimenti fiscali e dei versamenti unitari effettuati con modello F24 in scadenza nella prima parte del mese. A questa disposizione si affianca l’articolo 37, comma 11-bis, del decreto legge n. 223/2006, che sospende negli stessi giorni gli adempimenti fiscali di natura telematica.

In pratica, chi ha un F24 in scadenza il 16 agosto - data che nel 2026 cade peraltro di domenica - non deve affrettarsi: potrà versare entro giovedì 20 senza alcuna penalità. Si tratta di una misura strutturale, riproposta ogni anno con le medesime regole.

Quali versamenti F24 si possono rinviare al 20 agosto

Rientrano nella sospensione tutti i versamenti «ordinari» da effettuare con modello F24 la cui scadenza cade tra il 1° e il 20 agosto. Tra i principali:

  • l’IVA mensile relativa a luglio, per i contribuenti con liquidazione mensile;
  • le ritenute IRPEF operate a luglio dai sostituti d’imposta;
  • i contributi INPS versati tramite F24, sia per i lavoratori dipendenti sia per la Gestione separata, oltre alla quota fissa dovuta da artigiani e commercianti;
  • le rate in corso dei piani di rateazione del saldo e degli acconti delle imposte sui redditi, così come del saldo IVA 2025.

A queste si aggiunge, per il 2026, la coda dei versamenti dei redditi prorogati. I contribuenti soggetti agli ISA, i forfettari e quelli in regime di vantaggio che hanno beneficiato della proroga al 20 luglio e hanno scelto di pagare nei trenta giorni successivi versano infatti proprio entro il 20 agosto il saldo 2025 e il primo acconto 2026.

Su quest’ultima categoria è però necessaria una precisazione, per evitare equivoci. Chi rinvia il pagamento ai trenta giorni successivi al 20 luglio applica una maggiorazione dello 0,80% a titolo di interesse corrispettivo, prevista dal decreto legge n. 89/2026. Non si tratta di un costo legato alla sospensione feriale - che resta senza oneri - ma dell’importo connesso al differimento dei trenta giorni, dovuto a prescindere dalla pausa estiva.

Cosa resta fuori: le rate delle rottamazioni

L’errore più frequente riguarda le rate delle definizioni agevolate. La sospensione feriale non si applica alle rate della rottamazione: non sono infatti considerate versamenti «ordinari», ma pagamenti che derivano da una procedura di riscossione già avviata e che seguono quindi un binario autonomo.

Nel 2026 la data da tenere d’occhio è il 31 luglio, giorno in cui vanno pagate la rata della rottamazione quater (e della riammissione) e la prima o unica rata della nuova rottamazione quinquies. Per la quater e per la quinquies in soluzione unica valgono i cinque giorni di tolleranza previsti dalla legge: il pagamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 5 agosto. Per il piano rateale della quinquies, invece, la tolleranza non opera allo stesso modo e la decadenza dal beneficio scatta in caso di mancato versamento di due rate, anche non consecutive. In ogni caso, chi salta questi termini non può invocare il differimento al 20 agosto.

Gli altri adempimenti che non slittano

Restano fuori dalla sospensione anche alcuni adempimenti che non passano dal modello F24 o che scadono dopo il 20 agosto:

  • gli elenchi Intrastat relativi a luglio, in scadenza il 25 agosto: viaggiano su un canale diverso (Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, oppure Entratel per i servizi) e mantengono il termine ordinario;
  • la registrazione dei contratti di locazione e il versamento della relativa imposta di registro, con scadenza il 31 agosto;
  • il contributo Enasarco, che si versa attraverso un sistema dedicato e non con modello F24.

Da non confondere: le altre «tregue» di agosto

La sospensione dei versamenti F24 non va confusa con le altre pause estive che operano in parallelo, ma su fronti diversi:

  • il pagamento delle somme richieste con gli avvisi bonari, derivanti dai controlli automatizzati e formali, è sospeso fino al 4 settembre (articolo 7-quater, comma 17, del decreto legge n. 193/2016);
  • i termini per rispondere alle richieste di documenti da parte dell’Agenzia delle Entrate sono anch’essi congelati fino al 4 settembre;
  • i termini processuali del contenzioso tributario, come ricorsi e appelli, restano sospesi per l’intero mese, dal 1° al 31 agosto.

Sono misure distinte. La scadenza del 20 agosto riguarda i versamenti ordinari con F24, non i pagamenti derivanti da avvisi o cartelle.

Un solo giorno per molti versamenti

Il rovescio della medaglia della sospensione feriale è noto a chi gestisce una partita IVA. Rinviando tutto al 20 agosto, quella data concentra in un’unica giornata un numero elevato di pagamenti. Secondo lo scadenzario pubblicato dall’Agenzia delle Entrate, sul 20 agosto possono confluire oltre 140 diverse tipologie di versamento d’imposta, in gran parte legate alla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi 2026 relative all’anno d’imposta 2025.

Più che una semplice proroga, dunque, conviene considerarla un promemoria: i versamenti non spariscono, si accumulano. Chi può, farebbe bene a distribuire i pagamenti senza attendere l’ultimo giorno utile, per non trovarsi con un esborso concentrato proprio nel cuore delle ferie.