Il dipendente rifiuta la trasformazione a tempo indeterminato. Come comportarsi?

Paolo Ballanti

23 Maggio 2024 - 10:16

Il dipendente che rifiuta la stabilizzazione del contratto a tempo indeterminato è un evento raro. Tuttavia se l’azienda si trova in una situazione simile come deve comportarsi? Ecco la guida completa

Il dipendente rifiuta la trasformazione a tempo indeterminato. Come comportarsi?

La trasformazione a tempo indeterminato rappresenta di norma un traguardo per il lavoratore che, dalla precarietà del rapporto a termine, passa alla stabilità del contratto senza alcuna data di scadenza.

In molti casi la trasformazione del rapporto è all’origine di una serie di scelte successive del lavoratore, tanto personali quanto economiche, sino ad allora in stand-by in attesa dell’agognata stabilizzazione del contratto.

Può tuttavia accadere che, per molteplici ragioni, si pensi ad esempio ad un’incompatibilità ambientale e / o caratteriale con datore di lavoro, responsabili o ancora colleghi, il dipendente decida di rifiutare la trasformazione a tempo indeterminato proposta dall’azienda.

Il primo effetto di questo rifiuto è quello per cui non si potrà dar seguito ad una alcuna stabilizzazione del contratto, posto che manca il consenso di entrambe le parti.

Per quanto riguarda gli adempimenti successivi a carico dell’azienda, come deve comportarsi quest’ultima? Analizziamo la situazione in dettaglio.

Il dipendente rifiuta la trasformazione a tempo indeterminato. Come comportarsi?

Prorogare il rapporto a termine

Il lavoratore che, prossimo alla scadenza del contratto, rifiuta la trasformazione a tempo indeterminato può, in realtà, avere l’intenzione di proseguire il suo rapporto con il datore di lavoro con un contratto però a termine.

In questi casi, una volta che il dipendente ha manifestato il suo pensiero all’azienda, è bene innanzitutto che quest’ultima si chieda se:

  • E’ sua volontà continuare la collaborazione con il lavoratore.
  • Esistono le prospettive economico - produttive tali da giustificare la prosecuzione del rapporto (ad esempio esistenza di ordini, commesse o semplicemente un picco di attività);
  • Esistono i presupposti normativi per proseguire con il contratto a termine.

Con riguardo a quest’ultimo aspetto si ricorda che, alla scadenza, il rapporto a tempo determinato può essere prorogato (senza soluzione di continuità) per un massimo di 4 volte. Se il numero delle proroghe è superiore, il contratto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga.

E’ bene che il datore di lavoro consideri altresì che il contratto a termine, eccezion fatta per le attività stagionali, può avere una durata massima di 24 mesi. Se il citato limite non viene rispettato (per effetto di un unico o più contratti) il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data del superamento.

Da ultimo, si ricorda che, sempre nel rispetto del limite massimo di durata di 24 mesi, è possibile stipulare contratti a termine per qualsiasi esigenza e per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, senza alcuna specifica causale, esclusivamente per contratti di durata fino a 12 mesi.

Il termine apposto al contratto può superare i 12 mesi, laddove sussista almeno una delle seguenti causali:

  • Casi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dai contratti collettivi aziendali siglati da RSA / RSU;
  • In assenza di previsioni dei contratti collettivi (come sopra definiti) si fa riferimento alle causali previste dai contratti collettivi applicati in azienda;
  • In assenza di disposizioni dei contratti collettivi applicati in azienda (e comunque entro il 31 dicembre 2024) per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti nel contratto individuale;
  • Esigenze di sostituzione di altri lavoratori.

Nelle ipotesi di ricorso al contratto a termine di durata superiore a 12 mesi, senza una delle causali, il rapporto si trasforma a tempo indeterminato dalla data di superamento del citato termine di 12 mesi.

Il rispetto delle causali, con riguardo al tetto di durata dei 12 mesi, opera (e qui risiede il motivo all’origine di quanto appena descritto) anche in caso di proroghe e rinnovi successivi del contratto di lavoro, tali da determinare il superamento del limite dei 12 mesi.

Alla luce di quanto appena descritto e se la risposta ai tre punti citati è sì, il datore di lavoro può manifestare al lavoratore la volontà di proseguire la collaborazione con un contratto a termine, soggetto quindi a proroga, con data di scadenza che slitta pertanto ad un momento successivo.

La comune volontà di prorogare il contratto dev’essere formalizzata in un’apposita scrittura tra le parti, oltre all’obbligo, in capo al datore di lavoro, di trasmettere la comunicazione telematica «UniLav» entro il termine di 5 giorni, decorrenti dalla data di scadenza del contratto stesso.

Lasciar scadere il contratto

Arrivati alla scadenza del contratto a termine se il dipendente rifiuta la trasformazione a tempo indeterminato e ricorrono le seguenti condizioni:

  • Il lavoratore non manifesta la volontà di proseguire il rapporto nella forma di un contratto a termine (come nel punto precedente);
  • Il datore di lavoro, pur a fronte della volontà del dipendente di proseguire la collaborazione, non ritiene ci siano le condizioni economico - produttive ed in generale i presupposti (compresi quelli di tipo normativo) per estendere la durata del rapporto a tempo determinato;

il contratto a tempo determinato si interrompe per scadenza naturale dello stesso, una volta raggiunta la data di fine prefissata, indicata nella precedente scrittura tra le parti e riportata nel modello «UniLav».

In queste situazioni, come anticipato, il rapporto, in assenza appunto di proroga o trasformazione dello stesso, si conclude naturalmente, senza necessità di ulteriori lettere, comunicazioni o adempimenti.

Fanno eccezione, tuttavia, gli obblighi in capo al datore di lavoro legati all’elaborazione della busta paga, in particolare la liquidazione delle competenze di fine rapporto, come:

  • Ferie e permessi maturati e non goduti;
  • Mensilità aggiuntive (tredicesima ed eventuale quattordicesima) maturate e non liquidate;
  • Trattamento di fine rapporto maturato alla data di cessazione del rapporto, al netto di eventuali anticipi di una quota - parte dello stesso.

Da ultimo, il datore di lavoro segnala all’Inps l’interruzione del contratto, indicando nella denuncia telematica «UniEmens», da trasmettere all’Istituto entro la fine del mese successivo quello di competenza, nell’elemento «TipoCessazione», percorsi «Cessazione; MesePrecedente/Cessazione» il codice «1C» la cui descrizione è «Fine contratto».

Attenzione ai contratti non ancora scaduti

Se, come descritto nei paragrafi precedenti, non ricorrono le condizioni per proseguire il contratto a tempo determinato, il lavoratore che rifiuta la trasformazione del rapporto è comunque in forza sino alla data di scadenza del rapporto stesso.

Infatti, il contratto a tempo determinato non ancora scaduto può essere risolto unilateralmente dal datore di lavoro, prima della scadenza del termine, soltanto in presenza di una giusta causa ovvero per impossibilità sopravvenuta della prestazione se l’evento, pur se prevedibile, non era evitabile.

Una volta raggiunta la data di scadenza, il contratto si risolve naturalmente come descritto nel paragrafo precedente.