Il certificato di malattia può essere fatto il giorno dopo l’assenza a lavoro? Le regole da seguire

Paolo Ballanti

17 Ottobre 2024 - 10:26

Il rilascio del certificato di malattia rappresenta uno degli obblighi principali del dipendente. Se l’azienda si trova di fronte un certificato retrodatato come deve comportarsi? La guida completa

Il certificato di malattia può essere fatto il giorno dopo l’assenza a lavoro? Le regole da seguire

La malattia non professionale si presenta come un evento che colpisce lo stato di salute del lavoratore e lo altera in maniera tale da rendere impossibile lo svolgimento della prestazione manuale e / o intellettuale definita nel contratto di assunzione o nelle intese successivamente intercorse tra le parti.

In considerazione del fatto che il dipendente con malattia certificata dal medico curante o dalla struttura sanitaria competente non è in grado di rendere la prestazione, allo stesso non spetta parimenti la retribuzione a carico del datore di lavoro per le ore / giorni non lavorati.

A tutela della posizione del dipendente e della sua esigenza di avere, anche nel corso della malattia, entrate economiche sufficienti a garantirgli di far fronte alle esigenze di vita familiare e sociale, la normativa prevede un intervento dell’Inps, assicurato grazie ad un’apposita indennità economica, di norma anticipata in busta paga dal datore di lavoro per conto dell’Istituto.

Per i lavoratori e / o i periodi non coperti dall’intervento economico dell’Inps la contrattazione collettiva nazionale (Ccnl) contempla comunque un trattamento a carico azienda.

Affinché il dipendente possa beneficiare tanto della tutela Inps quanto di quella conto azienda è necessario che l’interessato si sottoponga a visita medica e nel corso della stessa ottenga un certificato medico, trasmesso poi all’Inps e, per il tramite di questo, al datore di lavoro.

In sede di rilascio del certificato può accadere che il medico faccia decorrere lo stato di malattia dal giorno precedente quello della visita. In questi casi cosa deve fare il dipendente e che tipo di conseguenze ci sono in busta paga?

Analizziamo la questione in dettaglio.

Quali obblighi per il lavoratore in malattia?

Il dipendente che si trova in stato di malattia è tenuto in primo luogo a:

  • Segnalare tempestivamente l’assenza al datore di lavoro;
  • Comunicare al datore di lavoro l’indirizzo di reperibilità (se diverso da residenza o domicilio abituale).

A seguire, l’interessato deve (tempestivamente o comunque nel corso del primo giorno di manifestazione della malattia) sottoporsi a visita medica da parte del medico curante o di altra struttura sanitaria competente.

Da notare la differenza tra la:

  • Comunicazione di assenza al datore di lavoro, idonea ad informarlo che l’interessato non si presenta al lavoro;
  • Certificazione di malattia, quale documento in grado di giustificare e dimostrare la veridicità di quanto sostenuto dal dipendente.

Trattandosi di due adempimenti diversi, la semplice comunicazione al datore di lavoro non esime il lavoratore dall’obbligo di sottoporsi a visita medica ed assicurarsi che il certificato venga trasmesso all’Inps e, per il tramite dell’Istituto stesso, reso disponibile al datore di lavoro.

Il dipendente che, pur avendo comunicato l’assenza all’azienda, non si sottopone a visita medica e, pertanto, non certifica lo stato di malattia è da considerarsi come assente ingiustificato.

Si ricorda che l’assenza ingiustificata, oltre a non essere retribuita, espone il dipendente (a seconda di quanto prevede il regolamento disciplinare interno) a possibili sanzioni che, nei casi di maggior gravità, possono portare sino al licenziamento per giusta causa, senza periodo di preavviso.

Invio del certificato medico all’Inps

Nel corso della visita il medico / struttura sanitaria produce due documenti:

  • Il certificato di diagnosi, dove è riportata la data di inizio e fine prognosi, oltre alla causa all’origine dell’evento morboso;
  • L’attestato di malattia, con la sola indicazione del periodo di prognosi.

Il lavoratore, dal canto suo, è chiamato a:

  • Controllare l’effettivo invio telematico del certificato all’Inps;
  • Farsi rilasciare dal medico / struttura sanitaria il numero identificativo del certificato, da mettere a disposizione del datore di lavoro affinché quest’ultimo possa consultarlo sull’apposito servizio telematico presente sul portale «inps.it».

Al di là di quelli che sono gli aspetti procedurali e gli obblighi in capo al dipendente, assume importanza il tipo di visita cui si sottopone l’interessato e, soprattutto, la data di effettuazione della stessa.

Visita ambulatoriale o domiciliare, cosa cambia?

Il tipo di visita cui si sottopone il dipendente ha effetti in termini di decorrenza della malattia e, di conseguenza, del corrispondente trattamento economico.

Non a caso, nelle ipotesi di visita ambulatoriale l’evento di malattia decorre dal giorno in cui viene prodotto il certificato medico (data di rilascio).

Al contrario, se trattasi di visita domiciliare la malattia decorre dal giorno del rilascio del certificato medico ovvero, se il dipendente dichiara la sussistenza dello stato morboso, anche dal giorno precedente quello di rilascio del certificato.

In definitiva, nelle ipotesi di visita ambulatoriale il periodo di decorrenza della malattia (e della copertura economica dell’Inps e / o del datore di lavoro) non può retroagire rispetto alla data del rilascio del certificato.

Ne consegue che, eccezion fatta per le ipotesi di visita domiciliare, la decorrenza della validità del certificato (e perciò della malattia indennizzabile) è da conteggiare dalla data del rilascio del certificato stesso. Pertanto, le giornate precedenti quella di produzione del documento in parola si considerano non documentate e, di conseguenza, non indennizzabili.

Certificato retrodatato, come evitarlo?

Il dipendente che, in base alle proprie condizioni di salute, è in grado di recarsi presso il medico curante, è bene che si attivi per farsi rilasciare il certificato nel giorno stesso di inizio della malattia. In questo modo, trattandosi di visita ambulatoriale, la malattia decorrerà dal giorno stesso di inizio dell’evento posto che il medesimo coinciderà con la data di rilascio del certificato. Così facendo il dipendente non si perderà quote di retribuzione, a causa della presenza di giornate non indennizzabili precedenti la data di rilascio del certificato.

Un esempio di certificato retrodatato

Il dipendente Caio si trova in stato di malattia il giorno 1° ottobre 2024. Dal momento che le sue condizioni di salute lo permettono Caio si reca dal medico curante il giorno successivo (2 ottobre 2024) per una visita ambulatoriale da cui ottiene un certificato di malattia con prognosi dal 1° ottobre 2024 al 15 ottobre 2024.

Trattandosi di visita ambulatoriale la malattia di Caio decorrerà dal giorno del rilascio del certificato e non da quello precedente, con la conseguenza che il 1° ottobre 2024 sarà considerato in busta paga come giorno di malattia non indennizzabile, per cui non spetterà alcun compenso né a carico dell’Inps né in capo al datore di lavoro.

Al contrario, se Caio si fa rilasciare dal medico il certificato di malattia nello stesso giorno di inizio evento (il 1° ottobre 2024) la copertura economica decorrerà dal giorno di rilascio del certificato, corrispondente sempre al 1° ottobre. In questo modo l’interessato non subirà alcun danno economico.