Chiarite le soglie massime del bonus assunzioni a tempo indeterminato, su base mensile e giornaliera, per rapporti di lavoro part-time o interrotti nell’arco dell’anno o del mese.
La circolare n. 172015 dell’INPS (pubblicata lo scorso 29 Gennaio), ha fornito importanti chiarimenti circa le modalità operative del bonus assunzioni a tempo indeterminato previsto dalla Legge di Stabilità.
E’ stato innanzitutto chiarito che lo sgravio contributivo per i primi tre anni di contratto a tempo indeterminato sarà concesso anche per i contratti part-time, le assunzioni di dirigenti, per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato stipulati in seguito all’attuazione di un vincolo associativo con una cooperativa di lavoro e per i contratti a tempo indeterminati a scopo di somministrazione stipulati dalle Agenzie del Lavoro autorizzate a questa attività. Sono, invece, esclusi anche se a tempo indeterminato, i contratti di apprendistato, da lavoro domestico e i contratti di lavoro intermittente.
Oltre alle specifiche misure previste dal bonus assunzioni e ai casi di cumulabilità con altri incentivi, occorre tener presente anche un altro elemento che si rivela particolarmente importante per i contratti part-time e per i contratti risolti anzi tempo.
Soglie mensili
La circolare dell’INPS ha chiarito che la soglia massima dello sgravio contributivo su base annuale (8060,00 euro) va riferita al periodo di paga mensile. Si ottiene, quindi, che la decontribuzione massima su base mensile è:
8060,00 euro/12 = 671,66 euro
Tale importo è da tenere in considerazione soprattutto per quei rapporti di lavoro a tempo indeterminato, stipulati dal 1 Gennaio 2015, che saranno risolti prima dello scadere dell’anno solare, per cui lo sgravio contributivo sarà fruito proporzionalmente alla durata del contratto stesso.
Nel caso in cui i contributi risultino eccedenti rispetto alla soglia massima mensile, prevista dal bonus assunzioni, la quota eccedente potrà comunque, diventare oggetto di esonero nel corso dell’anno solare per il quale è prevista l’agevolazione, sempre nel entro la soglia massima annua di 8.060,00 euro.
Soglia giornaliera
Discorso analogo vale per i contratti a tempo indeterminato stipulati o cessati nel mese in corso o per i rapporti lavorativi che prevedono il part-time o il lavoro ripartito. In tal caso, lo sgravio contributivo dovrà essere calcolato su base giornaliera e dovrà, quindi, essere riproporzionato nel modo seguente:
8060,00 euro/365 = 22,08 euro
Tale cifra corrisponde allo sgravio contributivo giornaliero previsto.
Modalità di applicazione
Lo sgravio contributivo si applica sui soli contributi dovuti dal datore di lavoro, mentre sono esclusi dall’agevolazione, altre tipologie di contribuzioni quali:
- i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
- l’eventuale contributo dovuto al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” (per effetto della L. 296/2006);
- l’eventuale contributo dovuto ai fondi previdenziali complementari (per effetto della L. 92/2012);
Esempi pratici
Si consideri un rapporto di lavoro a tempo indeterminato avviato dal 1 Gennaio 2015. Nei primi 3 mesi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di contributi per 500,00 euro mensili. Per questo periodo non solo accede alla decontribuzione totale ma accumula anche un’eccedenza che, in ogni singolo mese è pari a:
671,66 euro - 500,00 euro = 171,66 euro
e che nei tre mesi è complessivamente pari a
171,66 euro x 3 = 514,98
Qualora il quarto mese i contributi aumentino alla soglia di 900,00 euro, il datore di lavoro sarù comunque coperto dallo sgravio della totalità dei contributi dal momento che l’eccedenza totalizzata nei tre mesi precedenti è superiore alla quota (del quarto mese) dei contributi non coperti dallo sgravio:
900,00 euro - 671,66 euro = 228,34
© RIPRODUZIONE RISERVATA