Il green pass obbligatorio è incostituzionale?

E. C.

17 Luglio 2021 - 20:22

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L’idea dei vaccini obbligatori ha fatto nascere dubbi in tema di costituzionalità e incostituzionalità: il green pass obbligatorio è incostituzionale?

Il green pass obbligatorio è incostituzionale?

Se il green pass obbligatorio è incostituzionale o meno è una domanda che presenta e ha presentato fin dall’inizio della pandemia, in merito ad altre e diverse questioni, non poche problematicità.

Proprio in questo momento in cui si parla di green pass per l’accesso a servizi quali stadi, palestre, mezzi pubblici e altri luoghi, sta tornando l’ormai antico dilemma in merito alla costituzionalità dell’obbligo alla certificazione verde per i vaccini.

Cosa dice la Costituzione: l’art. 16 e l’art. 32

Nella Costituzione italiana, gli articoli che di solito vengono presi a riferimento in merito al dibattito inerente a costituzionalità, anticostituzionalità e salute sono l’art. 16 e l’art. 32.

L’art. 16 della Costituzione riguarda la libera circolazione di persone e recita che ogni cittadino può muoversi e soggiornare in qualunque parte del territorio nazionale, previo limitazioni imposte per legge che possono essere dettate sia da motivi di sanità, sia di sicurezza.

L’art. 32 della Costituzione italiana sancisce che nessun cittadino può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

La sentenza della Corte Costituzionale del 2018

I confini di cosa significano le limitazioni e le disposizioni imposte dalla legge sono stati spesso oggetto, durante l’ultimo periodo, di osservazioni in merito all’incostituzionalità di alcune decisioni prese dai Governi e non solo riguardanti il green pass.

Tuttavia, una sentenza della Corte Costituzionale del 2018 ha posto l’accento su quali siano i confini delle imposizioni possibili per legge in nome dei motivi di sanità sulla tutela della salute. Nello specifico, in quell’occasione, la complessa sentenza rimarca e annovera che l’interpretazione dell’art. 32 può lasciare intendere che non solo si debba preservare la salute del singolo, ma anche quella della comunità.

Ciò significa che - secondo la sentenza della Corte Costituzionale - se il trattamento è diretto non solo a preservare lo stato di salute del diretto interessato, ma anche a migliorare quello degli altri - previo che questo trattamento non incida negativamente sulla salute del singolo - è possibile l’obbligo. Questo concetto espresso dalla Corte Costituzionale di allora, può essere traslato sulla situazione vaccinale.

Le condizioni per l’obbligo vaccinale

Per di più, c’era stata anche la più recente vicenda della Corte di Starburgo a porsi a favore di un obbligo vaccinale.

La condizione perché l’obbligo vaccinale possa sussistere, a quanto si legge dalla sentenza presa a modello per la costituzionalità della disposizione, è che il trattamento non incida negativamente sulla salute del singolo, oltre che essere positivo per la salute della collettività.

In tal senso, perché possa scattare l’obbligo vaccinale, si dovrebbe avere la certezza - nei limiti del possibile - della sicurezza dei vaccini e della loro efficacia nel superamento definitivo della pandemia.

Limitare le libertà di chi non si vaccina è costituzionale?

Alcuni suggeriscono di subordinare la vaccinazione all’esercizio di alcune professioni che impongono il contatto diretto con molte persone, come per esempio, gli insegnanti. Altri suggeriscono poi, di intraprendere lo stesso indirizzo anche verso eventi non primari, quali i teatri, le discoteche o i mezzi pubblici.

La questione è impervia e vede al centro il tema dell’emergenza. Tuttavia, la limitazione degli eventi per chi non si vaccina dovrebbe al più riguardare servizi non primari e non essenziali alla vita, dato che - sempre secondo la Costituzione - non si possono negare i principali diritti umani a nessun cittadino.

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