Gratuito patrocinio separazione e divorzio, a chi spetta e come richiederlo

Ilena D’Errico

5 Novembre 2023 - 00:03

Il gratuito patrocinio permette di ricevere l’assistenza legale senza farsi carico dell’onorario. È possibile usufruirne anche per separazione e divorzio, ecco a chi spetta come richiederlo.

Gratuito patrocinio separazione e divorzio, a chi spetta e come richiederlo

Il gratuito patrocinio permette di ricevere l’assistenza legale in materia penale o civile senza pagare l’avvocato, che riceverà il compenso dallo Stato. Proprio per questo il gratuito patrocinio non spetta a tutti, ma soltanto a chi ne ha effettiva necessità e non può permettersi di pagare personalmente e sarebbe quindi impossibilitato a far valere i propri diritti. È bene sapere che il gratuito patrocinio è ammesso anche in caso di separazione e divorzio, così che i coniugi possano sciogliere il matrimonio secondo le proprie esigenze indipendentemente dalle proprie condizioni economiche. Ecco a chi spetta e come richiederlo.

Gratuito patrocinio per separazione e divorzio

Il gratuito patrocinio permette a chi rispetta determinati requisiti reddituali di essere assistito da un avvocato senza doversi far carico del pagamento dell’onorario, che sarà corrisposto al professionista dall’Erario. Questo istituto consente quindi anche a chi è meno abbiente di poter essere assistito in cause e procedimenti legali, proprio secondo il concetto di giustizia previsto dall’ordinamento.

Di conseguenza, è possibile usufruire del gratuito patrocinio anche per il divorzio e la separazione. Nonostante la questione sia stata a lungo dibattuta, il gratuito patrocinio è ammesso anche per la separazione e il divorzio consensuali, compresa l’ipotesi in cui entrambi i coniugi si facciano assistere da un unico legale e indipendentemente dal grado di giudizio (primo grado, Corte d’Appello e Corte di Cassazione).

Oltretutto, per effetto della riforma Cartabia è possibile usufruire del gratuito patrocinio anche per le procedure di mediazione e negoziazione assistita, a prescindere che siano seguite o meno dal giudizio in tribunale. Il gratuito patrocinio per separazioni e divorzi serve anche a provvedere alle pratiche extragiudiziali, come l’invio di una diffida o la gestione degli accordi con la controparte.

A chi spetta

Per ottenere il gratuito patrocinio per separazione e divorzio bisogna rispettare i requisiti di reddito, che vengono stabiliti annualmente dalla legge. Per quanto riguarda il 2023, il reddito imponibile ai fini dell’imposta sul reddito risultante dall’ultima dichiarazione non deve superare 11.746,68 euro.

Ai fini della valutazione del reddito sono compresi anche i redditi dei familiari conviventi e del coniuge, pertanto il limite aumenta di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi. In ogni caso, la legge prevede che sia calcolato il solo reddito del richiedente per il gratuito patrocinio (escludendo quindi quello dei familiari conviventi) in determinati casi:

  • Le cause hanno ad oggetto i diritti della personalità, come il diritto all’oblio, al nome o alla vita.
  • In caso di conflitto con i familiari.

L’ultima ipotesi è idonea a derogare la somma dei redditi anche in ipotesi di separazione e divorzio giudiziali, permettendo al coniuge che non supera i limiti con il suo reddito personale (o eventualmente a entrambi) di ottenere l’assistenza legale a carico dello Stato.

Come richiederlo

Per chiedere il gratuito patrocinio per separazioni e divorzi giudiziali serve presentare una istanza scritta all’Ordine degli avvocati del luogo in cui si ha la residenza, tramite raccomandata A/R o pec. Le informazioni da rendere sono le seguenti:

  • la richiesta di ammissione al patrocinio e l’indicazione del processo cui si riferisce, se già in corso;
  • le generalità anagrafiche e il codice fiscale del richiedente e dei componenti il nucleo familiare;
  • la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi del D.p.r. n. 445/2000 in cui si attesta il reddito annuo (relativo all’anno precedente a quello della domanda);
  • dichiarazione di impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito;
  • sottoscrizione del richiedente;
  • copia fronte retro di un documento di identità in corso di validità.

Tra il giorno di ricezione della richiesta e la risposta da parte dell’Ordine degli avvocati non passano più di 10 giorni di calendario. Questo lasso di tempo serve a verificare i requisiti di reddito e la tipologia di causa e, quindi, a verificare che la richiesta soddisfi tutti i requisiti previsti dalla legge.

Altrimenti, se si vuole scegliere il professionista in modo più mirato bisogna consultare l’elenco di avvocati abilitati al gratuito patrocinio, disponibile di norma sul sito web dell’ordine di riferimento. Insieme al nominativo dell’avvocato sono di norma forniti anche i mezzi di contatto.

Naturalmente, chi già conosce un avvocato abilitato al gratuito patrocinio non deve far altro che accordarsi direttamente e sarà il professionista stesso a occuparsi della richiesta. È importante, in questo caso, accertarsi di rientrare nei parametri reddituali richiesti, altrimenti sarà comunque necessario corrispondere le spese legali per le attività svolte fino al rigetto della domanda.

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