In caso di genitori separati o divorziati chi deve pagare la baby-sitter? Dipende dall’accordo fra le parti e dalla necessità; in alcuni casi spetta a un solo genitore.
I genitori separati, o divorziati, sono tenuti a provvedere entrambi alle spese per il mantenimento dei figli minori. Come è naturale che sia, questa ripartizione non è sempre corrispondente alla metà per ciascuno; molto dipende infatti dal reddito dei genitori e dal collocamento del minore. Per capire chi deve pagare la baby-sitter in questi casi bisogna quindi conoscere l’accordo fra i genitori.
Di particolare importanza in merito vi è la distinzione tra spese ordinarie e spese straordinarie, che sono dovute ai genitori in maniera diversa. Nel dettaglio, è bene sapere che il pagamento della baby-sitter potrebbe rientrare nell’una o nell’altra casistica, a seconda di vari criteri tra cui la necessità e il precedente accordo.
In genere, il genitore non collocatario, cioè il genitore con cui i figli non vivono stabilmente, è tenuto a versare un assegno di mantenimento periodico che comprende di per sé tutte le spese ordinarie. In mancanza di un accordo specifico a riguardo, le spese straordinarie sono invece suddivise a metà fra i genitori.
Quando la baby-sitter è compresa nell’assegno mensile
In linea teorica questa divisione è molto semplice da comprendere e applicare, tuttavia non risulta allo stesso modo intuitivo delineare con precisione la questione sulla baby-sitter. In effetti, anche i precedenti giurisprudenziali non dimostrano un parere univoco in merito, ma nonostante questo è possibile comunque affidarsi ai principi generici.
L’unico punto effettivamente insindacabile è che se la baby-sitter rientra nelle spese ordinarie il suo pagamento è già compreso nell’assegno mensile, perciò il genitore non collocatario non è tenuto al pagamento di alcun extra a riguardo. Al contrario la spesa deve essere suddivisa, di norma al 50%, se la necessità della baby-sitter rientra nella straordinarietà.
Ciò che appare più ostico è definire quando si tratti di una spesa piuttosto che dell’altra, ma ci sono alcune circostanze evidenti alle quali è possibile fare riferimento per rintracciare il criterio comune. È evidente, ad esempio, che se la baby-sitter ha sempre svolto questo servizio in modo periodico anche prima della separazione si tratta di una spesa ordinaria, poiché oltre a essere abituale è nota a entrambi i genitori.
Al contrario, quando il servizio di baby-sitting si rende necessario soltanto in casi sporadici perché dovuto a determinate circostanze particolari, allora si può parlare di spesa straordinaria. Allo stesso tempo, però, il genitore collocatario deve dimostrarne l’effettiva necessità.
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Spesa straordinaria o voluttuaria: chi paga
Il pagamento delle spese straordinarie, infatti, prevede una suddivisione particolarmente rigida prevista dal giudice oppure dall’accordo consensuale delle parti. Nonostante si tratti di spese straordinarie, dunque non abituali e prevedibili, comunque devono essere concordate con precisione fra i genitori.
Di conseguenza il genitore collocatario non può richiedere arbitrariamente che l’altro paghi la quota per una spesa straordinaria non prevista, poiché l’altro genitore potrebbe rifiutarsi di pagare il rimborso e presentare ricorso. Naturalmente questo principio non si applica per le spese straordinarie caratterizzate dalla massima urgenza, in genere collegate a situazioni di salute ma non solo.
È ora possibile capire quando il pagamento deve essere ripartito:
- Quando la baby-sitter è una spesa ordinaria, perché i genitori se ne avvalevano già prima della separazione o ciò è stato previsto insieme, magari proprio in vista della separazione.
- Se la scelta di affidarsi a una baby-sitter è stata concordata fra i genitori e specificata.
- In caso di massima urgenza, anche senza l’accordo, il genitore collocatario può richiedere all’altro il rimborso della sua quota.
Di conseguenza i genitori sono tenuti a decidere insieme se e come affidarsi a una baby-sitter e nell’accordo dovrebbero rientrare anche gli aspetti più tecnici e precisi, come l’orario, i giorni e perfino la persona scelta per questo servizio.
Questo non è comunque necessario nelle situazioni di emergenza in cui il genitore è costretto ad allontanarsi e non può provvedere ai figli minori. Quando, invece, la scelta è unilaterale e non giustificata da un reale bisogno, il costo totale della baby-sitter ricade sul genitore che ne intende usufruire, infatti si definisce spesa voluttuaria.
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