Gazebo chiuso con porte scorrevoli, demolizione confermata

Ilena D’Errico

27 Giugno 2026 - 15:03

Il Consiglio di Stato conferma l’abusivismo del gazebo chiuso con porte scorrevoli senza permessi.

Gazebo chiuso con porte scorrevoli, demolizione confermata

Il gazebo è una soluzione pratica, economica e veloce per riparare gli spazi esterni, anche perché rientra tra le opere di edilizia libera. Ma attenzione a non cadere in errore, come accade molto spesso: il gazebo non necessita del permesso di costruire soltanto quando ci si attiene scrupolosamente a determinate caratteristiche strutturali e funzionali.

Il fraintendimento nasce dal fatto che un gazebo in senso stretto è necessariamente un’opera di edilizia libera, tant’è che quando viene sottoposto a modifiche non dovrebbe nemmeno più essere definito nello stesso modo. Un caso emblematico è la chiusura del gazebo con porte scorrevoli, che come confermato dal Consiglio di Stato rientra a pieno titolo tra gli interventi che necessitano di permessi edilizi. Di conseguenza, quando l’abuso non è sanabile è previsto l’ordine di demolizione. Vediamo quindi quali sono i criteri di riferimento.

Gazebo chiuso con porte scorrevoli, demolizione se non ha il permesso

Un gazebo chiuso con porte scorrevoli può essere realizzato soltanto con apposito permesso di costruire. A confermarlo è la sentenza n. 8049/2023 del Consiglio di Stato, che ribadisce nuovamente i requisiti di un gazebo in edilizia libera, come già fatto con le pronunce n. 6263/2023 e n. 3393/2021. Nel dettaglio, i giudici hanno specificato che il gazebo è:

una struttura leggera, non aderente ad altro immobile, coperta nella parte superiore ed aperta ai lati, realizzata con una struttura portante in ferro battuto, in alluminio o in legno strutturale, talvolta chiuso ai lati da tende facilmente rimovibili.

Di pari passo, il gazebo non deve avere autonomia funzionale né formare uno spazio chiuso stabile, altrimenti non è annoverabile negli interventi di edilizia libera. Insomma, il gazebo è per definizione stessa un’opera temporanea, non fissa né pensata per stabilità nel tempo, facile da rimuovere e aperta (al più chiusa con semplici tende). Non basta quindi realizzare un’opera simile al gazebo per evitare il permesso di costruire, altrimenti si rischiano sanzioni economiche elevate e l’ordine di demolizione. In sintesi, il gazebo deve essere:

  • leggero e facilmente rimovibile;
  • appoggiato al suolo senza ancoraggio stabile;
  • aperto o chiuso con tende facilmente ripiegabili, di norma su tre lti

Quando serve il permesso di costruire per il gazebo

Ogni struttura simile al gazebo e ogni gazebo trasformato con variazioni che incidono sulla funzione e sulla struttura che caratterizzano il manufatto necessita del permesso di costruire. Oltre al già citato esempio della chiusura con porte scorrevoli, c’è anche la frequente abitudine di fissarlo al suolo o all’edificio vicino per una struttura più stabile e resistente al vento. Anche in questo caso, tutto dipende dalle modalità scelte e quasi sempre si esce dall’edilizia libera. È possibile adottare delle precauzioni per usare il gazebo in sicurezza ma deve trattarsi di strumenti provvisori, adatti all’uso temporaneo e facilmente rimovibili.

La giurisprudenza amministrativa ha considerato anche l’uso dei plinti in cemento come sistema di ancoraggio permanente al suolo, come pure delle fondazioni in calcestruzzo o di qualsiasi forma di bullonatura al suolo. Quando indispensabile si possono usare, al più, pesi mobili non ancorati. Allo stesso tempo, il gazebo può essere appoggiato sulla pavimentazione già esistente e non su strutture appositamente costruite. Non è indispensabile che sia pieghevole o smontabile ma deve comunque trattarsi di una struttura leggera che si rimuove con facilità e in poco tempo. Lo stesso vale per la copertura.

Il gazebo, per dimensioni e numero (in caso di più opere) non deve in ogni caso alterare l’ambiente esterno, richiedendo altrimenti il permesso. I criteri di temporaneità devono inoltre essere rispettati anche nell’uso del gazebo, che non può essere collocato permanentemente né quindi servire a funzioni non temporanee. L’uso del gazebo a fini commerciali, per esempio, esula dall’edilizia libera perché estende la superficie commerciale in modo stabile. Il gazebo non deve neanche offrire uno spazio autonomo, né tanto meno avere una funzione abitativa. In ogni caso, è sempre fondamentale controllare il regolamento locale per le disposizioni specifiche, soprattutto per eventuali vincoli sul territorio che prescindono dal permesso di costruire.

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