Furto della badante in casa: come comportarsi?

Paolo Ballanti

31 Ottobre 2022 - 20:17

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Quali azioni abbiamo a disposizione se ci accorgiamo che la badante ha rubato in casa? Ecco cosa fare e come comportarsi in caso di furto della badante.

Furto della badante in casa: come comportarsi?

Il rapporto di lavoro domestico ha una particolarità che altri contratti di lavoro non hanno. Quella di svolgersi nelle nostre case, luoghi dove ci sentiamo più al sicuro ed in cui sono raccolti ricordi, passioni e, talvolta, oggetti preziosi.

Per questo motivo, la scelta della badante è di fondamentale importanza. Conosciamo veramente chi passa del tempo in casa ad assistere i nostri cari, arrivando a conoscere abitudini di vita, spostamenti, hobby e impegni quotidiani?

Il rischio di fare la scelta sbagliata c’è e, talvolta, ci si accorge dell’errore troppo tardi, quando ormai il danno è fatto.

Pensiamo ad esempio al furto. Come dobbiamo comportarci se spariscono oggetti preziosi, denaro e altri beni dalla casa e ci troviamo nell’assoluta certezza che la responsabilità sia la badante? Analizziamo la questione in dettaglio.

Chiedere la restituzione di quanto rubato

Una volta maturata la convinzione che la badante è responsabile del furto, la prima cosa da fare è chiedere la restituzione del maltolto, minacciando, in caso contrario, di denunciare il fatto alle autorità competenti.

Naturalmente, la restituzione dei beni rubati non preclude di sporgere denuncia e / o interrompere il rapporto di lavoro, licenziando la persona responsabile.

Denunciare il fatto alle autorità competenti

Il furto commesso dalla badante è un fatto di rilevante gravità che, come anticipato poc’anzi, può essere oggetto di denuncia alle autorità competenti, soprattutto se la badante non si dimostra collaborativa o pentita.

La condotta in parola, integra una delle fattispecie previste dagli articoli 624 (furto), 646 (appropriazione indebita) e 648 (ricettazione) del codice penale.

Il datore di lavoro, se intende procedere su questa strada, deve innanzitutto sporgere denuncia presso la più vicina stazione dell’Arma dei Carabinieri o commissariato della Polizia di Stato.

Il reato di furto si concretizza nelle ipotesi in cui la badante si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé stessa o per altri.

Il fatto, punibile a querela della persona offesa (salvo che ricorra una o più circostanze aggravanti) comporta la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da 154,00 a 516,00 euro.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Tuttavia, si procede d’ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità ovvero «se ricorre taluna delle circostanze di cui all’articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis».

Rientra invece nella fattispecie dell’appropriazione indebita, la condotta di chi, per procurare a sé stesso o ad altri un ingiusto profitto, si appropria del denaro o della cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso (da intendersi come mera detenzione). In queste ipotesi si rischia la reclusione da due a cinque anni e la multa da 1.000,00 a 3.000,00 euro.

Da ultimo, il reato di ricettazione ricorre nei confronti di chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con:

  • La reclusione da due a otto anni e la multa da 516,00 a 10.329,00 euro.
  • La reclusione da uno a quattro anni e la multa da 300,00 a 6.000,00 euro quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;
  • Reclusione sino a sei anni e multa fino a 1.000,00 euro se il fatto è di particolare tenuità, nel caso di denaro o cose provenienti da delitto, ovvero la reclusione sino a tre anni e la multa fino a 800,00 euro a fronte di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Cessazione del rapporto

Le ipotesi di furto possono essere qualificate come una giusta causa di risoluzione del rapporto, dal momento che rappresentano un fatto talmente grave da ledere il vincolo fiduciario con il datore di lavoro.

In tal senso, la giusta causa di licenziamento non consente nemmeno la prosecuzione del rapporto nel corso del periodo di preavviso. Pertanto, il datore di lavoro può risolvere immediatamente il contratto, senza attendere il decorso del preavviso.

Ipotesi, quest’ultima, confermata anche dal Contratto collettivo (articolo 40, comma 5), in base al quale possono dare luogo «al licenziamento senza preavviso mancanze così gravi da non consentire la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro».

Il licenziamento, sebbene dovuto a un fatto grave come il furto, non esime il datore di lavoro dal liquidare le somme maturate dalla badante a titolo di ferie non godute, Tfr e tredicesima. Nulla invece dovrà essere corrisposto all’interessata a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.

Richiesta di risarcimento danno

Il datore di lavoro, in quanto vittima del furto, può rivalersi sulla badante, grazie a una trattenuta in busta paga a titolo di risarcimento danni. In tal caso, il recupero (direttamente operante sul netto da pagare) sarà pari all’ammontare dei beni rubati. La trattenuta dovrà essere anticipata con un’apposita comunicazione scritta all’interessata, contenente:

  • La quantificazione economica dei beni sottratti;
  • La dichiarazione che il valore economico dei beni rubati, sarà trattenuto in busta paga.

Comunicazione di cessazione

In caso di interruzione del rapporto di lavoro per licenziamento, il datore è tenuto a inviare apposita comunicazione telematica all’Inps, entro 5 giorni dall’evento.

Per trasmettere la comunicazione è necessario collegarsi a «inps.it - Prestazioni e Servizi - Prestazioni - Accesso ai servizi per i lavoratori domestici», muniti delle credenziali Spid, Cie o Cns.

In alternativa, è possibile chiamare il Contact center Inps o rivolgersi a intermediari abilitati, quali consulenti, liberi professionisti o associazioni sindacali.

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