Fatture false, per i prestanome responsabilità penale e confisca diretta. La sentenza

Patrizia Del Pidio

6 Ottobre 2026 - 10:17

Il prestanome risponde dei reati tributari e rischia la confisca dei beni. La sentenza della Cassazione n. 32983/2026 sui rischi dell’amministratore.

Fatture false, per i prestanome responsabilità penale e confisca diretta. La sentenza

Fare l’amministratore di facciata non salva dal reato tributario e dalla confisca dei beni. Assumere il ruolo di prestanome non costituisce uno scudo contro la giustizia penale, al contrario espone il soggetto a conseguenze sia dal punto di vista personale sia da quello patrimoniale. A ribadirlo è la Corte di Cassazione nella sentenza 32983 del 7 settembre 2026, con la quale sono stati delineati i confini della responsabilità dell’amministratore nei casi di reati fiscali legati all’utilizzo di fatture false per operazioni inesistenti e alla successiva presentazione della dichiarazione fraudolenta.

L’amministratore di diritto

La vicenda trae origine dalla contestazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante l’uso di fatture false. Anche se l’imputato, in sua difesa, sosteneva di aver rivestito la carica in via puramente formale all’interno dell’azienda e che l’effettiva attività economica era gestita da un terzo soggetto, la linea difensiva è stata rigettata dai giudici.

Accettando la carica di legale rappresentante di una società, si assumono precisi obblighi stabiliti dalla legge e tra questi c’è l’obbligo di redigere, sottoscrivere e trasmettere le comunicazioni fiscali e le dichiarazioni relative alle imposte dirette e all’IVA.

Se un prestanome firma e invia una dichiarazione che contiene elementi passivi falsi non risponde soltanto per l’omessa vigilanza dell’operato di altri, ma risponde in qualità di autore diretto della condotta illecita. Aver firmato il modello dichiarativo, infatti, perfeziona il reato tributario.

Reato penale e confisca dei beni

L’aspetto più importante della sentenza 32983/2026 riguarda i beni patrimoniali dell’amministratore. Molti prestanome, infatti, accettano l’incarico dietro compensi irrisori pensando che il rischio economico che corrono sia proporzionato al guadagno. La Corte di Cassazione, tuttavia, ha smontato questa convinzione poiché ha ribadito che per la confisca l’entità del compenso è irrilevante.

Il profitto del reato tributario, infatti, non si calcola sul compenso percepito dall’amministratore formale, ma sull’ammontare complessivo dell’imposta evasa dalla società.

Il patrimonio personale del prestanome, quindi, può essere confiscato fino a concorrenza del debito fiscale che il reato tributario ha generato. L’amministratore di diritto, quindi, è privo di tutele economiche, anche se il beneficiario delle somme sottratte al Fisco non è lui, ma l’amministratore di fatto (la persona che gestisce realmente la società).

La pronuncia della Cassazione lancia un chiaro allarme: prestare il proprio nome per la gestione di facciata di società comporta la responsabilità automatica nei reati fiscali commessi dall’azienda, anche se operativamente si è estranei al fatto. Chi accetta la carica per i Giudici, accetta anche il rischio penale connesso alla sottoscrizione dei documenti fiscali e contabili.

Il concorso dell’amministratore di fatto

La responsabilità attribuita al prestanome, naturalmente, non esclude quella di chi gestisce la società. In questi scenari, infatti, si configura un concorso di persone nel reato:

  • l’amministratore di fatto risponde del reato come ideatore e beneficiario della frode;
  • l’amministratore di diritto (il prestanome) risponde del reato per aver firmato la dichiarazione fiscale.

La Suprema Corte ribadisce che per la condanna del prestanome è sufficiente il dolo eventuale e questo significa che il prestanome non può difendersi affermando di ignorare i bilanci: nel momento in cui accetta formalmente di ricoprire la carica si assume il rischio che la società possa essere utilizzata per scopi illeciti e ne accetta le conseguenze.