Fattura elettronica differita, la soluzione tra ferie estive e termine di emissione al SdI

Anna Maria D’Andrea

8 Luglio 2019 - 18:20

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Fattura elettronica differita da inviare entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento: questa la soluzione migliore per le ferie estive 2019 e tenuto conto del nuovo termine di 12 giorni per l’emissione al SdI.

Fattura elettronica differita, la soluzione tra ferie estive e termine di emissione al SdI

La fattura elettronica differita come “ancora di salvezza” contro il nuovo termine di emissione al SdI entrato in vigore dal 1° luglio 2019.

Il periodo delle vacanze estive mal si concilia con i 12 giorni di tempo a disposizione dei titolari di partita IVA per la trasmissione delle fatture elettroniche al SdI, ma sta di fatto che dopo il periodo di moratoria di sei mesi, sforare i tempi diventa rischioso.

La sanzione prevista nel caso di tardiva emissione della fattura elettronica va dai 250 ai 2.000 euro, qualora il ritardo non abbia inciso sulla liquidazione IVA. In caso contrario, va invece dal 90% al 180% dell’imposta.

Per evitare l’applicazione delle sanzioni previste in caso di ritardo nell’emissione delle fatture elettroniche, ad imprese e professionisti resta la possibilità di utilizzare la fatturazione differita. La scadenza per l’emissione è fissata al giorno 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

Fattura elettronica differita, la soluzione tra ferie estive e termine di emissione al SdI

L’entrata in vigore del nuovo termine di 12 giorni per l’emissione delle fatture elettroniche al SdI non ha modificato le regole previste dal Decreto IVA, tra cui la possibilità di emissione del documento in modalità differita.

Sono tante le imprese meno inclini alla digitalizzazione ed i tanti titolari di partita IVA che hanno affidato (sbagliando) l’intero processo di gestione della fattura elettronica al proprio commercialista e che, dopo il periodo di moratoria, si trovano in difficoltà soprattutto nel periodo estivo.

Ricordiamo che è quindi attualmente prevista la possibilità di emissione della:

  • fattura immediata, entro il termine di 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione;
  • fattura differita, entro il giorni 15 del mese successivo a quello in cui è effettuata l’operazione.

L’Agenzia delle Entrate è tornata sul tema con la circolare n. 14/E/2019.

Si ricorda in primis che il riferimento normativo da considerare è l’art. 21, comma 4, lett. a), del D.P.R. 633/72, il quale prevede che:

“per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l’operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.”

Pertanto, nei casi in cui la data dell’operazione è già individuata da un documento commerciale per le cessioni di beni, o un documento di trasporto o anche altri documenti idonei, sarà possibile differire l’invio della fattura elettronica e superare, tra l’altro, il problema delle vacanze estive e della “chiusura per ferie” del commercialista.

All’interno del file fattura, nel caso di più cessioni effettuate nei confronti dello stesso soggetto, sarà necessario indicare la data dell’ultima operazione.

Fattura elettronica differita, vale anche la fattura proforma (o avviso di parcella)

Sulla possibilità di emissione della fattura elettronica differita si è più volte espressa l’Agenzia delle Entrate.

Con una delle risposte alle FAQ pubblicate periodicamente sul proprio portale, è stato tra l’altro chiarito che anche la fattura proforma o avviso di parcella, al cui interno sia contenuta la descrizione delle prestazioni fornite, costituisce un documento idoneo a supportare il differimento dell’emissione della fattura al giorno 15 del mese successivo a quello dell’incasso del corrispettivo.

Si supera così lo scoglio dei 12 giorni di tempo per l’emissione della fattura immediata, con la possibilità di differita senza particolari problemi anche per le prestazioni di servizi.

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