Evasione fiscale, cosa si rischia se la Guardia di Finanza trova appunti e quaderni

Nadia Pascale

3 Ottobre 2025 - 18:11

Importante pronuncia della Corte di Cassazione: se nei locali del contribuente si trovano appunti che consentono di ricostruire un reddito diverso, si possono usare per determinare le imposte.

Evasione fiscale, cosa si rischia  se la Guardia di Finanza trova appunti e quaderni

Il tema dell’evasione fiscale è sempre attuale, si tratta di un reato purtroppo molto frequente e che si manifesta generalmente con la dichiarazione di minori entrate o maggiori spese rispetto a quelle effettive al fine di ridurre le imposte da versare.

Naturalmente ci sono delle misure di contrasto all’evasione fiscale.
Tenere in ufficio o a casa quaderni o appunti con dati inerenti la propria attività professionale può essere rischioso perché la Guardia di Finanza può effettuare una ricostruzione dei redditi induttiva.

Ecco cosa si rischia se la Guardia di Finanza trova nei locali del contribuente appunti o quaderni.

Il caso: contabilità parallela in nero emersa durante accessi e ispezioni

La Corte di Cassazione con ordinanza n. 24669/2025 ha chiarito che il ritrovamento, in seguito ad accesso nei locali da parte della Guardia di finanza, di quaderni e appunti che rivelano contabilità in nero parallela, giustifica un’attribuzione di reddito con metodo induttivo e, quindi, la richiesta di maggiori imposte, sanzioni, multe e interessi.

Nel caso in oggetto una Sas impugna avvisi di accertamento relativi a IVA, IRAP e IRPEF in capo ai soci della società.
L’amministrazione finanziaria giustifica gli avvisi di accertamento sulla base di risultanze dalla documentazione extra-contabile rinvenuta presso la sede della società nel corso di una verifica fiscale, durante la quale erano stati ritrovati due quaderni in cui erano indicati gli effettivi incassi inerenti all’attività sociale.

Le annotazioni non coincidevano con quelle risultanti dal libro dei corrispettivi. Le annotazioni rilevavano la mancata emissione di scontrini fiscali, errori nella compilazione delle distinte delle rimanenze, fatture prive dell’indicazione della natura e della qualità della merce. Dalle indagini è emerso che la società acquistava quasi sempre merce in contanti, cioè senza l’utilizzo di mezzi di pagamento tracciabili. Per questi motivi la contabilità ufficiale è stata ritenuta inattendibile.

Evasione fiscale, la Corte di Cassazione valida la ricostruzione induttiva del reddito

Il ricorso è accolto in primo grado, in secondo grado la Commissione tributaria regionale ritiene del tutto infondate e pretestuose le giustificazioni addotte dalla società in merito a quanto riportato nei documenti non ufficiali scoperti durante la verifica.
Si arriva quindi in Cassazione con ricorso proposto dalla Sas nei confronti della sentenza di secondo grado. In tale sede i rappresentanti della società sostengono l’inidoneità della documentazione rinvenuta dalla Guardia di Finanza a dimostrare l’incompletezza e l’inesattezza delle registrazioni contabili.

La Corte di Cassazione ribadisce in tale sede alcuni importanti concetti. In primo luogo

gli appunti personali e le informazioni provenienti dall’imprenditore dai quali si possa evincere una sorta di c.d. “contabilità in nero” rappresentano un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall’art. 39 del DPR 29 settembre 1973, n. 600

Tra le scritture contabili previste dall’articolo 2709 e seguenti del codice civile devono essere ricompresi anche tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d’impresa ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell’imprenditore e il risultato economico dell’attività svolta e ricade sul contribuente l’onere di fornire la prova contraria.

In base alla normativa, in questi casi spetta al contribuente l’onere della prova contraria, cioè provare con sufficiente certezza che i dati rinvenuti in questa contabilità parallela non siano reali o riferibili all’attività. Non avendo fornito prova, la Sas è stata condannata a versare le maggiori somme come da contabilità ricostruita.

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