Visite fiscali, non sempre l’assenza è motivo di sanzione. Ecco chi non è a rischio e come giustificarsi.
Abbiamo spesso spiegato come l’assenza durante una visita fiscale possa comportare conseguenze anche molto gravi per il lavoratore, fino ad arrivare, nei casi più seri, al licenziamento disciplinare.
Ci sono però alcune situazioni in cui l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità viene meno. Si parla in questi casi di esonero dalla visita fiscale, previsto quando il controllo del medico non è necessario oppure quando l’eventuale assenza del lavoratore risulta comunque giustificata e non può quindi determinare l’applicazione di una sanzione.
È dunque importante sapere quali condizioni consentono di beneficiare dell’esonero, così da evitare il rischio di un procedimento disciplinare ma anche di restare inutilmente chiusi in casa durante gli orari riservati ai controlli.
La gravidanza a rischio e alcune patologie particolarmente gravi possono, ad esempio, rientrare tra le fattispecie che escludono l’obbligo di reperibilità. Più complesso è invece il caso della depressione, per il quale non basta la sola diagnosi ma devono ricorrere specifiche condizioni.
Non tutte le malattie che giustificano l’assenza dal lavoro e il riconoscimento della relativa indennità, infatti, vengono trattate allo stesso modo. Vediamo quindi quando è previsto l’esonero dalla visita fiscale e in quali circostanze è possibile uscire di casa senza rischiare conseguenze.
Per chi vale l’esonero dalle visite fiscali?
Alcuni lavoratori sono esonerati dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale. In particolare, secondo quanto specificato dall’Inps nella circolare n. 95/2016, l’esonero vale per i lavoratori dipendenti del settore privato assenti a causa di:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita comprovate da idonea documentazione sanitaria;
- patologie collegate all’invalidità riconosciuta che ha determinato una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, i casi di esonero dal rispetto delle fasce di reperibilità sono indicati da un apposito decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (DM n. 206/2017):
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- malattia per la quale sia stata riconosciuta la causa di servizio (solo per patologie ascritte alle prime tre categorie della Tabella A allegata al Dpr n. 834/1981, o per patologie rientranti nella Tabella E dello stesso decreto);
- malattie connesse alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.
L’Inps, nei casi di esonero dalla visita fiscale, può comunque effettuare controlli sui certificati, e il datore di lavoro può segnalare l’opportunità di particolari verifiche.
Esonero visita fiscale per la lavoratrice assente per gravidanza a rischio
Un approfondimento a parte lo merita il caso della lavoratrice che si trova in interdizione anticipata per gravidanza a rischio.
In tal caso, infatti, bisogna distinguere l’interdizione anticipata in due momenti, a seconda dei quali si applicano delle regole differenti in materia di visite fiscali.
Il primo è quello che parte dal momento in cui si richiede alla Asl di astenersi anticipatamente dal lavoro, prima appunto dell’inizio del congedo di maternità. Una volta ricevuta la domanda, corredata dal certificato medico, l’Asl decide se riconoscere o meno lo stato di maternità a rischio autorizzando così l’interdizione anticipata. In caso di mancata risposta, vale la regola del silenzio assenso decorsi 7 giorni dalla ricezione della documentazione.
In questi 7 giorni, però, la lavoratrice potrebbe essere soggetta a controllo, per questo deve comunque rispettare gli orari delle visite fiscali.
Una volta accolta la domanda d’interdizione anticipata, facendo così scattare il secondo periodo, invece, non c’è il rischio di ricevere la visita fiscale.
Quando è giustificata l’assenza alla visita fiscale?
In alcuni casi, pur non spettando l’esonero dalla visita fiscale, l’assenza può essere considerata giustificata. In particolare, l’assenza può essere giustificata in caso di:
- ricovero ospedaliero;
- periodo di malattia già accertato da una precedente visita di controllo (in base alle modifiche recenti alle regole sulle visite fiscali dei dipendenti pubblici, però, il medico fiscale può essere inviato anche più volte dallo stesso lavoratore in malattia, persino nell’arco della stessa giornata; pertanto, il dipendente pubblico è tenuto alla reperibilità anche se la visita fiscale è già avvenuta);
- assenza durante le fasce di reperibilità dovuta a giustificato motivo.
Nello specifico, sono considerati giustificati motivi di assenza durante le fasce di reperibilità:
- i casi di forza maggiore;
- le situazioni che abbiano reso imprescindibile e indifferibile la presenza del lavoratore altrove;
- la concomitanza di visite, prestazioni e accertamenti specialistici se si dimostra che le stesse non potevano essere effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce orarie di reperibilità;
- ogni serio e fondato motivo che renda ragionevole l’allontanamento del lavoratore dal proprio domicilio (come specificato dalla Cassazione, con la sentenza n. 10661/2016).
In base agli attuali orientamenti della giurisprudenza, l’assenza alla visita fiscale è considerata giustificata nelle seguenti ipotesi:
- ritiro di radiografie collegate alla malattia in atto;
- trattamenti terapeutici urgenti, come iniezioni;
- visita presso l’ambulatorio del medico, in caso di orario di ricevimento inconciliabile con le fasce di reperibilità;
- visita presso l’ambulatorio del medico per far constatare l’eventuale guarigione della malattia, per riprendere il lavoro;
- visita presso un medico specialista, in caso di cure dentistiche urgenti;
- effettuazione di un ciclo di cure presso un istituto convenzionato;
- urgenza di recarsi in farmacia;
- svolgimento di attività di volontariato non realizzabile in tempi diversi da quelli delle fasce orarie;
- visita a un familiare stretto ricoverato in ospedale, quando l’orario di visita ai degenti coincide con le fasce di reperibilità;
- assistenza necessaria prestata dal lavoratore in ospedale al familiare stretto in gravi condizioni.
Esonero da visite fiscali nei casi di depressione
È bene invece affrontare separatamente il caso del lavoratore assente per depressione, visto che spesso si ritiene che questo sia esonerato dalla visita fiscale. Tuttavia, non è automatico visto che la diagnosi, da sola, non fa venire meno l’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9647 del 13 aprile 2021, ha però chiarito che chi soffre di depressione può uscire di casa e svolgere attività compatibili con la patologia, purché queste non dimostrino una simulazione della malattia e non compromettano o ritardino la guarigione.
Resta comunque necessario essere presenti in casa durante gli orari delle visite fiscali, salvo specifici casi di esonero, come un’invalidità almeno pari al 67% collegata alla patologia, la necessità di terapie salvavita o, per i dipendenti pubblici, una malattia riconosciuta come dipendente da causa di servizio.
Negli altri casi è possibile allontanarsi durante le fasce di reperibilità solo per un motivo giustificato, ad esempio per sottoporsi a visite, cure o accertamenti non rinviabili.
Come giustificare l’assenza alla visita fiscale
È consigliato in ogni caso avvisare il datore di lavoro - laddove possibile con congruo preavviso - della necessità di lasciare temporaneamente il domicilio per far fronte a una delle suddette emergenze.
Tuttavia, questa comunicazione non vi metterà al riparo dal dover giustificare l’assenza qualora nella stessa giornata dovesse passare la visita fiscale. In caso di assenza, infatti, verrete chiamati a sostenere una seconda visita ambulatoriale alla quale siete obbligati a presentarvi consegnando nella stessa giornata la documentazione attestante il motivo della mancata reperibilità.
In caso contrario scattano le sanzioni che consistono nella decurtazione di 10 giorni di indennità di malattia in caso di prima assenza non giustificata, il 50% nel restante periodo di malattia per la seconda assenza e tutto l’importo totale dell’indennità alla terza assenza.