Esonero contributivo in agricoltura, ecco chi può ottenerlo

Nadia Pascale

25 Marzo 2026 - 15:20

Il Ministero dell’Agricoltura pubblica il decreto con l’estensione dell’esonero contributivo per le imprese agricole. Ecco chi sono i beneficiari e come ottenere maggiori aiuti.

Esonero contributivo in agricoltura, ecco chi può ottenerlo

Esonero contributivo per le imprese agricole, con la nuova soglia degli aiuti de minimis, le aziende che hanno subito danni da eventi calamitosi possono ottenere maggiori aiuti e si estende l’esonero contributivo.

Il regolamento (UE) n. 1408/2013 sugli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, aggiornato dal regolamento (UE) 2024/3118 ha innalzato il massimale di aiuti concedibile da 25.000 a 50.000 euro per impresa nell’arco di tre esercizi finanziari. Il provvedimento viene reso esecutivo nel 2026 con il decreto del 13 marzo 2026, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21 marzo 2026, del Ministero dell’Agricoltura sovranità alimentare e foreste e che consente, quindi, di estendere gli sgravi contributivi previsti per le imprese agricole che hanno subito danni dagli eventi calamitosi degli anni 2021 e 2022.

Ecco nel dettaglio quali imprese agricole possono fruire dell’esonero contributivo e le istruzioni operative.

Esonero contributivo imprese agricole esteso: beneficiari

Il decreto del Ministero dell’Agricoltura pubblicato il 21 marzo 2026 rende operative le nuove soglie del regime di aiuti de minimis per l’esonero contributivo INPS a favore delle imprese agricole colpite da eventi climatici eccezionali. In particolare, il provvedimento interviene su pratiche rimaste sospese o definite oltre il 30 giugno 2023.
Le imprese devono valutare se, in base agli aiuti ricevuti e alle nuove soglie possono rientrare e ottenere l’integrazione rispetto agli aiuti di cui già si è fruito nell’arco del triennio.

Possono ottenere l’integrazione le imprese agricole danneggiate da eventi dichiarati eccezionali e che che hanno presentato domanda di esonero contributivo ai sensi dell’art. 8 del D.lgs. 102/2004.
Si tratta per eventi calamitosi del 2021 di aziende ubicate in:

  • Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto, Liguria e Campania per gli eventi del 7-9 aprile;
  • Lazio per gli eventi dal 6 al 9 aprile;
  • Lombardia per gli eventi dal 5 all’8 aprile;
  • Emilia Romagna per gli eventi dal 1° all’11 aprile;
  • Toscana per gli eventi dal 1° al 10 aprile.

Per l’anno 2022 gli eventi interessati dall’integrazione dall’esonero contributivo sono:

  • Campania per gli eventi dal 1° maggio al 30 settembre;
  • Emilia Romagna per gli eventi dal 1° maggio al 27 settembre;
  • Lazio, Veneto, Molise e Sicilia per gli eventi dal 1° maggio al 31 agosto;
  • Umbria, Basilicata, Piemonte per gli eventi dal 1° maggio al 30 settembre;
  • provincia di Trento per gli eventi dal 1° maggio al 7 ottobre;
  • Valle d’Aosta per gli eventi dal 1° maggio al 6 ottobre;
  • Toscana per gli eventi dal 1° maggio al 30 settembre;
  • Friuli Venezia Giulia per gli eventi dal 1° maggio all’8 agosto;
  • Lombardia per gli eventi dal 1° maggio al 10 agosto;
  • Calabria per gli eventi dal 1° giugno al 1° ottobre;
  • Puglia per gli eventi dal 1° gennaio al 30 settembre.

Come ottenere l’esonero contributivo

In base a quanto fissato dall’articolo 1 del decreto del Ministero dell’agricoltura del 13 marzo 2026, “L’INPS, nell’ambito delle procedure attivate, procede alla concessione degli sgravi, dopo aver verificato che l’importo risultante dallo sgravio contributivo, sommato agli altri strumenti di aiuto già concessi dalle regioni, non comporti una sovracompensazione rispetto ai danni subiti dalle imprese.”

Ne consegue che le imprese non devono presentare istanza, sono valide le domande già presentate e sarà riconosciuta l’integrazione nel caso in cui le imprese non abbiano superato le nuove soglie degli aiuti de minimis.

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