Esonero contributivo alternativo alla CIG: domande entro il 30 giugno

Nadia Pascale

28 Giugno 2022 - 15:14

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I datori di lavoro hanno tempo fino al 30 giugno 2022 per poter richiedere l’esonero contributivo alternativo alla CIG (Cassa Integrazione Guadagni) Istruzioni operative.

Esonero contributivo alternativo alla CIG: domande entro il 30 giugno

La legge 178 del 30 dicembre 2020 articolo 1 commi da 306 a 308 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”. Ha previsto un’agevolazione per i datori di lavoro che non richiedano i nuovi trattamenti di integrazione salariale (CIG) previsti dalla medesima legge. L’agevolazione consiste nell’esonero contributivo per un periodo massimo di 8 settimane. Per poterne fruire è però necessario presentare istanza all’Inps entro il 30 giugno 2022, data nella quale scade anche il Quadro Temporaneo di aiuti di Stato (Temporary Framework) adottato per far fronte all’emergenza pandemica.


A ricordare la scadenza dei termini per ottenere l’esonero contributivo è il Messaggio dell’Inps 2478/2022 del 20 giugno 2022. In esso viene precisato che la misura deve essere richiesta entro il 30 giugno 2022 utilizzando il codice di autorizzazione “2Q” indicante “Azienda beneficiaria dello sgravio art.3 dl 104/2020, dello sgravio art.12 dl 137/2020 e dello sgravio Art. 1, c. da 306 a 308 Legge n. 178/2020”. Oltre tale termine le strutture territoriali non potranno adottare provvedimenti di concessione dell’esonoro contributivo previdenziale.

Messaggio INPS 2478/2022
Messaggio INPS 2478/2022

La prima cosa da sottolineare è che tale misura agevolativa ha ottenuto l’autorizzazione da parte della Commissione Europea l’8 dicembre 2021, di conseguenza solo da tale momento l’Inps ha potuto emanare circolari volte a fornire indicazioni ai datori di lavoro/ imprese per poterne fruire. Le prime indicazioni sono arrivate con la circolare 30 del 2021, segue quindi il Messaggio 197 del 14 gennaio 2021.

Soggetti beneficiari dell’esonero contributivo alternativo alla CIG

In base alle indicazioni che provengono dalla Commissione Europea a cui l’Italia si è comunque adeguata, non possono avvalersi di questa misura di sostegno le imprese che operano nel settore finanziario, individuate con i codici Ateco a 6 cifre delle divisioni 64, 65 e 66. Sono inoltre esclusi i datori di lavoro del settore agricolo (comma 1 articolo 1, comma 306 legge 178 del 2020).

Possono accedere al beneficio:

  • le imprese che nel periodo maggio e/o giugno 2020 abbiano richiesto ammortizzatori sociali con causale Covid-19 (anche se per lavoratori diversi rispetto a quelli per i quali si vuole fruire dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali);
  • abbiano rinunciato alla fruizione delle settimane di cassa integrazione 2021 introdotte dalla legge 178 del 2020 comma 300 (trattamento di integrazione salariale di massimo dodici settimane collocate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria, e nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario e di cassa integrazione salariale in deroga.

A quanto ammonta lo sgravio contributivo alternativo alla CIG?

I datori di lavoro possono accedere a un periodo massimo fruibile di 8 settimane, ma vi è un ulteriore limite: l’importo agevolabile corrisponde a quello della contribuzione a carico del datore di lavoro per le ore di integrazione salariale di cui hanno fruito nel mese di maggio e/o giugno 2020.

Sono però esclusi dallo sgravio i contributi e i premi Inail. Vi sono dei casi particolari da tenere in considerazione, infatti il datore di lavoro la cui impresa abbia diversi rami produttivi può anche scegliere per un ramo di avvalersi dei trattamenti di integrazione salariale e per un altro ramo dello sgravio produttivo, ciò avendo come punto di riferimento anche le sue esigenze produttive. Inoltre nel caso in cui nel frattempo sia intervenuta la cessione di ramo di azienda, il diritto alla fruizione dell’esonero contributivo spetta al cedente e non al cessionario, quindi spetta a chi per il periodo di riferimento ha maturato l’agevolazione/diritto.

Modalità per le richieste dello sgravio contributivo. Messaggio 197 del 14 gennaio 2022 dell’Inps

Le istruzioni operative sono previste nel Messaggio 197 del 14 gennaio 2022, le stesse prevedono che i datori di lavoro interessati a fruire di questa agevolazione devono entro il 30 giugno 2022:

  • collegarsi al sito dell’Inps con le proprie credenziali, quindi andare nel Cassetto Previdenziale, funzionalità “Contatti”;
  • scegliere la voce “Assunzioni agevolate e sgravi”;
  • selezionare “Az. beneficiaria sgravio art.1 c. 306 L.178/2020
  • e chiedere l’attribuzione del codice di autorizzazione “2Q.

A questo punto devono dichiarare di avere i requisiti per poter accedere e quindi aver fruito nel periodo maggio e/o giugno 2020 di trattamenti di integrazione salariale e non aver fruito degli stessi nel 2021. Inoltre deve essere indicato l’importo di cui si vuole beneficiare.
La richiesta di attribuzione del codice deve essere effettuata prima della trasmissione della denuncia contributiva.

Messaggio 197/2022 Inps
Messaggio 197/2022 Inps

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