Esclusione del socio: quando è possibile e come fare

Daniele Bausi

13 Maggio 2022 - 09:30

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Con l’esclusione di un socio avviene lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente a una persona. Vediamo cosa prevede la legge nelle varie tipologie di società.

Esclusione del socio: quando è possibile e come fare

L’esclusione di un socio determina la cessazione del rapporto societario limitatamente a un soggetto, mentre la società prosegue nella sua attività di impresa. In particolare, siamo nelle ipotesi in cui una persona fuoriesce dalla compagine sociale non già per recesso, atto volontario, ma perché si sono verificate una serie di circostanze che non permettono la prosecuzione del rapporto, come gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge.

Vediamo allora cosa prevede la legge, anche alla luce dei diversi tipi societari e analizziamo le conseguenze giuridiche per il socio escluso nonché per la società.

A tal riguardo, occorre cominciare, anzitutto, dalle società di persone, le quali sono caratterizzate dalla fiducia che intercorre tra le parti del contratto e dove l’istituto dell’esclusione trova la sua origine; seguirà poi l’analisi dell’esclusione nelle società di capitali, nelle quali prevale l’elemento del capitale piuttosto che quello personale, cosicché l’aspetto dell’esclusione è senz’altro ridimensionato.

L’esclusione del socio nelle società di persone

Le società di persone sono caratterizzate dall’intuitus personae, cioè a dire dalla fiducia che i soci ripongono nelle rispettive capacità imprenditoriali, essendo l’amministrazione disgiuntiva, quindi rimessa in capo a ciascun socio (salvo diverse previsioni dei patti sociali, cfr. art. 2257 c.c.).

Per tali ragioni l’esclusione è un istituto previsto specificamente per tali tipi di società: si vuole offrire ai soci la possibilità di escludere quello di loro che, per vari motivi, non è più in grado di collaborare nell’interesse di tutti, non potendo più esprimere quella fiducia che determina l’affectio societatis.

Ebbene, in base all’art. 2286 c.c., l’esclusione di un socio può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto sociale. Si pensi al socio che esercita attività concorrente, così violando l’art. 2301 c.c., ovvero il socio che abbia utilizzato i beni di cui la società è proprietaria per scopi esclusivamente personali, in violazione dell’art. 2256 c.c.

La violazione di un obbligo nascente dal contratto sociale, invece, può essere quella di non aver versato i conferimenti dovuti (che sono le prestazioni a cui si obbligano le parti del contratto di società).

L’esclusione del socio può poi avvenire per interdizione, inabilitazione o per la sua condanna a una pena che comporta l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici. In questo ultimo caso, gli altri soci potrebbero decidere l’esclusione per la perdita di fiducia nel socio condannato, nonché per evitare il discredito che potrebbe derivare alla società.

Ancora, il socio che ha conferito la propria opera o il godimento di una cosa può essere escluso per la sopravvenuta inidoneità a svolgerla.

Infine, può essere escluso il socio che si è obbligato con il conferimento a trasferire la proprietà di un bene, quando tale trasferimento non sia più possibile per causa non imputabile al socio.

Si badi che le cause di esclusione dette sono facoltative, sicché gli altri soci potrebbero anche decidere di non tenerne conto. La legge, tuttavia, prevede anche ipotesi di esclusione di diritto, ossia operata dalla legge, senza che si renda necessaria la decisione della maggioranza dei soci, come nelle ipotesi facoltative viste.

Pertanto, è escluso di diritto il socio nei confronti del quale sia stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata (così dopo la modifica operata ex art. 382, 2° comma, d.lgs. 14/2019), nonché il socio nei cui confronti un suo creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota a norma dell’art. 2270 c.c. (cfr. art. 2288 c.c.).

Come avviene l’esclusione e quali sono le conseguenze

L’esclusione è deliberata dalla maggioranza dei soci (ogni socio esprime un voto), non computandosi nel numero di questi il socio da escludere, e ha effetto decorsi trenta giorni dalla data della comunicazione al socio escluso.

Entro questo termine, il socio che è stato escluso può fare opposizione davanti al tribunale, il quale potrebbe sospendere l’esecuzione e il soggetto potrebbe riacquistare la qualifica di socio come se non l’avesse mai persa. Se poi la società si compone di soli due soci, l’esclusione di uno di essi è pronunciata dal tribunale, su domanda dell’altro.

Nel caso in cui sia avvenuta l’esclusione, il socio ha diritto a una somma di denaro che rappresenti il valore della sua quota e ciò, si badi, anche se il socio aveva conferito alla società un immobile in proprietà, perché quel bene potrebbe essere essenziale per lo svolgimento dell’attività sociale.

La liquidazione sarà effettuata in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento, ed entro sei mesi da questo (cfr. art. 2289 c.c.).

L’esclusione del socio nelle società di capitali

L’esclusione è istituto tipico delle società personali, fondate sulla fiducia dei soci. Nelle società di capitali, come la s.p.a. e la s.r.l., vige una disciplina in parte diversa, perché l’aspetto più rilevante è la forza economica che la società riesce a esprimere nei rapporti con i terzi, al fine di svolgere l’attività di impresa.

In particolare:

  • Nella s.p.a. non c’è una disciplina relativa all’esclusione di un socio. Invero, il socio potrebbe essere dichiarato decaduto dagli amministratori all’esito del procedimento avviato qualora non siano stati da lui eseguiti i pagamenti dovuti (socio moroso, cfr. art. 2344 c.c.);
  • Nella s.r.l. l’atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio (cfr. art. 2474 c.c.). Tale previsione è coerente con la concezione personalistica della società a responsabilità limitata, a differenza della società per azioni. Ciò è il risultato dell’intento del legislatore della riforma del diritto societario del 2003 di rendere la s.r.l. più vicina a una società di persone, salvo per quel che riguarda la responsabilità per le obbligazioni sociali.

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