Bonus casa 110% anche alle partite IVA: le novità dall’Agenzia delle Entrate

Anna Maria D’Andrea

13/11/2020

02/12/2022 - 15:01

condividi

Bonus casa del 110%, anche le partite IVA tra i beneficiari: l’Agenzia delle Entrate, con l’interpretazione “estensiva” del decreto Rilancio contenuta nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, conferma la novità.

Bonus casa 110% anche alle partite IVA: le novità dall’Agenzia delle Entrate

Bonus casa al 110% anche per le partite IVA, professionisti ed imprese: la novità arriva dall’Agenzia delle Entrate che, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, si sofferma in maniera specifica sui beneficiari dell’ecobonus e del sismabonus al 110%.

I chiarimenti per le partite IVA sono particolarmente importanti. Il decreto Rilancio prevede che i titolari di reddito d’impresa, arti e professioni siano esclusi dalla possibilità di accedere al super bonus, ma la limitazione che non si applica ai lavori eseguiti in parti comuni del condominio.

All’esclusione tout court prevista dal decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate affianca la propria interpretazione estensiva: sì al bonus casa del 110% anche per le partite IVA, ma solo per i lavori su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”.

Bonus casa 110% anche alle partite IVA: le novità dall’Agenzia delle Entrate

Il decreto Rilancio individua tra i beneficiari del super bonus del 110% le persone fisiche, “al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.” Che le partite IVA fossero escluse dalla possibilità di accedere al nuovo bonus casa sembrava quindi un dato di fatto.

Il Fisco però riserva sempre delle sorprese. Se nella maggior parte dei casi non si tratta di notizie piacevoli, per quel che riguarda l’ecobonus ed il sismabonus del 110% così non è.

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020, chiarisce che con la locuzione al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, il Legislatore ha inteso precisare che:

la fruizione del Superbonus riguardi unità immobiliari (oggetto di interventi qualificati) non riconducibili ai cd. “beni relativi all’impresa” (articolo 65 del TUIR) o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni (articolo 54, comma 2, del TUIR).

L’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate è evidentemente di carattere estensivo. Anche i titolari di partita IVA, qualora ad esempio intendano effettuare lavori sulla propria casa, potranno accedere al bonus del 110%.

Nello specifico, la circolare specifica che il super bonus potrà essere richiesto per le spese sostenute su immobili appartenenti all’ambito privatistico.

Bonus casa, ecobonus del 110% anche alle partite IVA, ma non su immobili strumentali o beni patrimoniali

La detrazione del 110% si apre a professionisti ed imprese, ma con confini precisi.

Riprendendo quanto previsto dal decreto Rilancio, l’Agenzia delle Entrate ricorda che non si potrà accedere al super bonus sui lavori edilizi per gli interventi effettuati su:

  • immobili strumentali alle predette attività di impresa o arti e professioni;
  • unità immobiliari che costituiscono l’oggetto della propria attività;
  • beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

L’impossibilità di fruire della detrazione al 110% per i lavori su immobili che rientrano nella sfera professionale si applica solo nel caso di interventi su unità immobiliari.

L’accesso al superbonus è ammesso senza vincoli per i lavori sulle parti comuni del condominio. Il titolare di partita IVA avrà diritto alla sua quota di bonus del 110% qualora partecipi alla ripartizione delle spese in qualità di condomino.

La circolare n. 24 specifica infatti che:

In tal caso, la detrazione spetta, in relazione agli interventi riguardanti le parti comuni, a prescindere dalla circostanza che gli immobili posseduti o detenuti dai predetti soggetti siano immobili strumentali alle attività di impresa o arti e professioni ovvero unità immobiliari che costituiscono l’oggetto delle attività stesse ovvero, infine, beni patrimoniali appartenenti all’impresa.

Bonus casa 110%, cessione del credito o sconto in fattura per i forfettari

Un ultimo appunto riguarda le regole per la fruizione del bonus del 110%. Trattandosi di una detrazione dall’Irpef, non può essere utilizzata dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati ad imposta sostitutiva.

Il caso tipico è quello del titolare di partita IVA in regime forfettario. Pur non potendo usare direttamente in detrazione il bonus del 110%, è possibile accedere alle due opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito, due meccanismi nati proprio per consentire anche agli incapienti di accedere agli incentivi sulla casa.

Iscriviti a Money.it

SONDAGGIO