Un’associazione ha chiesto al Ministero competente se le sanzioni civili concorrono o meno alla verifica della soglia
Con l’interpello n°3/2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito importanti chiarimenti in merito alla verifica della soglia limite entro la quale l’irregolarità contributiva dell’impresa consente comunque il rilascio del DURC.
Il chiarimento ha riguardato l’eventuale concorrenza alla soglia di 150 euro delle sanzioni civili e degli interessi.
Dunque, è stato chiesto al Ministero del Lavoro se la franchigia debba essere verificata solo sulla base dei contributi non pagati o anche tenendo conto delle sanzioni civili e degli interessi.
La risposta del Ministero competente non lascia spazio a interpretazioni in merito al concetto di scostamento non grave in base al quale è settata anche la procedura telematica «DURC Online» per il rilascio dell’attestazione di regolarità contributiva.
Vediamo quali sono state nello specifico le indicazioni fornite con il nuovo interpello che ha anche la la finalità di garantire un criterio di uniformità tra gli enti preposti al rilascio del DURC, evitando disparità operative tra INPS, INAIL e Casse Edili in relazione alla medesima posizione contributiva.
Il DURC. A cosa serve?
Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) costituisce lo strumento necessario ad attestare la regolarità di un soggetto impresa nei confronti degli enti previdenziali e assicurativi – INPS, INAIL e, per il settore edile (vedi art. 31 del D.L. 69/2013, e D.M. 30 gennaio 2015).
Per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell’edilizia ci si riferisce alla regolarità nei confronti delle Casse edili.
Tale documento certifica l’assolvimento degli obblighi contributivi e assicurativi consentendo l’accesso a benefici fiscali, nonché soprattutto la partecipazione a procedure di appalto pubblico.
La rottamazione delle cartelle consente di ottenere il DURC.
La mancata regolarità contributiva determina l’impossibilità di stipulare o proseguire contratti con la P.A., nonché la decadenza da agevolazioni e benefici fiscali molte volte subordinate al suo rilascio.
Attenzione, il DURC è necessario anche nell’edilizia privata per la richiesta di permesso di costruire, nella presentazione della SCIA, relativamente alla Ditta appaltatrice dei lavori principali, dei subappaltatori e di tutte le imprese a cottimo.
Il DURC deve essere presentato prima dell’inizio lavori (Fonte Min. Lavoro).
La verifica della regolarità avviene in via telematica attraverso il servizio «DURC Online»”, gestito in cooperazione tra INPS, INAIL e CNCE, con interoperabilità delle banche dati.
Una volta rilasciato il DURC ha validità di 120 giorni dalla data di emissione ed è utilizzabile per tutti gli adempimenti nei confronti della Pubblica Amministrazione.
In caso di irregolarità, l’interessato riceve una comunicazione preventiva con invito a regolarizzare entro 15 giorni, come previsto dall’art. 4, comma 2, del D.M. 30 gennaio 2015.
DURC. I debiti fino a 150 euro non bloccano il rilascio
Il D.M. 30.01.2015 – che disciplina il procedimento di adozione del Documento unico di regolarità contributiva (“DURC”) – all’articolo 3 elenca le fattispecie in presenza delle quali la regolarità contributiva deve essere comunque attestata e contempla, all’ultimo comma, un’ulteriore condizione di sussistenza della regolarità in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascuno degli enti chiamati a effettuare la verifica.
In proposito, il comma 3 dell’articolo 3 definisce come scostamento non grave quello pari o inferiore ad euro 150, importo comprensivo di eventuali accessori di legge.
Secondo l’associazione istante tal soglia deve essere applicata senza tenere conto delle c.d. sanzioni civili; ciò consentirebbe all’ente previdenziale di rilasciare comunque un DURC attestante la regolarità contributiva, in quanto la situazione debitoria non sarebbe originata da una effettiva omissione contributiva.
DURC. Come si verifica la soglia di 150 euro?
Tuttavia di diverso parere è il Ministero secondo il quale invece le sanzioni civili costituiscono un accessorio delle omissioni contributive e, come tali, le presuppongono.
Le
sanzioni civili hanno la funzione di rafforzare l’obbligazione contributiva e di risarcire il danno cagionato all’ente previdenziale, trovando automatica applicazione in caso di mancato o ritardato pagamento dei contributi. Le sanzioni consistono quindi in una somma, predeterminata ex lege, il cui credito sorge de iure alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo e rimangono funzionalmente connesse all’omesso o ritardato pagamento dei contributi. Inoltre, gli effetti degli atti
interruttivi, posti in essere con riferimento ai crediti contributivi, si estendono automaticamente anche al credito per sanzioni civili.
Effettivamente la norma sopra citata fa espresso riferimento agli accessori di legge; per cui un eventuale verifica solo sull’importo dei contributi non pagati non sarebbe in linea con l’intento del legislatore.
Nei fatti, un’irregolarità contributiva oltre le 150 euro comprensivi di sanzioni e interessi impedisce l’attestazione della regolarità delle posizioni contributive dei richiedenti.
Inoltre, come ribadito nell’interpello 3/2025 sul DURC, qui in esame, anche la procedura del «DURC Online» è calibrata su una verifica che tiene conto dei debiti contributivi, delle sanzioni e degli interessi, nel loro complesso.
Pertanto, ai fini della regolarità contributiva, è necessario che eventuali debiti contributivi, sanzioni e interessi, nel loro complesso, non superino l’importo di 150 euro, soglia limite per la sussistenza dello “scostamento non grave”.
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