Si possono effettuare donazioni di valore superiore alle franchigie senza versare l’imposta di donazione? Secondo un’interpretazione, a sorpresa, della Corte di Cassazione sì.
Storica sentenza della Corte di Cassazione: le donazioni non sempre sono sottoposte a tassazione anche se superano le franchigie previste per legge, se, infatti, non vi è obbligo di registrazione dell’atto, non scatta l’obbligo di versare l’imposta, ma è bene prestare attenzione a ulteriori indagini.
La sentenza che sta facendo scalpore è la 74442 del 2024 della Corte di Cassazione, pubblicata il 20 marzo e allegata in fondo all’articolo. La stessa sottolinea che le liberalità per le quali non è obbligatoria la registrazione non sono sottoposte a tassazione se non nel caso in cui ci sia una dichiarazione volontaria, resa, ad esempio, in caso di controlli inerenti le imposte sui redditi o il mancato versamento di un’imposta di registro.
La Cassazione ribadisce che le donazioni sono esenti da imposta nel caso in cui abbiano valore inferiore alle franchigie previste per legge. Le franchigie sono:
- 1 milione di euro per atti in favore di coniuge e parenti in linea retta;
- 100 mila euro per fratelli e sorelle;
- 1 milione e 500 mila euro per donazioni in favore di soggetti portatori di handicap.
In caso di donazioni in favore di soggetti diversi rispetto a quelli ora citati vi è obbligo di versare l’imposta di donazione sull’intero importo.
Donazione tax free anche se superiore alle franchigie: il caso
Cosa succede se si effettua una donazione di importo superiore alle franchigie e si omette di versare l’imposta di donazione? Se l’effetto si produce senza necessità di registrare l’atto, effettivamente non vi sono conseguenze, ma se vi è uno scambio di ricchezza di un certo tenore e l’Amministrazione finanziaria indaga, possono emergere altri reati. Di conseguenza può essere utile dichiarare la donazione effettuata e versare l’imposta.
Ribadisce però la Corte di Cassazione che se l’atto produce effetti indipendentemente dalla registrazione e non vi è obbligo, in effetti l’imposta di donazione non è dovuta.
Il caso, donazione indirettta non registrata
Nel caso in oggetto il benefattore è lo zio paterno di una signora che decide di donare alla nipote circa 816 mila euro (non opera la franchigia). La donazione avviene tramite ordinativo bancario, del 20 maggio 2014, di attività finanziarie detenute su un conto corrente acceso in Svizzera (fuori dal territorio italiano) e accredito su un conto corrente aperto l’8 novembre 2013 presso la medesima filiale della banca svizzera.
La beneficiaria, con una dichiarazione depositata il 22 luglio 2014 presso un notaio, sempre in Svizzera, aveva rifiutato la liberalità. Il rifiuto però non ha valore perché i soldi restano su quel conto aperto dalla signora e intestato alla signora.
In merito a questo trasferimento l’Agenzia delle entrate chiede il versamento di circa 65.000 euro in qualità di imposta di donazione.
La beneficiaria propone ricorso, in primo grado il ricorso è rigettato, in secondo grado stessa sorte. La beneficiaria propone quindi ricorso in Cassazione ed è in tale sede che i giudici elaborano la tesi della possibilità di inapplicabilità dell’imposta di donazione agli atti di liberalità per i quali non vi è vincolo di registrazione e per i quali non avviene la registrazione volontaria.
leggi anche
Imposta sulla donazione: cos’è e quando si paga
Donazione indiretta esente da tassazione: a cosa prestare attenzione?
A questo punto occorre delineare la fattispecie della donazione indiretta costituita da un atto giuridico che produce effetti analoghi alla donazione diretta, come un contratto a favore di un terzo un qualunque atto che provochi l’indebito arricchimento altrui. Costituisce donazione informale lo svolgimento di un’attività materiale o in un comportamento che ha l’effetto di arricchire l’altro e tra questi vi è la disposizione di un bonifico bancario.
Nel caso in oggetto vi è però la condanna della signora proprio perché a prescindere dalla qualificazione giuridica data al negozio posto in essere, non appare dubitabile che vi sia l’animus donandi da parte del donante e l’effettivo trasferimento di ricchezza sul conto del beneficiario.
A ciò si aggiunge che su base volontaria vi è stata la dichiarazione che l’operazione in oggetto è appunto una donazione. La dichiarazione proviene dal donante.
Ne deriva che nei casi visti si può evitare l’imposta di donazione utilizzando uno schema che non preveda obbligo di registrazione dell’atto. Occorre però prestare attenzione perché la fattispecie potrebbe essere rilevante e integrare altri reati e di conseguenza potrebbe essere economicamente conveniente fa emergere l’operazione con la giusta qualificazione.
© RIPRODUZIONE RISERVATA